CODICE DI DIRITTO CANONICO LIBRO VII I PROCESSI PARTE II IL GIUDIZIO CONTENZIOSO SEZIONE I IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO TITOLO IV LE PROVE (Cann. 1526 – 1586) CAPITOLO III (Can. 1547 - 1573) TESTI E TESTIMONIANZE Articolo 2 Presentazione ed esclusione dei testi Can. 1551 - La parte che ha fatto venire in giudizio un teste può rinunciare alla sua escussione; ma la parte avversa può chiedere che ciononostante il teste sia interrogato. Can. 1552 - §1. Quando si chiede la prova tramite testi, siano indicati al tribunale i loro nomi e il domicilio. §2. Si esibiscano, entro il termine stabilito dal giudice, i punti degli argomenti sui quali si chiede l'interrogatorio dei testi; altrimenti si ritenga abbandonata la richiesta. Can. 1553 - Spetta al giudice limitare il numero troppo grande dei testi. Can. 1554 - Prima che i testi siano interrogati, dei loro nominativi siano informate le parti; che se ciò, a prudente valutazione del giudice, non sia possibile senza grave difficoltà, lo si faccia almeno prima della pubblicazione delle deposizioni testimoniali. Can. 1555 - Fermo restando il disposto del can. 1550, una parte può chiedere che un teste sia escluso, se sia dimostrata una giusta causa per l'esclusione prima dell'escussione del medesimo. Can. 1556 - La citazione del teste avviene con un decreto del giudice a lui legittimamente notificato. Can. 1557 - Il teste regolarmente citato compaia o renda nota al giudice la causa della sua assenza. |