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SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

INSTRUZIONE
INTER PRAECLARA
PER LA PRATICA APPLICAZIONE
DELLA COSTITUZI
ONE «SPONSA CHRISTI»

 

I. Fra i più insigni documenti coi quali il Santissimo Signor Nostro Pio per Divina Provvidenza Papa XII, ha voluto adornare e coronare come di altrettante preziosissime gemme il Grande Giubileo, non viene certamente ultima la Costituzione Apostolica « Sponsa Christi » sull'incremento e rinnovamento nella Chiesa del sacro e venerando istituto delle Monache. Questa Sacra Congregazione, che per suo compito ed ufficio con fedeltà e zelo deve eseguire tutto ciò che il Sommo Pontefice dispone riguardo allo stato di perfezione, con riverenza e con piacere ha da Lui medesimo accolto l'incarico di tradurre in esecuzione la suddetta Costituzione per tanti aspetti veramente venerabile, e di renderne sicura e facile l'applicazione.

II. La Sacra Congregazione per soddisfare ad incarico tanto onorifico, ha raccolto nella presente Istruzione le norme pratiche intorno a quei punti che offrono maggiore difficoltà.

III. Ora, importano una particolare difficoltà e richiedono quindi di essere specialmente chiariti i seguenti punti: 1. ciò che si riferisce alla clausura maggiore o minore delle Monache; 2. quanto viene stabilito circa le costituende Federazioni e una moderata autonomia; 3. infine ciò che la Costituzione Apostolica stabilisce per procurare ai Monasteri un lavoro redditizio e il coordinamento di esso tra i vari Monasteri.

 

I.

CLAUSURA MAGGIORE E MINORE DELLE MONACHE

IV. La Costituzione « Sponsa Christi » (art. IV) prescrive per tutti i Monasteri di Monache una particolare clausura che differisce dalla clausura episcopale delle Congregazioni (c. 604), e che per generale norma canonica, è papale come la clausura regolare degli uomini (c. 597; § 1); anzi sia per l'ingresso degli estranei entro i limiti della clausura, sia per l'uscita delle Monache, è regolata da norme ancor più severe che non la clausura papale degli uomini.

V. La clausura papale delle Monache d'ora in poi sarà duplice: maggiore, riservata ai Monasteri nei quali, quantunque il numero delle Monache sia ridotto, si emettono voti solenni e si professa la vita unicamente contemplativa; e minore, che, di regola, viene applicata a quei Monasteri nei quali si conduce una vita non unicamente contemplativa o nei casi in cui le Monache emettono soltanto voti semplici.

 

1. - Clausura papale maggiore

VI. La clausura papale maggiore è quella che risulta dal Codice (cc. 600, 602), accuratamente descritta dalla S. Congregazione nell'Istruzione « Nuper edito », approvata dal Sommo Pontefice Pio XI di f. m. il 6 febbraio 1924. Questa clausura nella Costituzione « Sponsa Christi » è confermata in pieno, salvi i seguenti chiarimenti che la Costituzione medesima incarica la S. Congregazione di fare (art. IV, § 2, 1), affinchè la sua osservanza sia prudentemente adattata alle necessità dei tempi e alle circostanze di luogo.

VII. Le Monache che sono tenute alla clausura papale maggiore, emessa la professione, in forza di essa e delle prescrizioni della legge ecclesiastica, contraggono l'obbligo grave:

1. Di rimanere sempre entro i confini ben definiti della clausura del Monastero, per modo che alle Monache, senza uno speciale indulto della S. Sede, non è permesso di uscire da tali confini, neppure per un solo momento, sotto qualsiasi pretesto o motivo; si fa eccezione soltanto per i casi espressi nei sacri canoni e nelle Istruzioni della S. Sede, o contemplati nelle Costituzioni o Statuti approvati dalla S. Sede.

