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  PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI

PRESENTAZIONE DELLA LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI "MOTU PROPRIO" MISERICORDIA DEI
SU ALCUNI ASPETTI DELLA CELEBRAZIONE
DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

INTERVENTO DI S.E. MONS. JULIÁN HERRANZ

Giovedì, 2 maggio 2002

 

I medici chiamano "infarto" - che oggi si è in grado di prevenire efficacemente - l'occlusione di un'arteria, con relativo blocco del flusso sanguigno e conseguente necrosi di quella concreta parte del corpo che il sangue non è più in grado di irrigare e vivificare. Facendo un paragone, oserei dire che anche nella vita dei fedeli e perfino nel Corpo mistico di Cristo ci possono essere degli "infarti spirituali": ciò si verifica quando si riducono al minimo di funzionalità quei canali divini della grazia santificante che sono i Sacramenti, "istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa, attraverso i quali ci viene elargita la vita divina" (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1131).

Se ciò avvenisse con il sacramento della Penitenza, istituito per la remissione dei peccati e la riconciliazione dell'anima con Dio e con la Chiesa, la vita divina non arriverebbe più nel modo ordinario, e quella concreta parte del Corpo di Cristo - una persona singola, oppure un'intera comunità parrocchiale o diocesana - finirebbe per indebolirsi spiritualmente, perché rimarrebbe sorda alle parole sempre valide del Verbo incarnato: "Convertitevi", "Fate penitenza" (Mt 4,15; Mc 1,15). Comunque i buoni Pastori, come i buoni medici, sanno ricorrere a tempestivi rimedi per guarire e, ancor meglio, per prevenire. È in questa ottica positiva di salvezza, di rinnovato impegno per far riscoprire la presenza viva e operante del Signore risorto nel Sacramento, che bisogna capire il presente intervento disciplinare.

Questo documento legislativo, un Motu proprio dal titolo "Misericordia Dei", riguardante la giusta celebrazione di un Sacramento, costituisce altresì un atto di governo ecclesiastico non soltanto prudente e opportuno ma anche pienamente rispondente al magistero di Giovanni Paolo II circa la virtù della giustizia vista come esigenza primaria della carità, e al tempo stesso inseparabile dalla misericordia nell'ordinamento giuridico della Chiesa. Le norme canoniche, infatti, riguardano la realizzazione del misericordioso disegno divino di salvezza, alla cui luce mostrano tutta la loro dimensione di giustizia due realtà che emergono fortemente nel presente Motu proprio. Esse sono: da una parte, il diritto fondamentale dei fedeli a ricevere dai sacri Pastori i sacramenti istituiti da Cristo (cfr. CIC, can. 213), in questo caso il sacramento del perdono e della misericordia divina; e dall'altra parte, il relativo dovere dei sacri Pastori di stabilire e di far applicare con diligenza le leggi canoniche e liturgiche che assicurino la valida e lecita celebrazione dei sacramenti (cfr. CIC, can. 841). Perciò, nell'introduzione al Motu proprio, il Romano Pontefice dichiara di rivolgersi «ai miei confratelli Vescovi - e attraverso di essi a tutti i presbiteri - per un sollecito rilancio del Sacramento della Riconciliazione, anche come esigenza di autentica carità e di vera giustizia pastorale, ricordando loro che ogni fedele, con le dovute disposizioni interiori ha diritto a ricevere personalmente il dono sacramentale».

In base a questo principio, le norme dispositive del presente documento - da molti auspicato, anche nell'ultima Assemblea del Sinodo dei Vescovi - riguardano, in primo luogo, l'unico modo ordinario con cui il fedele consapevole di peccato grave può ricevere il perdono divino, cioè la confessione individuale con relativa assoluzione del ministro del Sacramento (vescovo o presbitero), che agisce nel nome e con l'autorità dello stesso Dio, Padre di misericordia. Perciò si ricorda a tutti coloro (vescovi, parroci, cappellani, ecc.) ai quali è affidato un ufficio con cura di anime, che hanno l'obbligo - giuridico, ma anche morale - di provvedere affinché siano ascoltate le confessioni individuali dei fedeli, e a tal fine siano stabiliti per loro comodità, giorni e ore nelle rispettive chiese, santuari, ecc. Anche tutti gli altri sacerdoti con facoltà di confessare sono invitati - pur se sono oberati da altri impegni - a dimostrare sempre la massima disponibilità nell'amministrazione di questo sacramento del perdono e della gioia, che i fedeli sono invitati a "riscoprire" e molti cercano forse senza saperlo.

