CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO VI
LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA
PARTE II
I SINGOLI DELITTI E LE PENE COSTITUITE PER
ESSI TITOLO IV
DELITTI CONTRO LA BUONA FAMA E DELITTO DI FALSO (Cann. 1390 – 1391)
Can. 1390 - § 1. Chi falsamente denuncia al Superiore ecclesiastico un confessore per
il delitto di cui nel can. 1385, incorre nell’interdetto latae sententiae e, se sia chierico, anche nella
sospensione. |
§ 2. Chi presenta al Superiore ecclesiastico un’altra denuncia calunniosa per un
delitto, o illegittimamente lede in altro modo l’altrui buona fama, sia punito con una giusta pena a norma del can. 1336, §§ 2-4, a cui inoltre si può aggiungere una censura. |
§ 3. Il calunniatore deve anche essere costretto a dare una adeguata soddisfazione. |
Can. 1391 -Sia punito con le pene previste dal can. 1336 §§ 2-4, a seconda della gravità del delitto: 1º chi redige un documento ecclesiastico pubblico falso, o ne altera uno vero, lo distrugge, lo occulta, o si serve di uno
falso o alterato;
2º chi si serve in materia ecclesiastica di un altro documento falso o alterato;
3º chi asserisce il falso in un documento ecclesiastico pubblico.
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