Praedicate Evangelium:
Art. 200
§ 1. Il Tribunale della Rota Romana funge ordinariamente da
istanza superiore nel grado di appello presso la Sede Apostolica
per tutelare i diritti nella Chiesa; provvede all’unità della
giurisprudenza e, attraverso le proprie Sentenze, è di aiuto ai
Tribunali di grado inferiore.
§ 2. Presso il Tribunale della Rota Romana è costituito
l’Ufficio al quale compete giudicare circa il fatto della non
consumazione del matrimonio e circa l’esistenza di una giusta
causa per concedere la dispensa.
§ 3. Tale Ufficio è anche competente a trattare le cause di
nullità della sacra ordinazione, a norma del diritto universale
e proprio, secondo i diversi casi.
Art. 201
§ 1. Il Tribunale ha una struttura collegiale ed è costituito da
un certo numero di giudici, dotati di provata dottrina,
competenza ed esperienza, scelti dal Romano Pontefice dalle
varie parti del mondo.
§ 2. Al Collegio del Tribunale presiede, come
primus inter pares, il Decano, il quale viene nominato per
cinque anni dal Romano Pontefice, che lo sceglie tra gli stessi
giudici.
§ 3. L’Ufficio per i procedimenti di dispensa dal matrimonio
rato e non consumato e le cause di nullità della sacra
ordinazione è moderato dal Decano, assistito da propri
Officiali, Commissari deputati e Consultori.
Art. 202
§ 1. Il Tribunale della Rota Romana giudica in seconda istanza,
le cause giudicate dai Tribunali ordinari di prima istanza e
deferite alla Santa Sede per legittimo appello.
§ 2. Giudica in terza o ulteriore istanza, le cause già trattate
dal medesimo Tribunale apostolico e da qualunque altro
Tribunale, a meno che esse non siano passate in giudicato.
Art. 203
§ 1. La Rota Romana, inoltre, giudica in prima istanza:
1. i Vescovi nelle cause contenziose, purché non si tratti
dei diritti o dei beni temporali di una persona giuridica
rappresentata dal Vescovo;
2. gli Abati primati, o gli Abati superiori di Congregazioni
monastiche e i Moderatori supremi degli Istituti di Vita
Consacrata e Società di Vita Apostolica di diritto
pontificio;
3. le Diocesi/Eparchie o altre persone ecclesiastiche, sia
fisiche sia giuridiche, che non hanno un Superiore al di
sotto del Romano Pontefice;
4. le cause che il Romano Pontefice abbia affidato al
medesimo Tribunale.
§ 2. Giudica le medesime cause anche in seconda ed ulteriore
istanza, se non sia previsto altrimenti.
Art. 204
Il Tribunale della Rota Romana è retto da una sua propria legge.
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