SECRETARIA STATUS* RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI Vicariatus Urbis administratio, ab Officio Administrationis Patrimonii Sedis Apostolicae seiuncta, de mandato Summi Pontificis constituitur. Al fine di operare una chiara distinzione amministrativa, nell'ambito della Santa Sede, tra gli organismi della Curia Romana e gli uffici del Vicariato, in attuazione delle disposizioni del Santo Padre sono state elaborate le seguenti norme relative al Vicariato di Roma : 1. L'Amministrazione del Vicariato di Roma, organo della Santa Sede dotato di propria personalità giuridica, diventa un'amministrazione distinta dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. 2. Il Vicariato di Roma avrà un proprio Regolamento, approvato dal Santo Padre, distinto dal Regolamento Generale della Curia Romana ; tale Regolamento fa riferimento, per le norme generali, al Regolamento Generale per il Personale della Sede Apostolica. 3. La Santa Sede versa all'Amministrazione del Vicariato di Roma un contributo annuale indicizzato, in considerazione dei servizi resi alla Chiesa universale. 4. Il personale del Vicariato di Roma, oggi iscritto nei ruoli dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, resta in tali ruoli, se assunto con altro contratto della Santa Sede, conserva tale rapporto di lavoro. Lo stato giuridico ed economico del medesimo personale continua ad essere quello previsto nel Regolamento Generale della Curia Romana, compreso ciò che attiene ai passaggi di livello. 5. Dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli Officiali del Vicariato di Roma saranno assunti in ruolo dal Cardinale Vicario, entro i limiti previsti dalla tabella organica, previo benestare della Segreteria di Stato. Il Personale ausiliario di ruolo o a contratto particolare sarà assunto liberamente dal Cardinale Vicario, sempre entro i limiti previsti dalla tabella organica. 6. Lo stato giuridico ed economico del Personale non iscritto nei ruoli dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica è disciplinato dal Regolamento del Vicariato di Roma. 7. Le remunerazioni corrisposte dall'Amministrazione del Vicariato di Roma sono regolate dall'art. 17 del Trattato del Laterano. La medesima Amministrazione provvederà al trattamento previdenziale, secondo le norme vigenti, così come al trattamento assistenziale per il tramite del Fondo Assistenza Sanitaria. 8. Le presenti disposizioni hanno vigore dal 1° luglio del 1989. Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nel corso dell'Udienza concessa all'infrascritto Cardinale Segretario di Stato il 22 marzo 1990 ha approvato le suddette norme e ne ha disposto la pubblicazione. AGOSTINO card. CASAROLI
*A.A.S., vol. LXXXII (1990), n. 13, pp. 1548-1549 |