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PONTIFICIA COMMISSIONE 
PER IL CINEMA LA RADIO E LA TELEVISIONE

16 dicembre 1954


STATUTO

Art. 1

E' istituita la Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione.

Art. 2

La Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione sono l'Organo delle Santa Sede per lo studio dei problemi del cinema, della radio e della televisione, che hanno attinenza con la fede e con la morale.

Art. 3

La Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione ha la funzione: di seguire gli orientamenti dottrinali e gli atteggiamenti pratici della produzione filmistica e delle trasmissioni radiofoniche e televisive; di indirizzare l'attività dei cattolici e di promuovere l'attuazione delle norme direttive, emanate dalla Suprema Autorità Ecclesiastica.

Art. 4

La Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione è a disposizione dei SS. Dicasteri ed Uffici della Santa Sede, e degli Eccmi Ordinari, per informazioni e per lo studio delle questioni da loro proposte.

Art. 5

Al fine di favorire le produzioni e le emissioni conformi allo spirito cristiano e di preservare i fedeli da quelle moralmente negative, la Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione si mantiene in contatto con i Centri Cattolici Cinematografici, Radiofonici e Televisivi nazionali e con le rispettive Organizzazioni Internazionali (O.C.I.C., UNDA), scambiando informazioni, collaborando e valorizzando la loro attività.

Art. 6

La Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione si astiene normalmente da pubblicare giudizi favorevoli o negativi sui films, o su trasmissioni radiofoniche o televisive rimettendosi, nello spirito delle norme emanate in proposito dalla S. Sede, ai rispettivi Centri nazionali, promossi dalla sacra Gerarchia nei singoli paesi.

Art. 7

La Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione è nominata dalla Santa Sede, ed è così composta:

1) Il Presidente, che dura in carica sei anni.

2) Il Consiglio di Presidenza, di cui fanno parte:

a) Membri (ipso iure):

-l'Assessore della Suprema S. Congregazione del Sant'Offizio;
-l'Assessore della S. Congregazione Concistoriale;
-l'Assessore della S. Congregazione per la Chiesa Orientale;
-il Segretario della S. Congregazione del Concilio;
-il Segretario della S. Congregazione dei Religiosi;
-il Segretario della S. Congregazione de Propaganda Fide;
-il Segretario della S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi;
-il Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santità.

b) Quattro Membri, al massimo, di libera scelta della Santa Sede.

3) Il Comitato Esecutivo, che è formato come segue:

-il Presidente della Commissione;
-un Segretario Esecutivo;
-tre o più Consulenti, tra i quali è annoverato (de iure) il Direttore della Radio Vaticana;
-un Collegio di Esperti, con tre Sezioni: cinematografica, radiofonica e televisiva.

I Membri del Comitato Esecutivo durano in carica quattro anni.

Art. 8

La Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione ha la sua sede nella Città del Vaticano.

DISPOSIZIONE FINALE

Con la pubblicazione del presente Statuto negli "Acta Apostolicae Sedis", la Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione subentra alla Pontificia Commissione per la Cinematografia.
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