Sua Santità GIOVANNI XXIII, in data 16 novembre 1959, Si è degnata di istituire la Filmoteca Vaticana, erigendola in persona giuridica con sede nella Città del Vaticano, approvandone il presente Statuto ed ordinandone la pubblicazione. Art. 1. Personalità giuridica e sede. - La Filmoteca Vaticana, istituita - in conformità alla Lettera Apostolica Boni Pastoris del 22 febbraio 1959 - da Sua Santità Giovanni PP. XXIII, in data 16 novembre 1959, ha personalità giuridica. Essa ha sede nella Città del Vaticano. Art. 2. Scopo. - In conformità alla secolare tradizione della Santa Sede di accogliere i più notevoli documenti di storia e di cultura, la Filmoteca Vaticana ha lo scopo di raccogliere e conservare film e registrazioni delle riprese televisive che hanno attinenza alla vita della Chiesa e in particolare quelle riguardanti: a) il Sommo Pontefice, i Suoi Rappresentanti e i vari Organi della Curia Romana; Art. 3. Fonti della raccolta. - Concorrono a formare la raccolta della Filmoteca Vaticana: a) documentazioni cinematografiche e televisive che si trovano attualmente in possesso della Santa Sede; Art. 4. Patrimonio e cespiti. - La Filmoteca Vaticana ha un suo patrimonio, ad essa assegnato dalla Santa Sede. Le liberalità inter vivos o mortis causa disposte a favore della Filmoteca Vaticana saranno destinate agli scopi della Filmoteca stessa. Art. 5. Direzione e amministrazione. - La direzione e l'amministrazione della Filmoteca Vaticana è affidata alla Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione, la quale designa, su proposta del Presidente, un Officiale delegato alla gestione della Filmoteca stessa. Alla medesima Pontificia Commissione spetta in particolare: a) pubblicare il regolamento relativo al funzionamento della Filmoteca; Art. 6. Rappresentanza. - La rappresentanza della Filmoteca Vaticana spetta al Presidente della Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione congiuntamente all'Officiale delegato alla gestione della Filmoteca. In caso d'impedimento, il Presidente è sostituito dal membro digniore della Pontificia Commissione, e l'Officiale delegato da un vice-delegato. Art. 7. Disposizione finale. - Il presente Statuto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione negli Acta Apostolicae Sedis. (Cfr. Acta Apostolicae Sedis, vol. LI, p. 875-876) |