2. Di non ammettere nelle parti del Monastero soggette alla clausura persona alcuna, di qualsivoglia genere, condizione, sesso, età, neppure per un solo istante, senza uno speciale indulto della S. Sede; eccettuate le persone e i casi espressi nei sacri canoni, nonchè nelle Istruzioni della S. Sede e nelle Costituzioni o Statuti da essa approvati.

VIII. - 1. Gli indulti e le dispense per uscire dalla clausura maggiore dopo emessa la professione (VII, 1), o per entrarvi od ammettervi altri (ivi, 2), sono riservati alla S. Sede ed esclusivamente dalla S. Sede, o in suo nome e per sua delegazione, si possono concedere.

2. Le cause per ottenere dette dispense, ponderate attentamente le circostanze di tempo e di luogo nei singoli casi, e avuto riguardo alla prassi e allo stile della Curia, debbono essere proporzionatamente gravi.

IX. - 1. E' ammessa la facoltà di dispensa « ab homine », sia per un tempo definito per tutti i casi occorrenti in tale tempo, sia per un certo numero di casi. Nulla vieta tuttavia che si facciano alcune concessioni abituali nel diritto particolare, legittimamente approvato, p. es., nelle Costituzioni, negli Statuti delle Federazioni e in simili documenti.

2. Gli indulti e le dispense che provengono sia « ab homine » sia da norma di diritto generale o particolare, a norma delle istruzioni della S. Sede, nonchè della prassi e stile della Curia, devono determinare le condizioni e le cautele cui la dispensa medesima è soggetta.

X. Come pene contro i trasgressori della legge di questa clausura, rimangono immutate quelle contenute nel Codice (c. 2342, nn. 1, 3).

 

II. - Clausura papale minore

XI. La clausura papale minore:

1. Conserva immutate le regole fondamentali della clausura delle Monache, in quanto differisce totalmente sia dalla clausura delle Congregazioni (c. 604), sia dalla clausura degli Ordini maschili (cc. 598-599);

2. Deve salvaguardare e rendere a tutti patente la custodia del voto solenne di castità.

3. Deve proteggere e fomentare efficacemente la vita contemplativa del Monastero.

4. Le opere di apostolato che la Chiesa, a ragion veduta, ha affidato a questi Monasteri, sotto questa clausura papale devono armonizzarsi con la vita contemplativa in modo tale che questa ne sia integralmente salva, e quelle si possano esercitare debitamente e con frutto.

5. Nei Monasteri che si dedicano ad opere di apostolato legittimamente approvate, si deve osservare rigidamente e fedelmente il prescritto del can. 599 § 1, riguardante la clausura degli Ordini maschili, e che in forza del can. 604 § 2, si applica anche alla clausura delle Congregazioni, in modo che ci sia sempre una chiara e perfetta separazione fra i locali o parti della casa destinati ad abitazione delle Monache e agli esercizi della vita monastica, e quelli adibiti alle opere di apostolato.

XII. La clausura papale minore importa:

1. La proibizione grave di ammettere nelle parti della casa destinate alla comunità delle Monache e per legge soggette a clausura (c. 597), qualsiasi persona estranea alla comunità, di qualunque genere, condizione, sesso ed età, a norma del can. 600.

2. La proibizione, ugualmente grave, per le Monache di uscire, dopo la professione, dai confini del Monastero, allo stesso modo che per le Monache soggette alla clausura maggiore (n. VII-IX).

XIII. - 1. L'uscita delle Monache dai locali riservati alla comunità, ad altri locali situati entro i confini del Monastero ma destinati alle opere di apostolato, è lecita soltanto per tale ragione con il permesso della superiora ed usando le necessarie cautele; e solo a quelle Monache che a norma delle Costituzioni e delle prescrizioni della S. Sede sono destinate in qualche modo all'esercizio dell'apostolato.

2. Le dispense dal prescritto n. XII, 2, se per ragione d'apostolato se ne rendano necessarie, si possono concedere soltanto a quelle Monache e a quelle altre alunne che legittimamente siano destinate ai ministeri, sotto grave obbligo di coscienza della Superiora, degli Ordinari e dei Superiori ai quali è demandata la tutela della clausura (c. 603).

