Bollettino N. 2 (periodo 1° gennaio 1991 ÂÂ 31 dicembre 1992)
Attività di conciliazione e arbitrato
Il Direttore Generale nel periodo 1.1.91-31.12.92 ha effettuato 37 convocazioni delle parti per esperire altrettanti tentativi di conciliazione.
Non è stato possibile esperire un tentativo di conciliazione a motivo dell'assenza ingiustificata del ricorrente ed i restanti 36 tentativi di conciliazione hanno avuto il seguente esito:
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ÂÂ n. 5 conciliazioni di cui 2 parziali ed 1 extra-moenia;
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ÂÂ n. 1 rinuncia agli atti da parte del ricorrente durante l'esperimento del tentativo di
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conciliazione;
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ÂÂ n. 30 mancate conciliazioni.
Il Collegio di conciliazione e arbitrato nel periodo 1.1.91-31.12.92 ha tenuto n. 39 udienze per complessive n. 92 posizioni di ruolo relative a n. 73 istanze.
L'attività conciliativa del Collegio di conciliazione e arbitrato ha avuto il seguente esito:
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ÂÂ n. 3 conciliazioni extra moenia avvenute dopo la conclusione della prima udienza;
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ÂÂ n. 3 conciliazioni davanti al Collegio.
Il Presidente del Collegio ha altresì dichiarata cessata la materia del contendere relativa ad una istanza in seguito a comunicazione in tal senso del ricorrente. Durante il periodo sopracitato il Collegio ha depositato in Segreteria n. 45 decisioni, in particolare:
n. 4 decisioni di accoglimento di ricorso:
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ÂÂ n. 1 per annullamento di provvedimento di licenziamento e reintegrazione nel posto di
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lavoro;
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ÂÂ n. 1 per riconoscimento del trattamento retributivo durante la permanenza nelle superiori
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mansioni formalmente assegnate;
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ÂÂ n. 1 per riconoscimento del servizio prestato fuori ruolo in altro Organismo Vaticano ai fini
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del trattamento di reversibilità;
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ÂÂ n. 1 per annullamento di provvedimento disciplinare per vizio procedurale;
n. 25 decisioni di inammissibilità:
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ÂÂ per irretroattività dello Statuto dell'ULSA e motivi procedurali;
n. 15 decisioni di rigetto:
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ÂÂ n. 4 per mancanza di interesse tutelabile;
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ÂÂ n. 9 per riconosciuta legittimità del provvedimento delle Amministrazioni;
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ÂÂ n. 2 di revocazione per insussistenza dei motivi previsti per la stessa;
n. 1 decisione interlocutoria:
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ÂÂ per ammissibilità del ricorso e prosecuzione della controversia.