Introduzione
Il miracolo, richiesto per la Beatificazione dei Venerabili Servi di Dio e per la Canonizzazione dei Beati, fu sempre esaminato con il massimo rigore. Già in epoca medievale si fece ricorso a Periti Medici per i quali, il 17 settembre 1743, fu creato un Albo specifico da Benedetto XIV. Più recentemente, Pio XII istituì presso la Congregazione dei Sacri Riti, il 20 ottobre 1948, una Commissione di Medici, cui aggiunse, il 15 dicembre 1948, uno speciale Consiglio Medico.
Giovanni XXIII, il 10 luglio 1959, unificò questi due organismi in una Consulta Medica, approvandone il Regolamento. Alla luce di nuove esigenze e in base alla Costituzione Apostolica Sacra Rituum Congregatio dell’8 maggio 1969, si procedette ad un’ulteriore revisione delle norme del Regolamento, che fu approvato da Paolo VI il 23 aprile 1976.
La promulgazione della Costituzione Apostolica Divinus perfectionis Magister di Giovanni Paolo II, il 25 gennaio 1983, e l’esperienza degli ultimi anni da parte di questa Congregazione evidenziarono la necessità di aggiornare nuovamente il Regolamento della Consulta Medica.
A tale scopo, sono state redatte le seguenti norme del Regolamento della Consulta Medica della Congregazione delle Cause dei Santi.
Articolo 1
§ 1 È costituito presso la Congregazione delle Cause dei Santi l’Albo dei Periti Medici per l’esame delle guarigioni, che vengono proposte come miracolose, in ordine alla Beatificazione dei Venerabili Servi di Dio e alla Canonizzazione dei Beati.
§ 2 In caso di necessità la Congregazione può ricorrere a Periti Medici ad casum estranei all’Albo dei Periti Medici.
Articolo 2
Qualora si trattasse di presunti casi miracolosi, che non sono guarigioni (ad esempio, scampato pericolo, moltiplicazioni, ecc…), la Congregazione provvede alla nomina di Periti Tecnici competenti. La Consulta Tecnica procede in modo analogo alla Consulta Medica.
Articolo 3
§ 1 Possono essere iscritti all’Albo, di cui all’Articolo 1 § 1, Periti Medici di provata competenza e probità morale.
§ 2 L’iscrizione nell’Albo dei Periti Medici viene fatta ad quinquennium con biglietto di nomina del Prefetto della Congregazione. La nomina può essere rinnovata con le stesse modalità.
§ 3 Prima di esercitare il suo ufficio, il Perito Medico presta giuramento de munere bene adimplendo et secreto servando.
Articolo 4
§ 1 Il Presidente della Consulta Medica è nominato dal Prefetto della Congregazione, previa consultazione dei Membri dell’Albo dei Periti Medici.
§ 2 Il Presidente è nominato ad quinquennium e può essere confermato soltanto una volta.
§ 3 Il Presidente presiede la Consulta Medica con diritto di voto e ne dirige la discussione. Inoltre, redige pareri scritti su richiesta della Congregazione.
§ 4 Il Segretario della Consulta Medica, scelto tra i Periti iscritti all’Albo, è nominato ad quinquennium dal Prefetto della Congregazione e può essere confermato ad ogni scadenza.
§ 5 Il Segretario della Consulta Medica redige il Verbale e la Relazione della seduta della Consulta Medica, a cui partecipa senza diritto di voto.
§ 6 Se occorre, i Superiori della Congregazione possono nominare di volta in volta un Segretario ad casum per la seduta della Consulta Medica.
§ 7 Le funzioni del Relatore dei miracoli, previste dalla Costituzione Apostolica Divinus perfectionis Magister, II, 8, sono svolte dal Sotto-Segretario della Congregazione.
Articolo 5
Ai Medici iscritti all’Albo, se incaricati, spetta: a) redigere un voto medico-legale; b) partecipare alla Consulta Medica; c) risolvere i dubbi e chiarire eventuali obiezioni d’ordine tecnico-scientifico, rilevate durante l’esame del caso.
Articolo 6
§ 1 Ai Medici nominati è proibito qualsiasi contatto con l’Attore e il Postulatore della Causa in esame.
§ 2 Per qualunque chiarimento o richiesta di documenti, i Medici incaricati devono rivolgersi esclusivamente all’ufficio del Sotto-Segretario della Congregazione.
Articolo 7
Il Perito Medico, che a qualsiasi titolo si è occupato del caso, non può essere nominato dalla Congregazione per ulteriori incarichi circa lo stesso caso nella fase romana.
Articolo 8
§ 1 Il Segretario della Congregazione, su proposta del Sotto-Segretario, sceglie, normalmente tra i Medici iscritti all’Albo, due Periti d’ufficio specialisti nella materia del caso in esame.
§ 2 Ciascun Perito d’ufficio, vincolato dall’obbligo del segreto d’ufficio, redige indipendentemente il proprio voto medico-legale sul caso proposto.
Articolo 9
§ 1 Qualora almeno uno dei due voti peritali d’ufficio sia affermativo, il caso può essere sottoposto all’esame collegiale della Consulta Medica.
