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SECRETARIA STATUS

Mutuae Notae inter Sanctam Sedem et Rempublicam Italicam quae constituunt
conventionem technicam explicativam et exsecutivam quarti commatis art. 29
normarum de disciplina materiae de qua in art. 7 n. 6 Pactionis emendativae
Concordati Lateranensis diei XVIII Februarii MCMLXXXIV, quae probatae
sunt ex art. 1 Protocolli subsignati Romae die XV mensis Novembris eiusdem
anni inter Sanctam Sedem et Rempublicam Italicam.

(Viguit a die XIV Decembris MM)

NOTA VERBALE

 

 N. 8807/00/RS

La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - porge distinti ossequi all'Ecc. ma Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di far riferimento alla disposizione del comma quarto dell'art. 29 del Protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme previste dall'art. 7, n. 6 dell'Accordo con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede.

Al riguardo, considerate le difficoltà di interpretazione che si sono riscontrate nel corso dell'applicazione della suddetta disposizione, come segnalato, tra l'altro, dalla Commissione Paritetica nominata dal Governo Italiano e dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi dell'art. 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la Segreteria di Stato propone che, a far data dal presente Scambio di Note, la facoltà dei Vescovi diocesani di emettere i provvedimenti di cui al medesimo comma quarto dell'art. 29 debba intendersi, anche alla luce delle intenzioni delle Parti, limitata al 31 dicembre 1989.

La Segreteria di Stato, mentre rimane in attesa di un cortese riscontro, si avvale della circostanza per rinnovare all'Ecc. ma Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta e distinta considerazione.

Dal Vaticano, 13 novembre 2000.


*A.A.S., vol. XCIII (2001), n. 7, p. 474

 

 

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