CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELL’ISTRUZIONE
INTERVENTO DEL CARD. JOSÉ SARAIVA MARTINS Vi saluto cordialmente e vi ringrazio di averci onorato con la vostra presenza. 1. Lo scopo Le parole iniziali del documento che oggi presentiamo sono Sanctorum Mater, cioè la Chiesa Madre dei santi. È proprio lei, infatti, la Chiesa che custodisce e trasmette nel corso dei tempi la memoria dei santi, e li addita come esempio di risposta generosa ai richiami del Vangelo, affinché siamo consci, anche noi, di essere chiamati a raggiungere in pienezza la misura alta della vita cristiana, e cioè la santità. Il documento ha la qualifica tecnica di Istruzione: esso è quindi, secondo il canone 34 § 1 del Codice di Diritto Canonico, un testo che mira a chiarire le disposizioni delle leggi vigenti sulle cause dei santi e determina la procedura nell’eseguirle. Pubblicato con l’approvazione del Sommo Pontefice, il Documento rimane formalmente un atto amministrativo della Congregazione delle Cause dei Santi, che lo ha emanato in virtù della sua potestà esecutiva. Non ha, pertanto, carattere legislativo, né può contenere disposizioni di legge né tanto meno prescritti contrari alle leggi in vigore1. La sua portata è, tuttavia, importante: con essa, infatti, si vuole contribuire a far sì che le norme vigenti per l’istruzione diocesana di una causa di beatificazione e canonizzazione siano applicate con sempre maggiore attenzione. Come si legge nell’introduzione il Documento: «intende chiarire le disposizioni delle leggi vigenti nelle cause dei Santi, facilitare la loro applicazione e indicare i modi della loro esecuzione sia nelle cause recenti che in quelle antiche». 2. Come si articola l’Istruzione? Il documento, diviso in sei parti, descrive minuziosamente tutti gli atti che i vescovi devono seguire per iniziare e portare a termine la fase diocesana del processo di beatificazione. Nella prima parte si richiama la necessità di un’autentica fama di santità per iniziare il processo e si spiegano le figure e i compiti dell’attore, del postulatore e del vescovo competente della causa. Nella seconda parte si descrive la fase preliminare della causa che arriva fino alla concessione del Nulla Osta della Congregazione delle Cause dei Santi. Nella terza si parla della celebrazione della causa. Nella quarta delle modalità da seguire nella raccolta delle prove documentali e nella quinta di quelle "testificali"; in questa sezione c’è anche un capitoletto dedicato all’ "utilizzo del registratore e del computer". Nella sesta, infine, si indicano le procedure per gli atti conclusivi dell’Inchiesta diocesana. La procedura di una causa di beatificazione e canonizzazione comprende due fasi diverse: una diocesana o locale ed un’altra "romana", a livello di Santa Sede, che una volta si definiva fase apostolica. La prima è di carattere istruttorio, per la raccolta delle prove sulla santità di vita, oppure sul martirio o, infine, su un presunto miracolo attribuito all’intercessione di un fedele cristiano morto in concetto di santità ed è eseguita nella diocesi nel cui ambito territoriale è deceduto colui sul quale è istruita la causa, oppure nel luogo dove è avvenuto il presunto miracolo. La seconda fase inizia con la consegna degli atti dell’istruttoria diocesana alla Congregazione delle Cause dei Santi e continua fino alla decisione finale: beatificazione e successiva canonizzazione oppure archiviazione della causa. 3. Motivi della pubblicazione È importante notare che la presente istruzione riguarda esclusivamente la fase diocesana. Quali motivi hanno indotto la Congregazione delle Cause dei Santi a redigere e pubblicare un documento del genere? Posso menzionare quattro ragioni: a) in primo luogo, sono ormai trascorsi venticinque anni dalla promulgazione da parte di Giovanni Paolo II delle leggi attualmente in vigore per le cause dei santi: la Cost. Ap. Divinus perfectionis Magister, del 25 gennaio 1983 e le Normae servandae emanate dalla Congregazione in virtù di delega pontificia il successivo 7 febbraio, sul modo di procedere nelle diocesi per istruire una causa di canonizzazione. Gli anni trascorsi hanno confermato, da una parte, la bontà sostanziale delle norme del 1983, ma, al tempo stesso –né poteva essere altrimenti– l’esperienza acquisita ha fatto avvertire che alcune disposizioni di legge non erano state sempre intese e, quindi, messe in pratica in alcune diocesi con la dovuta precisione, il che motivava che la Congregazione dovesse talvolta fornire dei chiarimenti e chiedere alle curie diocesane di correggere gli errori. b) Inoltre –ed è questo il secondo motivo per il quale è stata emanata l’Istruzione– non sempre una diocesi può contare su persone specializzate e con esperienza pratica per i diversi compiti inerenti a una causa di canonizzazione: quelli cioè del delegato vescovile, del promotore di giustizia, dei teologi per l’esame degli scritti, i periti in materia storica e archivistica ai quali è affidata la ricerca dei documenti relativi alla causa, ecc. Ciò rende evidente l’utilità, anzi la necessità, di un documento applicativo –appunto la presente Istruzione– che serva