Bollettino N. 1 (periodo 1° marzo 1990 - 31 dicembre 1990) Provvedimento del 5 maggio 1990, per il personale in servizio, di conglobamento, con decorrenza 1.1.1990, dell'Aggiunta Speciale di Indicizzazione nello stipendio base di livello
Il Cardinale Agostino Casaroli Segretario di Stato
Tenuto conto del provvedimento del 2 Aprile 1985, punto 4 istitutivo dell'Aggiunta Speciale di Indicizzazione (ASI); Visto il parere del Consiglio dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), in merito al conglobamento dell'ASI negli stipendi di livello, alla modifica dei criteri di determinazione dell'ASI e alla erogazione di una somma « una tantum », parere approvato con deliberazione unanime nella riunione del 22 Gennaio 1990, udito il rapporto dell'apposita Commissione Referente; Vista la conforme proposta della Presidenza dell'ULSA, approvata con deliberazione unanime nella riunione del 23 Febbraio 1990; Ritenuto necessario procedere al conglobamento dell'ASI negli stipendi di livello, alla modifica dei criteri per la determinazione dell'ASI al fine di meglio conservare nel tempo il potere di acquisto delle retribuzioni e procedere alla erogazione di una somma « una tantum » a parziale recupero del potere di acquisto delle retribuzioni; Su proposta dell'Ufficio del Lavoro del 2 Marzo 1990
EMANA
le seguenti disposizioni per il personale in servizio, appartenente alle diverse Amministrazioni della Santa Sede e al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano: 1. Con decorrenza 1.1.1990 l'aggiunta speciale di indicizzazione al 31.12.1989 viene conglobata nello stipendio base di livello e conseguentemente le nuove tabelle retributive di base del personale inquadrato nei dieci livelli funzionali, per 13 mensilità, sono le seguenti:
Livello |
Stipendio base di livello all'1/01/1985 |
ASI 31/12/1989 |
Nuovo stipendio base di livello 1/01/1990 |
X |
1.700.804 |
361.932 |
2.062.736 |
IX |
1.616.292 |
346.965 |
1.963.257 |
VIII |
1.531.780 |
331.998 |
1.863.778 |
VII |
1.447.268 |
317.031 |
1.764.299 |
VI |
1.383.884 |
305.806 |
1.689.690 |
V |
1.320.500 |
294.581 |
1.615.081 |
IV |
1.246.552 |
281.484 |
1.528.036 |
III |
1.183.168 |
270.259 |
1.453.427 |
II |
1.119.784 |
259.034 |
1.378.818 |
I |
1.056.400 |
247.808 |
1.304.208 |
2. Con decorrenza 1.1.1990 l'aggiunta speciale di indicizzazione che sarà determinata, ogni sei mesi, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati della Provincia di Roma viene corrisposta con i seguenti criteri:
-
a) applicazione del 70% del detto indice ISTAT su una fascia, uguale per tutti, delle prime L.
-
250.000 dello stipendio base di livello; b) applicazione del 100% del detto indice ISTAT sulla quota residua dello stipendio base di
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livello; c) l'aggiunta speciale di indicizzazione viene corrisposta con decorrenza 1· Gennaio e 1· Luglio
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di ogni anno ed il suo calcolo assume a riferimento la variazione del predetto indice ISTAT
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del costo della vita del semestre precedente; d) l'aggiunta speciale di indicizzazione è tenuta separata dallo stipendio base di livello; ha
-
effetto ai fini della pensione e della liquidazione; e) il meccanismo di cui ai precedenti punti a), b), è pienamente operativo fino ad un tetto
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annuo massimo di inflazione del 7%; al di sopra di tale tetto il meccanismo continuerà ad
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operare nel limite prestabilito del 7% annuo per il tempo necessario alla sua ristrutturazione; f) ogni due anni si esaminerà se l'aggiunta speciale di indicizzazione debba essere conglobata
-
negli stipendi di livello.
3. A parziale recupero della perdita del potere di acquisto delle retribuzioni di livello nel periodo 1985 - 1989 ad ogni dipendente in servizio verrà erogata, con lo stipendio del mese di Luglio 1990, una somma forfettaria « una tantum » da determinarsi quale sommatoria dei prodotti risultanti dai parametri di cui alla tabella seguente, moltiplicati per il numero degli anni di permanenza, nel periodo 1985 - 1989, nei singoli livelli: per i dipendenti assunti dopo 1'1.1.1985 la frazione d'anno superiore a 6 mesi sarà considerata come anno intero; nel caso di variazione di livello intrannuale si farà riferimento al livello di maggior permanenza nell'anno ed in caso di parità al livello superiore.
Livello |
Parametro Lire/anno |
X |
268.000 |
IX |
247.000 |
VIII |
225.000 |
VII |
204.000 |
VI |
188.000 |
V |
172.000 |
IV |
154.000 |
III |
138.000 |
II |
122.000 |
I |
106.000 |
4. Con decorrenza 1.1.1990 il compenso delle ore straordinarie dovrà essere determinato facendo riferimento alle tabelle retributive di base di cui al precedente punto 1. 5. Con lo stipendio del mese di Agosto 1990 verrà erogato il conguaglio delle retribuzioni conseguente alla emanazione della presente normativa decorrente dal 1° Gennaio 1990. 6. Si conferma, fino alla revisione dell'attuale Regolamento pensionistico, la normativa di indicizzazione delle pensioni emanate con Foglio Prot. 143.255/A del 2 Aprile 1985. Città del Vaticano, 5 Maggio 1990 + AGOSTINO Card. CASAROLI
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