XIV. L'ingresso degli estranei nei locali del Monastero destinati alle opere d'apostolato è regolato dalle seguenti norme:

1. L'ingresso abituale è permesso agli alunni o alunne, e a quelli in cui favore vengono esercitati i ministeri, e a quelle donne che per ragione ed occasione dei ministeri, debbano necessariamente aver relazione con le persone di cui sopra.

2. Le eccezioni che per necessità si debbono fare, p. es. quelle che sogliono essere imposte dalle leggi civili per ragione d'ispezione, di esami o per altre cause, devono essere riconosciute dall'Ordinario del luogo a mezzo di una dichiarazione generale, ossia abituale.

3. Altre eccezioni, se qualche volta in casi particolari si ritengono veramente necessarie, sono riservate ad espresse concessioni dell'Ordinario, il quale per dovere di coscienza deve imporre le cautele che crederà prudenti.

XV. - 1. Le Monache che illegittimamente uscissero dal Monastero, sono colpite « ipso facto » dalla scomunica simpliciter riservata alla Sede Apostolica a norma del can. 2342, 3, oppure riservata, per espressa concessione, all'Ordinario del luogo.

2. Le Monache che passassero illegittimamente dai locali del Monastero riservati alla comunità, agli altri locali entro i confini del Monastero, debbano venir punite in ragione della gravità della mancanza dalla Superiora o dall'Ordinario del luogo.

3. Coloro che illegittimamente entrassero e chi li introduce od ammette nelle parti del Monastero riservate alla comunità, incorrono nella scomunica simpliciter riservata alla S. Sede.

4. Coloro che illegittimamente entrassero e chi li introduce od ammette nelle parti del Monastero non destinate alla comunità, siano severamente puniti secondo la gravità della colpa dall'Ordinario del luogo ove si trova il Monastero.

XVI. Le dispense dalla clausura papale minore, eccettuati i casi ammessi nel diritto, come regola sono riservate alla S. Sede.

Facoltà più o meno ampie, secondo sembra richiederlo le circonstanze, possono essere delegate agli Ordinari, sia « ab homine », sia in forza delle Costituzioni e degli Statuti.

 

II.

FEDERAZIONI MONASTICHE FEMMINILI

XVII. Le Federazioni di Monasteri di Monache a norma della Costituzione « Sponsa Christi » (art. VII, § 2, 2), sono caldamente raccomandate, sia per evitare quegli inconvenienti che in una forma più grave e più facilmente sogliono colpire i Monasteri del tutto indipendenti, e che per mezzo di una unione si possono in gran parte evitare; sia ancora per favorire il benessere spirituale e temporale dei Monasteri stessi.

Sebbene di regola le Federazioni non siano imposte (art. VII. § 2, 2), tuttavia le ragioni generali per cui si raccomandano, in alcuni casi particolari possono essere così pressanti, che la Sacra Congregazione, tutto considerato, giudichi necessario la costituzione delle Federazioni.

XIII. Le Federazioni non si debbono impedire per il fatto che i Monasteri, i quali dovrebbero costituire la Federazione, singolarmente presi, sono soggetti al Superiore regolare. Negli Statuti della Federazione si deve però tener conto di tale comune dipendenza.

XIX. Quando, per l'intenzione del Fondatore o per qualsiasi altra sopraggiunta ragione, esistesse già un qualche principio di unione o di federazione di Monasteri del medesimo Ordine o Istituto, la Federazione deve farsi in modo tale che si tenga conto di quanto prima esisteva, o era anche solo adombrato.

XX. La Federazione di Monasteri non tocca in alcun modo direttamente le relazioni dei singoli Monasteri con gli Ordinari dei luoghi o coi Superiori regolari, che esistono a norma del diritto comune o particolare. Perciò, eccetto il caso in cui espressamente e legittimamente si deroghi a tale regola, la potestà degli Ordinari, e dei Superiori regolari non viene nè aumentata, nè diminuita, nè in modo alcuno modificata dalla Federazione.

