Bollettino N. 3 (periodo 1° gennaio 1993 ÂÂ 31 dicembre 1993) Provvidenze a favore della Famiglia SEGRETERIA DI STATO Prot. N. 334.865/G.N. RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI quo a die I mensis Ianuarii a. MCMXCIV provisiones pro familia comprobantur.
Il Santo Padre Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il giorno 20 Gennaio 1994, ha approvato le unite Provvidenze a favore della Famiglia, emanate in favore del personale in servizio alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana, e degli Organismi o Enti esistenti e futuri anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e comunque alle dipendenze di tutti gli Enti compresi nel campo di applicazione delle Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare. Il Santo Padre ha altresì disposto la promulgazione delle suddette Norme e la loro pubblicazione in " Acta Apostolicae Sedis ", stabilendo che esse entrino in vigore con il 1° Gennaio 1994, Anno della Famiglia.
Dal Vaticano, 20 Gennaio 1994 ANGELO Card. SODANO Segretario di Stato SEGRETERIA DI STATO Allegato al Prot. PROVVIDENZE A FAVORE DELLA FAMIGLIA Per il personale in servizio alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana, e degli Organismi o Enti esistenti e futuri anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e comunque alle dipendenze di tutti gli Enti compresi nel campo di applicazione delle norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, sono disposte le seguenti provvidenze. TITOLO I Assegno per la nascita di figli Al dipendente, a motivo della nascita di un figlio, viene corrisposto un assegno di importo pari a due terzi della retribuzione (stipendio base + ASI + bienni) o della pensione del mese di nascita del bambino. Art. 2 Nel caso di parto gemellare viene corrisposto un assegno di importo pari all'assegno di cui all'Art. 1 moltiplicato per il numero dei figli nati dal parto gemellare. Art. 3 Nel caso entrambi i coniugi siano dipendenti vaticani, le provvidenze di cui agli Articoli 1 e 2 sono commisurate alla retribuzione o pensione di importo più favorevole per i coniugi. Art. 4 Le stesse provvidenze di cui ai precedenti articoli sono corrisposte anche in caso di adozione di figli di età inferiore ad anni cinque. L'assegno di cui agli Articoli 1 e 2 dovrà essere correlato al mese del provvedimento di adozione del Tribunale. Art. 5 Alla domanda per l'assegno dovrà essere allegato il certificato di nascita e di battesimo o, in caso di adozione, copia integrale dell'atto di nascita dell'adottato rilasciato dall'anagrafe del Comune di appartenenza.
TITOLO II Agevolazioni a tutela della maternità Le norme che seguono sono integrative delle vigenti disposizioni di tutela della maternità. Fino a tre mesi prima del parto, nel caso di gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza, sono disposti uno o più periodi di collocamento in aspettativa per maternità in base ad apposita certificazione medica, confermata dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, che ne dispone la durata. È disposto, su richiesta dell'interessata, il collocamento in aspettativa per maternità della dipendente che abbia adottato un bambino o lo abbia ottenuto in affidamento, semprechè, in ogni caso, il bambino non abbia superato al momento della adozione o dell'affidamento i sei anni di età. Tale aspettativa della durata di tre mesi ha inizio dalla data dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria. Art. 8 Durante i periodi di aspettativa per maternità di cui agli Articoli 6 e 7 è corrisposta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio e con l'espletamento di specifiche funzioni ed il tempo trascorso in tali periodi è computato a tutti gli effetti correlati con l'anzianità di servizio. Art. 9 La dipendente madre, durante le malattie di figli od equiparati ai sensi dell'Art. 5 lett. c) delle norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, ha diritto, dietro presentazione di certificato medico, fino al compimento del terzo anno di età del bambino, ad assentarsi dal lavoro. Durante i periodi di assenza la retribuzione viene ridotta complessivamente dell'85%. Tali periodi sono computati a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative trattenute calcolate sull'intera retribuzione precedentemente goduta. Art. 10 Beneficia delle provvidenze di cui agli Articoli 7, 8 e 9 il padre, nel caso la madre si trovi nella condizione di completa impossibilità fisica di assistenza al bambino, per decesso, separazione o abbandono del tetto coniugale, ricovero ospedaliero ovvero stato invalidante temporaneo o permanente accertati con giudizio insindacabile dal Collegio medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano in virtù della normativa vigente.
