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UFFICI

CAMERA APOSTOLICA

    DALLA COSTITUZIONE APOSTOLICA
PASTOR BONUS
DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II

 

Camera Apostolica

Articolo 171.

§ 1. La Camera apostolica, alla quale è preposto il Cardinale camerlengo di santa romana Chiesa, con la collaborazione del vicecamerlengo e degli altri prelati di Camera, svolge soprattutto le funzioni che sono ad essa assegnate dalla speciale legge relativa alla Sede apostolica vacante.

§ 2. Quando è vacante la Sede apostolica, è diritto e dovere del Cardinale camerlengo di santa romana Chiesa di richiedere, anche per mezzo di un suo delegato, da tutte le Amministrazioni dipendenti dalla Santa Sede le relazioni circa il loro stato patrimoniale ed economico, come pure le informazioni intorno agli affari straordinari, che siano eventualmente in corso, e di richiedere, altresì, dalla Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede il bilancio generale consuntivo dell'anno precedente, nonché il bilancio preventivo per l'anno seguente. Egli è tenuto a sottoporre tali relazioni e computi al Collegio cardinalizio.

   

 

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