§ 2 Qualora i voti peritali d’ufficio siano ambedue negativi, il Sotto-Segretario lo notifica al Postulatore della Causa perché possa decidere se chiedere il voto di un terzo Perito d’ufficio, il quale viene nominato a norma dell’Articolo 8 § 1. Se anche questo fosse negativo non si può procedere ad ulteriora.
Articolo 10
§ 1 Per ogni caso la Consulta Medica è composta da sette Membri, compresi il Presidente e i Periti d’ufficio. Tali Periti Medici, scelti dal Segretario della Congregazione su proposta del Sotto-Segretario, sono convocati da quest’ultimo, con preavviso di circa un mese, per l’esame collegiale del caso proposto.
§ 2 Ad ogni Perito vengono inviati la Fattispecie Cronologica, il Summarium, le perizie medico-legali dei Periti d’ufficio ed altra eventuale documentazione esibita dalla Postulazione.
Articolo 11
§ 1 La Consulta Medica è valida se partecipano almeno sei Periti su sette.
§ 2 Alla seduta della Consulta Medica assistono, senza diritto di voto, il Segretario, il Sotto-Segretario e il Promotore della Fede della Congregazione.
§ 3 Su richiesta della Postulazione, il Sotto-Segretario sottopone al Congresso Ordinario del Dicastero l’eventuale partecipazione alla seduta della Consulta Medica di Periti di parte, i quali non assistono alla votazione.
Articolo 12
All’inizio della seduta della Consulta Medica i Periti si obbligano, con giuramento, a esaminare il caso secondo scienza e coscienza e ad osservare il segreto d’ufficio circa lo svolgimento della medesima seduta ed il giudizio di ciascun Membro e di quello collegiale formulato alla conclusione della Consulta Medica.
Articolo 13
Il caso viene esaminato dalla Consulta Medica nel seguente ordine:
(a) i Periti d’ufficio e poi ciascun Perito Medico, redatto un voto scritto, espongono il proprio parere, concludendo con una precisa risposta circa la diagnosi, la prognosi, la terapia e la modalità della guarigione;
(b) terminata l’esposizione dei singoli pareri, inizia la discussione sotto la direzione del Presidente della Consulta Medica;
(c) in seguito alla discussione collegiale, ciascun Perito Medico esprime il suo parere definitivo.
Articolo 14
La Relazione sul caso esaminato e sulle conclusioni raggiunte, firmata dal Presidente e dal Segretario della seduta della Consulta Medica, viene notificata alla Postulazione e allegata agli atti della Causa.
Articolo 15
Il caso può procedere ad ulteriora se le conclusioni della seduta della Consulta Medica sono affermative con la maggioranza qualificata di almeno cinque Periti su sette o di quattro Periti su sei presenti alla stessa seduta.
Articolo 16
§ 1 Se le conclusioni della seduta della Consulta Medica sono sospensive, la Postulazione può apportare i chiarimenti richiesti.
§ 2 Il Sotto-Segretario della Congregazione, sentito il parere del Presidente della Consulta Medica, sottopone la richiesta della Postulazione al Congresso Ordinario della Congregazione che decide se si debba o no rinviare il caso all’esame della Consulta Medica.
§ 3 Qualora il Congresso Ordinario decidesse di sottoporre di nuovo il caso all’esame della Consulta Medica, tale Consulta sarà composta dagli stessi Periti Medici di quella precedente.
Articolo 17
§ 1 Se le conclusioni della seduta della Consulta Medica sono negative, la Postulazione può apportare nuovi argomenti sul caso.
§ 2 Il Sotto-Segretario del Dicastero, sentito il parere di due nuovi Periti Medici d’ufficio, sottopone la richiesta della Postulazione al Congresso Ordinario della Congregazione che decide se convocare un’altra Consulta Medica.
§ 3 Tale esame viene fatto da un’altra Consulta Medica, composta da nuovi Periti Medici a norma dell’Articolo 10 §1, che è presieduta da un Medico dell’Albo dei Periti Medici, nominato dal Prefetto del Dicastero.
Articolo 18
Un caso, esaminato per tre volte dalla Consulta Medica con esito sospensivo o negativo, non può essere ulteriormente ripresentato.
Articolo 19
I Periti Medici, i Postulatori e gli Attori sono tenuti al segreto su tutto ciò che riguarda il presunto miracolo in esame, soprattutto se il miracolato è minorenne.
Articolo 20
§ 1 La Congregazione stabilisce un compenso per il Presidente, il Segretario della Consulta Medica, i due Periti Medici d’ufficio e gli altri Periti Medici convocati per la medesima seduta.
§ 2 Tale compenso viene versato sui conti correnti dei Periti, secondo le norme amministrative vigenti.
A norma dell’Art. 1 § 2 del Regolamento Generale della Curia Romana, in data 24 agosto 2016, l’Em.mo Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, de mandato Summi Pontificis ha approvato questo Regolamento della Consulta Medica della Congregazione delle Cause dei Santi, stabilendo che entri in vigore a partire dalla data della medesima approvazione, abrogata ogni altra norma precedente.
Angelo Card. Amato, S.D.B.
Prefetto
Marcello Bartolucci
Arcivescovo titolare di Bevagna
Segretario
[01504-IT.01] [Testo originale: Italiano]