Bollettino N. 6 (periodo 1° gennaio 1997 - 31 dicembre 1997) Norme per la liquidazione e revisione degli Articoli 11 e 24 del Regolamento Pensioni [AAS 89 (1997) 796-807] SECRETARIA STATUS RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI Norme per la Liquidazione e Revisione degli Articoli 11 e 24 del Regolamento Pensioni Il Santo Padre Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il giorno 14 ottobre 1997, ha approvato in forma specifica:
Il Santo Padre ha disposto che le norme di cui agli Allegati A e B entrino in vigore il 1° gennaio 1998. Dal Vaticano, 8 novembre 1997. + Angelo Card. Sodano In Secret. Status tab., n. 415.562/GN Adnexum A NORME PER LA LIQUIDAZIONE Diritto alla liquidazione 1. Il Personale ecclesiastico, religioso e laico, alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana e degli Organismi o Enti, anche non aventi sede legale o domicilio nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e comunque alle dipendenze di tutti gli Enti compresi nel campo di applicazione del Regolamento per le Pensioni dell'8 settembre 1992, ha diritto alla liquidazione, in ogni caso di cessazione dal servizio, a meno che il Regolamento particolare per il trattamento di quiescenza applicabile non escluda espressamente tale diritto. 2. La liquidazione sarà corrisposta dalla Amministrazione di appartenenza del dipendente alla data di cessazione dal servizio. Misura della liquidazione 1. La liquidazione sarà corrisposta nella misura di 13/12 dell'ultima retribuzione ordinaria mensile per ogni anno di servizio utile al trattamento pensionistico, nel limite massimo di quaranta, quale determinato dai Regolamenti del Personale cui, tempo per tempo, è stato soggetto il dipendente. 2. La retribuzione ordinaria mensile attualmente è composta da retribuzione di base (base di livello), scatti biennali ed aggiunta speciale di indicizzazione per tredici mensilità nonché dall'eventuale indennità fissa per responsabilità dirigenziale. 3. Nel caso di approvazione di aumenti delle retribuzioni di base, ai soli fini del calcolo della liquidazione, ogni mese, per i trentasei mesi successivi alla data di decorrenza delle stesse, la retribuzione di base del dipendente cui deve essere corrisposta la liquidazione è assunta, convenzionalmente, pari alla somma dei seguenti addendi:
4. Nel caso in cui nell'ultimo quinquennio si sia verificato passaggio di livello o attribuzione o sospensione o cessazione di elementi retributivi che entrano nel computo del trattamento della liquidazione si procede a determinare convenzionalmente gli elementi retributivi, indicati al precedente Art. 2, 2° comma, dell'ultima retribuzione ordinaria mensile come segue.
5. Per il Personale in servizio alla data del 1° gennaio 1993, ai fini del servizio utile, sono fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 18 del previgente Regolamento Pensioni del 23 dicembre 1963 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. I periodi di studi universitari trascorsi prima dell'assunzione in servizio per il conseguimento di un titolo di primo livello - diploma universitario - o di un titolo di secondo livello - diploma di laurea - o di diplomi equipollenti riconosciuti dalla Sede Apostolica, sono a domanda riscattabili una sola volta ai fini degli anni di servizio utile al trattamento di liquidazione, nel limite massimo della durata statutaria dei corsi dei suddetti diploma universitario, diploma di laurea o diplomi equipollenti. L'entità del riscatto, da corrispondersi all'Amministrazione di appartenenza, è determinata in conformità alle norme che saranno emanate dalla Segreteria di Stato. 7. Restano ferme le norme di cui al "Rescriptum ex Audientia SS.mi" del 28 ottobre 1993 relative al riscatto degli anni di servizio prestati fuori ruolo. 8. Il servizio utile complessivo si computa in anni e mesi interi, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Art. 3 Ritenute contributive 1. Il personale dipendente rilascerà, tempo per tempo all'Amministrazione di appartenenza, l'1,50% della retribuzione ordinaria mensile determinata ai sensi del precedente Art. 2, 2° comma, durante tutto il periodo di permanenza in servizio ed indipendentemente dal servizio utile al trattamento pensionistico già maturato. 2. La Segreteria di Stato può disporre la variazione dell'aliquota di cui al precedente 1° comma qualora il Regolamento dell'Ente cui appartiene il dipendente riconosca, ai fini degli anni di servizio utile al trattamento pensionistico, maggiorazioni ai periodi di effettivo servizio prestato. 