Sempre in questa linea di rilancio disciplinare del Sacramento, vengono ribadite anche altre norme canoniche: circa l'integrità della confessione, che non può essere una semplice accusa generica dei peccati (n. 3); circa le disposizioni personali dei penitenti (n.7); circa il luogo appropriato per la celebrazione sacramentale, generalmente una chiesa o oratorio (n. 9,a); circa la sede per la confessione, che - pur nella varietà di forme possibili - deve anche comportare quella provvista di grata fissa, così da consentire ai fedeli ed agli stessi confessori di potersene servire se lo desiderano (n. 9,b ), ecc.

In secondo luogo, il documento riguarda il modo straordinario di amministrare il Sacramento, cioè l'assoluzione a più penitenti insieme senza la previa confessione individuale. Vengono ricordati i due unici casi, in cui è prevista questa possibilità a carattere eccezionale: "l'imminente pericolo di morte" e lo stato di "grave necessità". Quest'ultima situazione è da ritenersi che esista soltanto «quando, dato il numero dei penitenti non si hanno a disposizione confessori sufficienti per ascoltare, come si conviene, le confessioni dei singoli entro un tempo conveniente, sicché i penitenti, senza loro colpa, sarebbero costretti a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o della sacra comunione» (CIC, can. 961, § 1, 2E). Al riguardo vengono fatte dettagliate precisazioni, anche per arginare o prevenire interpretazioni errate o abusive, che purtroppo non sembrano essere mancate in alcuni luoghi.

Tali precisazioni normative si riferiscono, appunto, all'inseparabilità e al significato delle due condizioni richieste, cioè: l'impossibilità di poter ascoltare le confessioni "come si conviene" e "entro un tempo conveniente" e il fatto che i penitenti debbano rimanere "a lungo" privati dalla grazia sacramentale. Giudicare se ricorrono queste condizioni non spetta al confessore ma, in ogni diocesi, al rispettivo Vescovo, tenuto conto dei criteri normativi che le singole Conferenze episcopali devono stabilire quanto prima con un apposito decreto generale a norma di diritto (cfr. CIC, can. 455, § 2). Tutto ciò per assicurare, «in una materia tanto essenziale per la vita della Chiesa, la piena armonia tra i vari Episcopati del mondo» (n. 6).

Da notare, infine, l'affermazione del Legislatore che quanto stabilito nel Motu proprio «ha valore, per sua natura, anche per le venerande Chiese Orientali Cattoliche, in conformità ai rispettivi canoni del Codice loro proprio». Tali canoni, infatti, contengono una normativa molto simile al Codice latino, ma differiscono leggermente da esso in alcuni punti soprattutto quanto alla procedura per stabilire i criteri riguardanti la "grave necessità" nel caso delle assoluzioni collettive, atteso che nelle Chiese Orientali non c'è l'istituzione canonica latina delle Conferenze episcopali (cfr. can. 720, § 3 del Codice delle Chiese Orientali, per rapporto ai cann. 961, § 2 e 455 del Codice latino).

Vorrei concludere associandomi di cuore all'auspicio del Santo Padre che questa Lettera Apostolica contribuisca ad un ulteriore rilancio del Sacramento della Penitenza, e serva a superare le difficoltà nella pratica di questo Sacramento. La Chiesa, infatti, guidata dallo Spirito Santo, come ha superato altre crisi culturali e morali non meno gravi, ed è riuscita a rieducare il gusto per la Verità, la Bontà e la Bellezza nelle intelligenze, è ora fortemente impegnata a riseminare nel cuore dell'uomo la necessità di riscoprire il senso del peccato per ritrovare il senso della misericordia di Dio.

        

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