TITOLO III Agevolazioni in favore di dipendenti con familiari disabili La dipendente madre nel caso di figli o equiparati ai sensi dell'Art. 5 lett. c) delle norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, disabili in situazione di gravità, ha diritto, fino al compimento del terzo anno di età del bambino, al collocamento in aspettativa successivamente a periodi di aspettativa fissati da altre norme regolamentari, con retribuzione mensile ridotta complessivamente del 70%. Tale periodo di aspettativa è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative ritenute calcolate sull'intera retribuzione mensile. Art. 12 Beneficia della provvidenza di cui all ' Articolo precedente il padre, nel caso la madre si trovi nella condizione di completa impossibilità fisica di assistere il minore, per decesso, separazione o abbandono del tetto coniugale, ricovero ospedaliero, ovvero stato invalidante temporaneo o permanente accertati, con giudizio insindacabile, dal Collegio medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello S.C.V. in virtù della normativa vigente. Art. 13 I soggetti di cui agli Articoli 11 e 12 hanno diritto, in alternativa all'aspettativa, di fruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Art. 14 Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino disabile, in situazione di gravità accertata, i soggetti di cui agli Articoli 11 e 12 nonché il dipendente che assiste una persona appartenente al suo nucleo familiare, ai sensi dell'Art. 5 delle norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, hanno diritto, ogni mese, a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in modo continuativo, a condizione che la persona disabile in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati. Art. 15 I soggetti di cui all'Art. 14 dovranno essere agevolati, compatibilmente con le esigenze di servizio, nell'orario giornaliero di lavoro. Art. 16 Agli effetti delle presenti disposizioni:
TITOLO IV Spese scolastiche Art. 17 Le provvidenze del presente Titolo sono disposte anche a favore dei titolari delle pensioni dirette o indirette erogate dalle Amministrazioni competenti.
Capo I Spese di iscrizione e frequenza di corsi di studio Art. 18 Sono deducibili dal calcolo del reddito del nucleo familiare, ai fini della determinazione dell'assegno mensile del medesimo, le spese sostenute nell'anno per i componenti del nucleo familiare, a motivo di iscrizione e frequenza di corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, o di qualificazione professionale statali, pareggiate, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.
Capo II Assegni scolastici Art. 19 All'inizio di ogni anno scolastico, a titolo di contributo per l'acquisto di libri di testo, è concesso ai dipendenti che fruiscono dell'assegno per il nucleo familiare, un assegno scolastico per ciascun componente del nucleo iscritto e frequentante corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria o di qualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali. Art. 20 Gli assegni scolastici competono nelle seguenti misure annuali, differenziate in relazione allo scaglione di reddito corrispondente all'assegno per il nucleo familiare spettante al dipendente nel mese di agosto di ogni anno in base alla tabella di cui all'Art. 15,2 delle relative norme:
Art. 21 Gli importi degli assegni scolastici sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1995 con effetto dal 1° luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale da applicarsi agli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'Art. 15,1 delle relative norme.
Art. 22 Gli assegni scolastici sono corrisposti agli aventi diritto negli importi vigenti nel mese di ottobre di ogni anno con la retribuzione dello stesso mese.
Art. 23 Le Amministrazioni competenti, di concerto tra loro, con propri provvedimenti, approvano il modello uniforme di domanda per la concessione degli assegni scolastici e le certificazioni a corredo della medesima da presentarsi entro il 15 settembre di ogni anno.
TITOLO V Disposizioni finali Art. 24 Le provvidenze a tutela della famiglia di cui ai Titoli precedenti non concorrono a formare la base imponibile delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali e non si computano nel reddito ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare.
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