CODICE DI DIRITTO CANONICO LIBRO VII I PROCESSI PARTE II IL GIUDIZIO CONTENZIOSO SEZIONE I IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO TITOLO IV LE PROVE (Cann. 1526 – 1586) CAPITOLO III (Can. 1547 - 1573) TESTI E TESTIMONIANZE Can. 1547 - In qualsiasi causa è ammessa la prova tramite testi, sotto la direzione del giudice. Can. 1548 - §1. I testi devono confessare la verità al giudice che legittimamente li interroghi. §2. Salvo il disposto del can. 1550, §2, n. 2, sono liberati dal dovere di rispondere: 1) i chierici per quanto fu loro manifestato in ragione del sacro ministero; i pubblici magistrati, i medici, le ostetriche, gli avvocati, i notai e altri che sono tenuti al segreto d'ufficio anche in ragione del consiglio dato, per quanto riguarda le questioni soggette a questo segreto; 2) coloro che dalla propria testimonianza temano per sé o per il il coniuge o per i consanguinei o gli affini più vicini infamia, pericolosi maltrattamenti o altri gravi mali. |