CODICE DI DIRITTO CANONICO LIBRO VII I PROCESSI PARTE II IL GIUDIZIO CONTENZIOSO SEZIONE I IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO TITOLO IV LE PROVE (Cann. 1526 – 1586) CAPITOLO III (Can. 1547 - 1573) TESTI E TESTIMONIANZE Articolo 1 Chi può essere teste Can. 1549 - Tutti possono essere testi, a meno che non siano espressamente riprovati dal diritto in tutto o in parte. Can. 1550 - §1. Non siano ammessi a fare da teste i minori al di sotto dei quattordici anni e i deboli di mente; potranno tuttavia essere uditi per decreto del giudice, con il quale se ne dichiari l'opportunità. §2. Si reputano incapaci: 1) le parti in causa o coloro che compaiono in giudizio a loro nome, il giudice o i suoi assistenti, l'avvocato e gli altri che assistono o abbiano assistito le parti nella stessa causa; 2) i sacerdoti per quanto concerne tutto ciò che fu loro rivelato nella confessione sacramentale, anche se il penitente ne richieda la manifestazione; anzi, tutto ciò che da chiunque ed in qualunque modo fu udito in occasione della confessione non può essere recepito neppure come indizio di verità. |