CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO VI
LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA
PARTE II
I SINGOLI DELITTI E LE PENE COSTITUITE PER
ESSI TITOLO VI DELITTI CONTRO LA VITA,
LA DIGNITÀ E LA LIBERTÀ DELL'UOMO (Cann. 1397 – 1398)
Can. 1397 -§ 1. Chi commette omicidio, rapisce oppure detiene con la violenza o la frode una
persona, o la mutila o la ferisce gravemente, sia punito a seconda della gravità
del delitto con le pene di cui nel can. 1336, §§ 2-4; l’omicidio poi contro le persone di cui nel can. 1370, è punito con le pene
ivi e nel § 3 di questo canone stabilite. |
§ 2. Chi procura l’aborto ottenendo l’effetto incorre nella scomunica
latae
sententiae. |
§ 3. Se si tratta dei delitti di cui in questo canone, nei casi più gravi il
chierico reo sia dimesso dallo stato clericale. |
Can. 1398 - § 1. Sia punito con la privazione dell’ufficio e con altre giuste pene,
non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale, il
chierico: 1º che commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo
con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla
quale il diritto riconosce pari tutela;
2º che recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il
diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche
reali o simulate;
3º che immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in
qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di
persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione.
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§ 2. Il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita
apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una
funzione nella Chiesa, se commette il delitto di cui al § 1, o al can. 1395, §
3, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l’aggiunta di altre pene a seconda
della gravità del delitto. |
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