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STATUTO DELLA FILMOTECA VATICANA

 

Sua Santità GIOVANNI XXIII, in data 16 novembre 1959, Si è degnata di istituire la Filmoteca Vaticana, erigendola in persona giuridica con sede nella Città del Vaticano, approvandone il presente Statuto ed ordinandone la pubblicazione.

Art. 1. Personalità giuridica e sede. - La Filmoteca Vaticana, istituita - in conformità alla Lettera Apostolica Boni Pastoris del 22 febbraio 1959 - da Sua Santità Giovanni PP. XXIII, in data 16 novembre 1959, ha personalità giuridica.

Essa ha sede nella Città del Vaticano.

Art. 2. Scopo. - In conformità alla secolare tradizione della Santa Sede di accogliere i più notevoli documenti di storia e di cultura, la Filmoteca Vaticana ha lo scopo di raccogliere e conservare film e registrazioni delle riprese televisive che hanno attinenza alla vita della Chiesa e in particolare quelle riguardanti:

a) il Sommo Pontefice, i Suoi Rappresentanti e i vari Organi della Curia Romana;

b) le attività apostoliche e caritative nella Chiesa Universale e le opere culturali promosse da cattolici;

c) la vita religiosa nel mondo;

d) opere di alto livello artistico ed umano.

Art. 3. Fonti della raccolta. - Concorrono a formare la raccolta della Filmoteca Vaticana:

a) documentazioni cinematografiche e televisive che si trovano attualmente in possesso della Santa Sede;

b) copie dei film girati e registrazioni delle riprese televisive eseguite sul territorio della Città del Vaticano e nelle zone estraterritoriali;

c) film che nel futuro perverranno al Sommo Pontefice, agli Uffici della Santa Sede o alla Filmoteca stessa e che rispondano alle caratteristiche indicate nell'art. 2.

Art. 4. Patrimonio e cespiti. - La Filmoteca Vaticana ha un suo patrimonio, ad essa assegnato dalla Santa Sede.

Le liberalità inter vivos o mortis causa disposte a favore della Filmoteca Vaticana saranno destinate agli scopi della Filmoteca stessa.

Art. 5. Direzione e amministrazione. - La direzione e l'amministrazione della Filmoteca Vaticana è affidata alla Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione, la quale designa, su proposta del Presidente, un Officiale delegato alla gestione della Filmoteca stessa.

Alla medesima Pontificia Commissione spetta in particolare:

a) pubblicare il regolamento relativo al funzionamento della Filmoteca;

b) approvare i bilanci preventivi e consuntivi;

c) decidere su casi dubbi di ammissione di film alla Filmoteca.

Art. 6. Rappresentanza. - La rappresentanza della Filmoteca Vaticana spetta al Presidente della Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione congiuntamente all'Officiale delegato alla gestione della Filmoteca.

In caso d'impedimento, il Presidente è sostituito dal membro digniore della Pontificia Commissione, e l'Officiale delegato da un vice-delegato.

Art. 7. Disposizione finale. - Il presente Statuto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione negli Acta Apostolicae Sedis.

(Cfr. Acta Apostolicae Sedis, vol. LI, p. 875-876)

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