XVI SESSIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO DEI DIRITTI DELLÂÂUOMO INTERVENTO DI MONS. SILVANO M. TOMASI, Ginevra
Presidente, 1. Al centro dei diritti umani fondamentali cÂÂè la libertà di religione, di coscienza e di credo: essa riguarda lÂÂidentità personale e le scelte fondamentali e rende possibile il godimento di altri diritti umani. Come afferma la Dichiarazione delle Nazioni Unite sullÂÂEliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo, la dimensione spirituale della vita è una parte fondamentale dellÂÂesistenza umana. Tuttavia, lÂÂaumento della proliferazione di episodi di discriminazione e di atti di violenza contro persone, comunità di fede e luoghi di culto in alcune diverse regioni geografiche del mondo nega in pratica il principio proclamato dalle leggi. Il conflitto religioso è un pericolo per lo sviluppo sociale, politico ed economico. Il conflitto religioso polarizza la società, rompendo i vincoli necessari al prosperare della vita sociale e del commercio. Produce una violenza che priva le persone del diritto più fondamentale di tutti, quello alla vita. Pianta i semi della sfiducia e dellÂÂamarezza che possono trasmettersi per generazioni. Spesso queste tragedie sono seguite dallÂÂimpunità e dalla noncuranza da parte dei mezzi di comunicazione sociale. Una ricerca recente rileva che su 100 persone uccise per odio religioso, 75 sono cristiane. Questa concentrazione della discriminazione religiosa dovrebbe preoccupare tutti noi. Tuttavia, in questo intervento, la Santa Sede si prefigge lo scopo di riaffermare lÂÂimportanza del diritto alla libertà di religione per tutti gli individui, per tutte le comunità di fede e per ogni società, in tutte le parti del mondo. 2. Lo Stato ha il dovere di difendere il diritto alla libertà di religione e quindi ha la responsabilità di creare un ambiente in cui di questo diritto si possa godere. Come affermato nella Dichiarazione sullÂÂeliminazione di tutte le forme dÂÂintolleranza e di discriminazione fondate sulla religione e sul credo e altrove, lo Stato deve svolgere diversi doveri nel funzionamento quotidiano della società. Per esempio, lo Stato non deve esercitare discriminazioni religiose nelle sue leggi, nelle sue politiche né permettere de facto una discriminazione da parte dei funzionari pubblici. Deve promuovere la tolleranza religiosa e la comprensione nella società, un obiettivo che si può raggiungere soltanto se i sistemi educativi insegnano il rispetto per tutti e i sistemi giudiziari sono imparziali nella attuazione delle leggi e rifiutano la pressione politica volta a garantire lÂÂimpunità ai responsabili dei crimini contro i diritti umani di seguaci di una particolare religione. Lo Stato dovrebbe sostenere tutte le iniziative volte a promuovere il dialogo e il rispetto reciproco fra le comunità religiose. Deve applicare le sue leggi che combattono contro la discriminazione religiosa, con vigore e imparzialità. Lo Stato deve garantire lÂÂincolumità fisica alle comunità religiose sotto attacco. Deve incoraggiare le maggioranze a permettere alle minoranze religiose di praticare la propria fede individualmente e in comunità senza minacce od ostacoli. Lo Stato deve varare leggi che impongano ai datori di lavoro di apportare ÂÂadattamenti ragionevoliÂÂ affinché i dipendenti possano praticare la propria religione. 3. La libertà di religione è un valore per la società nella sua interezza. Lo Stato che tutela questo diritto permette alla società di beneficiare delle sue conseguenze sociali: coesistenza pacifica, integrazione nazionale nelle situazioni pluralistiche di oggi, maggiore creatività perché le doti di ognuno vengono messe al servizio del bene comune. Invece, la negazione della libertà di religione mina qualsiasi aspirazione democratica, favorisce lÂÂoppressione e soffoca tutta la società che può esplodere con risultati tragici. Da questa angolazione, è evidente che la libertà di religione e di convinzione è complementare e intrinsecamente legata a quella di opinione, espressione e riunione. Inoltre, un ambiente di autentica libertà di religione diventa la medicina migliore per prevenire la manipolazione della religione ai fini politici di conquista e di mantenimento del potere e di repressione dei dissidenti, delle comunità di fede diverse o di minoranze religiose. Infatti, la discriminazione e la lotta religiose sono raramente, se non addirittura mai, il mero prodotto di differenze nelle opinioni e nelle pratiche religiose. Al di sotto della superficie ci sono problemi sociali e politici. 