Bollettino N. 4 (periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995) Statuto del Fondo Assistenza Sanitaria RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI [AAS 87 (1995) 95-102] quo a die I mensis Ianuarii a. D. MCMXCV Il Santo Padre Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il giorno 7 Novembre 1994, ha approvato il nuovo Statuto del Fondo Assistenza Sanitaria per il personale degli Organismi ed Enti gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica, anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano. Il Santo Padre ha disposto la promulgazione del suddetto Statuto per mezzo della sua pubblicazione in « Acta Apostolicae Sedis », stabilendo che esso entri in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 1995. + Angelo card. Sodano In Secret. Status tab., n. 359.032/G.N. Adnexum Instituti medicae curationis ordinatio FONDO ASSISTENZA SANITARIA Statuto Art. 1 È costituito nella Città del Vaticano il Fondo Assistenza Sanitaria (F.A.S.) per il personale degli Organismi ed Enti gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica, anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano. Art. 2 1. Il Fondo Assistenza Sanitaria ha personalità giuridica ed ha sede nella Città del Vaticano. 2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ha la rappresentanza legale. Art. 3 1. Il Fondo Assistenza Sanitaria è amministrato dal Consiglio di Amministrazione sotto la vigilanza della Commissione Cardinalizia dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, integrata dal Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, qualora non ne sia già membro. 2. Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Segretario dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, è composto da:
3. I Membri del Consiglio di Amministrazione assumono la loro carica una volta avutane comunicazione da parte del Cardinale Segretario di Stato e durano in carica per un quinquennio. 4. Il Presidente nomina un Segretario. 5. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente almeno tre volte l'anno e su richiesta di almeno cinque suoi componenti. 6. Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voto spetta al Presidente la decisione finale. Art. 4 Il Consiglio di Amministrazione del Fondo:
Art. 5 1. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione è costituita una Giunta Esecutiva, composta da:
2. La Giunta Esecutiva provvede alla gestione ordinaria del Fondo, nell'ambito delle deleghe ad essa attribuite dal Consiglio di Amministrazione. Art. 6 1. Il Direttore del Fondo Assistenza Sanitaria, scelto tra i laureati in medicina e chirurgia, è nominato dal Sommo Pontefice. 2. Al Direttore spetta la gestione tecnico-amministrativa in conformità alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione e dalla Giunta Esecutiva. In particolare, il Direttore:
Art. 7 1. Il Collegio dei Sindaci, composto di tre Membri, di cui uno con funzioni di Presidente, è nominato dal Cardinale Segretario di Stato su proposta della Commissione Cardinalizia dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica integrata dal Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, qualora non ne sia già membro, e dura in carica tre anni. 2. Il Collegio dei Sindaci è invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 3. Il Collegio dei Sindaci ha funzione di revisore dei conti ed elabora una relazione al bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Art. 8 1. Sono iscritti al Fondo Assistenza Sanitaria:
2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere iscritto al Fondo Assistenza Sanitaria anche il personale di Organismi ed Enti indirettamente amministrati dalla Sede Apostolica, su richiesta delle rispettive Amministrazioni. 3. Possono essere iscritte, su loro richiesta e secondo le modalità contributive stabilite dal Consiglio di Amministrazione, le persone autorizzate a risiedere nello Stato della Città del Vaticano e che non abbiano diritto all'iscrizione per altro titolo. 4. Sulla base di adeguate motivazioni il Consiglio di Amministrazione, previo nulla osta della Commissione Cardinalizia dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, può autorizzare l'iscrizione di altre persone, definendone le modalità contributive. 5. Le modalità contributive di cui ai commi 3 e 4 non possono essere inferiori a quanto disposto all'art. 11 n. 1, secondo capoverso. Art. 9 1. L'iscrizione al Fondo è estesa:
2. I titolari di pensione di cui alle lettere a) e b) possono rinunciare in via definitiva all'iscrizione al Fondo. Art. 10 L'assistenza del Fondo è estesa:
Art. 11 1. Per gli iscritti dipendenti in servizio, il Fondo è alimentato:
I contributi di cui alle lettere a) e b) non potranno essere in alcun caso inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della retribuzione ordinaria del I livello, comprensiva di stipendio base ed aggiunta speciale di indicizzazione. L'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende esegue la ritenuta del contributo dovuto e ne effettua il versamento al Fondo Assistenza Sanitaria unitamente alla propria quota contributiva entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento della retribuzione. 2. Per gli iscritti che beneficiano di pensione vaticana o di altri Enti diretta, indiretta o di riversibilità, il Fondo è alimentato:
3. Variazioni delle aliquote contributive di cui ai numeri 1 e 2 possono essere disposte dal Segretario di Stato, su proposta della Commissione Cardinalizia dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Art. 12 1.Il Fondo Assistenza Sanitaria ha bilancio proprio e propria contabilità. 2.L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 3.La relazione e il bilancio dell'esercizio, predisposti dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo, sono presentati alla Commissione Cardinalizia dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, corredati dalla relazione del Collegio dei Sindaci. 4.Il bilancio annuale viene presentato anche alla Prefettura per gli Affari Economici della Santa Sede. 5.Il servizio di cassa è affidato all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Art. 13 1. L'eventuale avanzo di bilancio è destinato al fondo di riserva. 2. Per la copertura dell'eventuale disavanzo è utilizzato il fondo di riserva. 3. Qualora questo risulti insufficiente si provvede con contributi straordinari da parte delle varie Amministrazioni in misura proporzionale ai rispettivi contributi ordinari corrisposti durante l'anno. Art. 14 1. Il Fondo, in conformità con il Regolamento, provvede:
2. Non danno diritto all'assistenza:
Art. 15 1. Le prestazioni sanitarie sono erogate dal Fondo Assistenza Sanitaria in forma diretta o indiretta:
2. Negli Ambulatori del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano le prestazioni sanitarie agli assistiti del Fondo vengono erogate sotto la vigilanza della Direzione dei Servizi Sanitari. Art. 16 1.Le prestazioni del Fondo iniziano all'atto dell'assunzione per le persone di cui all'art. 8, n. 1 lettera a), e all'atto dell'iscrizione per le altre persone. 2.Le prestazioni terminano alla cessazione del rapporto di lavoro qualora non sia maturato il diritto alla pensione. 3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro a motivo dell'infermità, senza che sia maturato il diritto alla pensione, le prestazioni continuano per sei mesi a far tempo dalla data della cessazione del rapporto di lavoro. Art. 17 L'iscritto è tenuto a denunciare al Fondo lo stato di malattia, che richieda un'assistenza medico-chirurgica, propria o dei suoi familiari, entro tre giorni dall'inizio della malattia. Tale obbligo, inderogabile, per ogni forma di ricovero, salvo cause di forza maggiore, non sussiste quando l'infermo si serve degli ambulatori interni o di medici convenzionati esterni per l'assistenza domiciliare. Art. 18 Per i ricoveri ospedalieri o in casa di cura, per le prestazioni specialistiche e gli accertamenti esterni, sia in caso di assistenza in forma diretta che indiretta, occorre la preventiva autorizzazione dell'Ufficio del Fondo. Art. 19 1. Le prestazioni del Fondo a favore degli assistiti sono gratuite se effettuate con i mezzi sanitari direttamente forniti dal Fondo, fatto salvo il concorso di cui all'art. 4 lettera d). 2.Qualora l'assistito intenda servirsi dell'assistenza indiretta, il Fondo concorre alla spesa nella misura prevista dall'art. 4 lettera c). Art. 20 Per le malattie ad andamento cronico comportanti lungodegenze, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, su proposta del Direttore del Fondo, la concessione di contributi per l'assistenza di ricovero o infermieristica in relazione alle disponibilità finanziarie. Art. 21 1. Le prestazioni integrative di cui all'art. 14 lettera e) comprendono:
2. Le prestazioni debbono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio del Fondo. 3. La misura del contributo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Art. 22 Il Fondo provvede agli accertamenti di controllo a mezzo di medici propri o della Direzione dei Servizi Sanitari. Art. 23 1. Per il prelevamento dei medicinali o di altri mezzi terapeutici, in caso di assistenza in forma diretta, l'iscritto deve servirsi della Farmacia Vaticana o di altra farmacia convenzionata. 2. Per l'acquisto di medicinali, in caso di assistenza in forma indiretta, il Fondo provvede al rimborso del 70% del costo. Art. 24 Le spese sostenute dal Fondo Assistenza Sanitaria per infortunio o malattia riconosciuti dipendenti da causa di servizio sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza dell'iscritto. Art. 25 1. Nel caso di malattia causata o aggravata da fatto doloso o colposo di terzi, l'assistito fruisce delle prestazioni impegnandosi:
2. Il Fondo Assistenza Sanitaria si riserva, qualora necessario, l'azione di surroga nei confronti del responsabile per il recupero delle spese sostenute o da sostenere. Art. 26 1. Gli eventuali reclami da parte degli iscritti debbono essere presentati al Consiglio di Amministrazione, il quale delibera in merito. 2. Contro la decisione del Consiglio è ammesso il ricorso alla Commissione Cardinalizia. 3. La decisione pronunziata dalla Commissione Cardinalizia è definitiva. Norme transitorie Art. 27 Per coloro i quali non possono più essere assistiti dal Fondo in base alle presenti norme, le prestazioni continuano per trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore delle medesime. Città del Vaticano, 7 novembre 1994. |