XXI. Negli Statuti della Federazione si possono concedere agli Ordinari o ai Superiori, alcuni diritti circa la Federazione: diritti che di regola loro non competerebbero; generalmente devono però restare immutati i loro diritti sui singoli Monasteri come tali.

XXII. I fini generali e i benefici principali delle Unioni o Federazioni sono:

1. La facoltà, giuridicamente riconosciuta, e il dovere canonicamente sancito del fraterno aiuto, tanto nel conservare, difendere, migliorare la regolare osservanza, e nelle cose economiche; quanto nel vicendevole aiuto in ogni altra necessità.

2. L'erezione di noviziati comuni a tutti o a più Monasteri, per i casi in cui o per deficenza di soggetti necessari agli uffici di direzione, o per altre ragioni d'ordine morale, economico, locale, ecc., non sarebbe possibile impartire, nei singoli Monasteri, una solida e pratica formazione spirituale, disciplinare, tecnica, culturale.

3. La facoltà e l'obbligo morale, definito da precise norme, assunto dai Monasteri Federati, di chiedere e scambiarsi vicendevolmente Monache che potessero essere necessarie per il governo e la formazione.

4. La possibilità e libertà di una mutua comunicazione ossia cessione temporanea di membri, ed anche di destinazione per ragione di infermità, oppure di altra necessità morale o materiale.

XXIII. I caratteri e le note, complessivamente essenziali, delle Federazioni sono:

1. Le Federazioni di Monache, per la loro origine e per l'autorità da cui, come tali, direttamente dipendono e sono rette, sono di diritto pontificio a norma del Codice (c. 488. 3). Perciò compete ed è riservata alla S. Sede non solo la loro erezione, ma anche l'approvazione degli Statuti e l'ascrizione a una Federazione di Monasteri o la separazione da essa.

Salvo tutto ciò che il Codice attribuisce agli Ordinari circa i singoli Monasteri, le Federazioni sono soggette alla S. Sede in tutte quelle cose, in cui vi sono soggette le Religioni femminili di diritto pontificio, a meno che sia stato legittimamente ed espressamente eccettuato qualche cosa. La S. Sede, in quanto lo crederà opportuno, potrà delegare alcune facoltà, abitualmente o in singoli casi, ai suoi immediati Assistenti o Delegati per le Federazioni.

2. Quanto all'ambito o estensione, le Federazioni, a meno che non esiga diversamente la scarsità del numero dei Monasteri, o altre giuste e proporzionate cause, si devono costituire piuttosto per regione, essendo più facile il governo.

3. Quanto alla personalità morale, che le Federazioni godono come persone collegiali (c. 100, § 2), esse si compongono di Monasteri dello stesso Ordine e della stessa interna disciplina; nè si richiede necessariamente che siano soggetti nella stessa misura all'Ordinario del luogo o al Superiore regolare, o che abbiano la stessa classe di voti o la stessa forma di clausura.

4. Se la necessità, una utilità notevole o le tradizioni degli Ordini lo consigliassero, si possono ammettere Confederazioni di Federazioni regionali.

5. In forza poi della indipendenza dei Monasteri, il vincolo con cui i Monasteri federati sono legati tra di loro, deve essere tale che non vada contro l'autonomia, almeno quella essenziale (c. 488. 3), dei Monasteri stessi.

A questa autonomia non si presumono derogazioni; si possono tuttavia concedere, col consenso dei singoli Monasteri, qualora gravi cause sembrino consigliarle o esigerle.

XXIV. Le Federazioni di Monasteri di Monache prima che si possano erigere devono avere i propri Statuti da approvarsi dalla S. Sede. In questi Statuti si devono soprattutto e accuratamente definire:

1. I fini che ciascuna Federazione si propone. 

2. La forma particolare di governo della Federazione, sia riguardo alle persone di cui sarà composto, come la Presidente, le Visitatrici, il Consiglio, ecc.; sia riguardo al modo di designare a questi uffici; sia infine riguardo ai poteri del governo stesso ed alla sua peculiare procedura.

