CONVENTIO* INTER SANCTAM SEDEM ET REMPUBLICAM AUSTRIACAM ACCORDO ADDIZIONALE FRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA AUSTRIACA ALLA CONVENZIONE FRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA AUSTRIACA PER IL REGOLAMENTO DI RAPPORTI PATRIMONIALI DEL 23 GIUGNO 1960. FRA LA SANTA SEDE rappresentata dal suo Plenipotenziario Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Dr. Opilio Rossi, Arcivescovo tit. di Ancira e Nunzio Apostolico in Austria, E LA REPUBBLICA AUSTRIACA rappresentata dai suoi Plenipotenziari il Signor Dr. Wilfried Platzer, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, e il Signor Dr. Alois Mock, Ministro Federale per l'Istruzione, viene concluso, a complemento della Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca per il Regolamento di Rapporti Patrimoniali del 23 giugno 1960, il seguente Accordo Addizionale. Articolo I La somma di 50 milioni di scellini, di cui all'Articolo II, Capov. 1, lettera a della Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca per il Regolamento di Rapporti Patrimoniali del 23 giugno 1960, verrà elevata a partire dall'anno 1970 a 67 milioni di scellini. Articolo II L'Articolo XXII del Concordato del 5 giugno 1933 vale, per analogia, per la soluzione di difficoltà concernenti l'interpretazione del presente Accordo Addizionale. Articolo III Questo Accordo Addizionale, il cui testo italiano e tedesco sono ugualmente autentici, dev'essere ratificato e gli istrumenti di ratifica devono essere scambiati al più presto in Roma. Esso entra in vigore il giorno dello scambio degli istrumenti di ratifica. In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo in doppio originale. Fatto a Vienna, il 29 settembre 1969. Per la Santa Sede: Für den Heiligen Stuhl: OPILIO ROSSI Conventione inter Apostolicam Sedem et Rempublicam Austriacam rata habita, die XXIII mensis Februarii anno MCMLXX Ratihabitionis Instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde, i. e. a die XXIII Februarii anno MCMLXX, huiusmodi Conventio inter Apostolicam Sedem et Rempublicam Austriacam icta vigere coepit ad normam articuli III eiusdem Pactionis.
*A.A.S., vol. LXII (1970), n.3, pp. 163-164 © Copyright 1969 - Libreria Editrice Vaticana |