da guida per seguire con sicurezza e con precisione il dettato della legge nelle diverse fasi della procedura di una causa. L’Istruzione è, in altre parole, un vademecum completo e sistematico, che fornisce orientamenti chiari e precisi per i passi che si devono compiere dall’inizio dell’istruttoria fino all’invio degli atti alla Congregazione delle Cause dei Santi. c) Con l’entrata in vigore dell’attuale legislazione sulle cause dei santi –e siamo arrivati al terzo motivo che ha consigliato la promulgazione dell’Istruzione– si era diffusa l’idea, peraltro senza fondamento, che la tradizionale metodologia processuale in esse adoperata era stata sostituita da un’inchiesta di carattere storico critico. Alla radice di questa confusione sta forse il fatto che il termine inquisitio adoperato nel testo latino, unico ufficiale, per designare la procedura nella fase diocesana di una causa di canonizzazione, fu tradotto in italiano con inchiesta, che ammette diverse significazioni, anzi, nel linguaggio corrente esso connota di primo acchito non un’istituzione giuridica, ma un genere qualsiasi di ricerca. Ciò aveva motivato che negli atti della procedura seguita nelle diocesi per alcune cause, si constatasse l’inadempienza di talune esigenze processuali. Senza negare, anzi confermando la necessità e l’importanza di una rigorosa ricerca storica, che è ovviamente intrinseca alla raccolta delle prove in una causa di canonizzazione, l’Istruzione ribadisce con vigore la sostanza processuale delle stesse cause, e sottolinea con precisione le norme che devono essere osservate, anche se nella traduzione italiana si è ritenuto preferibile conservare il termine inchieste, per evitare l’impressione di un capovolgimento certamente non desiderato. d) E, arriviamo così al quarto motivo, nel passaggio dalla legislazione precedente a quella oggi in vigore, non fu chiaro, per alcuni, che la verifica seria e severa della fama di santità o di martirio (fama sanctitatis vel martyrii) costituisce un adempimento previo e assolutamente necessario da realizzarsi in diocesi, sicché la procedura non deve essere iniziata se non consta mediante prove inconfutabili che il servo di Dio al quale si riferisce la causa in questione è in concetto di santità o di martirio presso una parte consistente dei fedeli, i quali si rivolgono a lui nella loro preghiera e attribuiscono grazie e favori alla sua intercessione. Si può avvertire, nella lettura del testo dell’istruzione, che in essa sono costantemente adoperati i termini Vescovo diocesano o Eparca e i loro correlativi diocesi o eparchia. In effetti, la normativa per le cause di beatificazione e canonizzazione è la stessa per la Chiesa di rito latino e per le Chiese Orientali2, sempre sotto la competenza della Congregazione delle Cause dei Santi3. In seguito alla pubblicazione dell’Istruzione si è parlato talvolta di un maggior rigore della prassi per la canonizzazione. Posso affermare che tale irrigidimento non esiste, se per esso s’intende una modifica delle norme in vigore da più di venticinque anni, la quale avrebbe richiesto uno strumento legislativo di ben più ampia portata di una semplice istruzione, vale a dire una legge vera e propria emanata dal Romano Pontefice. Tuttavia, non si può negare che l’Istruzione mira a promuovere l’osservanza puntuale di quanto prescritto nelle norme vigenti e, in questo senso, è ovvio e auspicabile che il documento che oggi presentiamo avrà come conseguenza una realizzazione più accurata delle disposizioni di legge. Con ciò riteniamo di aver reso un servizio non indifferente ai Vescovi diocesani e alle stesse cause di beatificazione e di canonizzazione. In effetti, l’art. 27, a) delle leggi sulla procedura diocesana conosciuta come Normae Servandae, raccomanda di «curare con somma diligenza e impegno che nella raccolta delle prove nulla venga omesso di quanto in qualunque modo abbia attinenza con la causa, tenendo per certo che il felice esito della causa stessa dipende in gran parte dalla sua buona istruzione»4. __________________________ (1) Il can. 34 § 2 del CIC recita: "I dispositivi delle istruzioni non derogano alle leggi, e se qualcuno non può accordarsi con le disposizioni delle leggi, è privo di ogni vigore". Potrebbe contenere deroghe alla legge soltanto se munita dell’approvazione specifica del Romano Pontefice, ma non è questo il caso della presente istruzione. (2) Cfr. Codex Iuris Canonici del 1983, can. 1403; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 1057. (3) Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Cost Ap. Pastor bonus, 28-VI-1988, artt. 71-74 e 58 § 2. (4) Normae servandae del 7-II-1983, promulgate dalla Congregazione delle Cause dei Santi con delega pontificia, art. 27, a).
STATISTICHE DELLE BEATIFICAZIONI E DELLE CANONIZZAZIONI 2005 2006 2007 2008
* * * Le canonizzazioni nel Pontificato di Papa Benedetto XVI sono finora:
* * * TOTALE TRA BEATI E SANTI (Un numero considerevole, tenendo conto che, in poco più di due anni e mezzo di pontificato sono quasi un terzo di quelli fatti di Papa Giovanni Paolo II in 27 anni di pontificato).
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