3. I mezzi che la Federazione deve usare, affinchè possa soavemente e fortemente conseguire i fini che si propone.

4. Le condizioni e il modo con cui si deve mandare in esecuzione l'art. VII, § 3, n. 2 della Costituzione « Sponsa Christi » e il n. XXII, 4 di questa Istruzione, riguardo allo scambio vicendevole delle persone.

5. La condizione giuridica della Monaca trasferita in un altro Monastero; e questo sia in riguardo al Monastero da cui è trasferita, sia in riguardo al Monastero al quale viene trasferita.

6. La cooperazione economica, che si deve prestare dai singoli Monasteri, per le opere comuni di tutta la Federazione.

7. Il governo del noviziato comune, come anche delle altre opere comuni che vi fossero.

XXV. - 1. Perchè la S. Sede possa esercitare una diretta ed efficace vigilanza e autorità sulle Federazioni, a seconda lo richieda la necessità o l'utilità si può dare un Assistente religioso a ciascuna Federazione.

2. L'assistente religioso, sentiti gli interessati, e norma degli Statuti, viene nominato dalla S. Congregazione.

3. I doveri dell'Assistente religioso saranno accuratamente definiti nel documento di nomina. I principali sono questi: procurare che nella Federazione sia sicuramente conservato e aumentato lo spirito genuino della vita profondamente contemplativa e lo spirito proprio dell'Ordine e dell'Istituto; similmente che nella Federazione si formi e vi sia in realtà un prudente e retto governo; provvedere per una solida istruzione religiosa delle novizie e delle stesse religiose; assistere il Consiglio negli affari economici di maggiore importanza.

4. L'Assistente fungerà anche da Assessore, secondo le norme da stabilirsi per le singole Federazioni.

5. All'Assistente la S. Sede delegherà o affiderà incarichi speciali, secondo sembreranno richiederlo particolari necessità.

 

III

IL LAVORO MONASTICO

XXVI. - 1. Siccome le necessità temporali della vita, per disposizione della Divina Provvidenza, sono alle volte tanto pressanti che le Monache si vedono moralmente costrette a cercare e accettare altri lavori oltre i consueti, a modificare gli orari, anzi forse ad aumentare il tempo dedicato al lavoro; tutte, come i fedeli di Cristo in simili circostanze, si assoggettino prontamente e umilmente, come vere religiose, alle disposizioni della Divina Provvidenza.

2. Tuttavia non si faccia questo con ansia o con leggerezza o arbitrariamente; ma con prudenza, tanto quanto sarà realmente necessario o conveniente, cercando con semplicità di cuore l'armonia tra il senso di fedeltà alla lettera e tradizione, e la filiale sottomissione alle permissioni e voleri della Divina Provvidenza.

3. Tenute presenti queste cose, si sottoponga all'autorità ecclesiastica o religiosa, secondo i casi, ciò che sembrerà opportuno disporre.

XXVII. I Superiori ecclesiastici e religiosi devono:

1. Cercare e procurare in tutti i modi un lavoro redditizio alle Monache che ne hanno bisogno, servendosi, se è il caso, oltre che di altre industrie oneste, anche di commissioni di pie donne o uomini, anzi di società esterne che hanno questo scopo, ma sempre con cautela e prudenza.

2. Vigilare prudentemente alla esecuzione e all'ordine dei lavori, e perchè si esiga un giusto prezzo.

3. Interessarsi diligentemente della coordinazione delle opere e del lavoro dei diversi Monasteri, in modo che si aiutino vicendevolmente, si suppliscano, si completino e sia anche tenuta lontana, tra essi, qualunque forma di rivalità.

Nonostante qualunque cosa in contrario.

Dato a Roma, dalla Sacra Congregazione dei Religiosi, il 23 Novembre, Anno Santo 1950.

 

Card. C. MICARA, Vesc. di Velletri
Prefetto

 

A. LARRAONA, C. M. F
Segretario.

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