4. Per godere dei benefici sociali della libertà religiosa bisogna elaborare misure specifiche che permettano allÂÂesercizio concreto di questo diritto di prosperare. Presidente, desidero evidenziare alcune misure a livello delle Nazioni Unite. Il Rapporteur speciale sulla libertà di religione potrebbe essere invitato regolarmente a includere le informazioni sulla persecuzione di gruppi religiosi. Sarebbe utile che lÂÂUfficio dellÂÂAlto Commissario delle Nazioni Unite su Diritti Umani monitorasse la situazione delle restrizioni governative e sociali alla libertà religiosa e presentasse un rapporto annuale al Consiglio dei Diritti Umani. LÂÂarticolo 20 del Patto internazionale sui Diritti Civili e Politici, che riguarda lÂÂappello allÂÂodio religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, solleva questioni importanti come quella del rapporto fra i vari diritti e di quali sono i modi migliori per ottenere obiettivi legittimi. Le leggi sulla blasfemia ne sono un esempio. I seminari per studiare lÂÂarticolo 20 e per proporre una buona prassi sono un passo nella giusta direzione. 5. Presidente, concluderò richiamando lÂÂattenzione su tre false percezioni relative alla libertà di religione e di credo. In primo luogo, il diritto di esprimere o di praticare la propria religione non è limitato agli atti di culto. Include anche il diritto di esprimere la propria fede con azioni di servizio sociale e caritativo. Per esempio, offrire servizi sanitari ed educativi attraverso istituzioni religiose è un modo importante in cui le persone vivono la propria fede. In secondo luogo, le comunità di fede hanno le proprie regole relative ai requisiti per lÂÂufficio religioso e per il servizio nelle istituzioni religiose, incluse le strutture caritative. Queste istituzioni religiose sono parte della società civile e non diramazioni dello Stato. Di conseguenza, i limiti che la legge internazionale sui diritti umani pone agli Stati sui requisiti per gli uffici statali e per il servizio pubblico non si applicano automaticamente ad attori non statali. Come riconosciuto dalla Dichiarazione sullÂÂeliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo, la libertà di religione implica il diritto di una comunità religiosa a stabilire i propri requisiti. La tolleranza religiosa comprende il rispetto delle diversità di opinioni in tali questioni e della differenza fra unÂÂistituzione statale e una religiosa. Infine, si teme che il rispetto della libertà di scegliere e praticare unÂÂaltra religione, diversa dalla propria, si basi sul presupposto che tutta la verità sia relativa e che non vi sia una religione valida in maniera assoluta. Questo è lÂÂequivoco. Il diritto di adottare e di cambiare una religione si basa sul rispetto per la dignità umana: lo Stato deve permettere a ogni persona di cercare liberamente la verità. 6. Presidente, lo Stato ha lÂÂobbligo etico e legale di sostenere e rendere applicabile il diritto alla libertà di religione o di convinzione sia perché è un diritto umano fondamentale sia perché è suo dovere difendere i diritti dei propri cittadini e tendere al benessere della società. Come ha affermato Sua Santità, Papa Benedetto XVI, rivolgendosi al Corpo Diplomatico, la libertà religiosa è «la via fondamentale per la costruzione della pace. La pace, infatti, si costruisce e si conserva solamente quando lÂÂuomo può liberamente cercare e servire Dio nel suo cuore, nella sua vita e nelle sue relazioni con gli altri». |
|