3. Per il solo personale in servizio alla data di entrata in vigore delle presenti Norme è confermata la disposizione di cui al punto 7, 1° comma del Foglio della Segreteria di Stato n. 207.400 del 27 ottobre 1972. Aventi diritto alla liquidazione in caso di premorienza del dipendente In caso di premorienza del dipendente la liquidazione spetta ai superstiti individuati secondo la normativa applicata in relazione all'ordinamento pensionistico vaticano e secondo i criteri di ripartizione ivi indicati; in assenza spetta agli eredi. Art. 5 Misura della liquidazione nel caso di lavoro a tempo parziale Al dipendente che si sia avvalso per tutta o parte della sua vita lavorativa della facoltà di svolgere attività lavorativa a tempo parziale, la misura della liquidazione è determinata applicando i criteri di cui all'Art. 2 alla retribuzione riferita al pari grado operante a tempo pieno, in combinazione con il coefficiente di anzianità risultante dalla somma dei periodi interi trascorsi a tempo pieno con i periodi trascorsi a tempo parziale, previa applicazione a questi ultimi del coefficiente corrispondente al rapporto fra tempo parziale e tempo pieno. Art. 6 Anzianità di servizio nel caso di trasferimento 1. Nel caso di trasferimento del dipendente da uno ad altro Ente, di cui all'Art. 1, la sua anzianità di servizio non viene interrotta e pertanto ai fini della misura della liquidazione si cumulano tutti i periodi di servizio utile al trattamento pensionistico maturato, quali risultanti tempo per tempo dal Regolamento dell'Ente di appartenenza. 2. Nel caso in cui il trasferimento comporti mutamento di Amministrazione di appartenenza, l'Amministrazione di provenienza dovrà versare alla nuova Amministrazione l'importo della liquidazione maturata dal dipendente al momento del suo trasferimento. Norma particolare per gli Ecclesiastici annoverati tra i Cardinali di Curia Agli Ecclesiastici elevati alla Porpora Cardinalizia, che cessano dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sarà corrisposta, in luogo della liquidazione, una indennità pari a due volte l'1,50% o la maggiore aliquota di cui all'Art. 3, 2° comma dell'ultima retribuzione ordinaria mensile determinata ai sensi del precedente Art. 2, 2° comma, senza altri interessi, per il numero delle mensilità pro-quota degli anni di servizio assoggettati ai predetti rilasci. Art. 8 Norme particolari per i Prelati Uditori della Rota Romana 1. Gli Ecclesiastici nominati Prelati Uditori della Rota Romana successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme, rilasceranno la ritenuta di cui al precedente Art. 3. Nel caso di mancato conseguimento del trattamento di giubilazione:
Nel caso di conseguimento del trattamento di giubilazione, al Prelato Uditore sarà corrisposta una indennità da calcolarsi secondo le modalità della indennità di cui al precedente capoverso lettera b). 2. Ai Prelati Uditori della Rota Romana in servizio attivo alla data di entrata in vigore delle presenti norme:
3. Ai Prelati Uditori della Rota Romana, si applicano, in quanto compatibili con i precedenti due commi, tutte le presenti norme. Art. 9 Anticipo sulla liquidazione 1. L'anticipo sulla liquidazione è regolato in conformità alle vigenti norme. 2. Nel caso in cui ai beneficiari dell'anticipo, alla cessazione dal servizio, venga corrisposta, in luogo della liquidazione, ai sensi dei precedenti Articoli 7 e 8 una indennità di importo inferiore all'anticipo percepito, gli interessati sono tenuti a restituire la differenza tra anticipo e indennità con opportune dilazioni. Art. 10 Disposizioni varie 1. Per il personale in servizio al momento dell'entrata in vigore delle « Norme per la liquidazione nel trattamento di quiescenza » approvate con Motu Proprio del Papa Paolo VI del 20 febbraio 1972, restano ferme le disposizioni di cui agli Articoli 5, 6, 7 di dette Norme e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I dipendenti di cui al 1à comma che optano all'atto del collocamento a riposo per il solo trattamento di pensione come previsto dal Regolamento per le Pensioni a tale data vigente, in luogo della liquidazione spetta un importo pari all'1,50% o alla maggiore aliquota di cui al precedente Art. 3, 2° comma, dell'ultima retribuzione ordinaria mensile determinata ai sensi del precedente Art. 2, 2° comma senza altri interessi, per la mensilità pro-quota degli anni di servizio assoggettati ai predetti rilasci. 3. Le Amministrazioni, per i dipendenti di cui al precedente 1° comma, sono tenute a versare al Fondo Pensioni la differenza tra l'importo della liquidazione spettante al dipendente, ove non avesse esercitato il diritto di opzione, e l'importo di cui al precedente 2° comma. Art. 11 Abrogazione di precedenti Norme Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 sono abrogate tutte le disposizioni non compatibili con le presenti norme. Adnexum B REGOLAMENTO PENSIONI Revisione degli Artt. 11 e 24 Art. 11 Misura della Pensione diretta di vecchiaia e ordinaria di inabilità La misura mensile della pensione di vecchiaia e della pensione ordinaria di inabilità risulta dalla somma degli importi di cui appresso.
