CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO VI
LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA
PARTE II
I SINGOLI DELITTI E LE PENE COSTITUITE PER
ESSI TITOLO VII NORMA GENERALE
Can. 1399 - Oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna
di una legge divina o canonica può essere punita con giusta pena, solo quando la
speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di
prevenire o riparare gli scandali. |