Art. 24 Regime per gli Uditori della Rota Romana 1. Gli Ecclesiastici che all'atto della nomina a Prelati Uditori della Rota Romana risultino già iscritti al Fondo Pensioni, hanno la facoltà, da esercitare entro 90 giorni dalla loro nomina, di mantenere attiva la loro posizione previdenziale assumendo l'impegno di rilasciare durante il servizio attivo la ritenuta di cui all'Art. 8, 2° comma al fine di conservare l'accesso al diritto alle prestazioni pensionistiche a loro stessi, in caso di mancato conseguimento del trattamento di giubilazione, ed ai propri superstiti indicati all'Art. 15. Nel caso di mancato esercizio della facoltà sopra prevista la posizione previdenziale viene estinta e cessa la ritenuta per il trattamento previdenziale. Nel caso di esercizio della facoltà sopra prevista all'atto del conseguimento del trattamento di giubilazione si estingue il diritto al trattamento pensionistico diretto e, ove non vi sia l'assunzione dell'impegno a rilasciare durante la giubilazione la ritenuta di cui all'Art. 8, 2° comma per consentire l'accesso al diritto alle prestazioni pensionistiche ai propri superstiti indicati dall'Art. 15, si estingue pure il diritto al trattamento pensionistico indiretto. Nel caso di mancata assunzione dell'impegno sopra previsto la posizione previdenziale viene estinta, cessa il rilascio della ritenuta per il trattamento previdenziale, ed al Prelato Uditore verrà restituito dal Fondo Pensioni l'ammontare complessivo delle ritenute di cui all'Art. 8, 2° comma, rilasciate durante il periodo di servizio attivo nell'Ufficio di Prelato Uditore. 2. Gli Ecclesiastici che all'atto della loro nomina a Prelati Uditori della Rota Romana non risultino iscritti al Fondo Pensioni, entro 90 giorni dalla loro nomina, possono iscriversi al Fondo Pensioni assumendo l'impegno di rilasciare durante il servizio attivo la ritenuta di cui all'Art. 8, 2° comma ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni pensionistiche a loro stessi, in caso di mancato conseguimento del trattamento di giubilazione, ed ai propri superstiti indicati all'Art. 15. Agli Ecclesiastici che si sono iscritti al Fondo Pensioni si applica l'ultimo capoverso del precedente comma. 3. I Prelati Uditori in servizio attivo alla data di entrata in vigore delle presenti norme, entro 120 giorni da tale data, hanno la facoltà di optare:
4. Dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, per tutti i Prelati Uditori, compresi quelli in servizio attivo a tale data, l'addendo del trattamento di giubilazione "scatti biennali di anzianità", ove tale trattamento sia conseguito, verrà sempre determinato conteggiando gli scatti biennali di anzianità nel numero, che non potrà mai superare il limite massimo di 20, e nella composizione risultanti alla data di conseguimento dell'Emeritato e valutando gli stessi secondo le norme, tempo per tempo, vigenti. |
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