Can. 1341 - L’Ordinario deve avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le
pene quando abbia constatato che né per vie dettate dalla sollecitudine
pastorale, soprattutto con la correzione fraterna, né con l’ammonizione né con la
riprensione, è possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia,
l’emendamento del reo, la riparazione dello scandalo. |
Can. 1342 - § 1. Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo
giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto
extragiudiziale, osservato il can. 1720, specialmente per quanto riguarda il diritto di difesa
e la certezza morale nell’animo di chi emette il decreto a norma del can. 1608.
Rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso. |
§ 2. Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle
pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per
decreto. |
§ 3. Quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò
che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare
al Superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a
meno che non consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto
la procedura. |
Can. 1343 - Se la legge o il precetto concedono al giudice la facoltà di applicare o di non applicare la pena, questi, salvo il disposto del can. 1326 § 3, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, definisca la cosa, secondo quanto richiede il ristabilimento della giustizia,
l’emendamento del reo e la riparazione dello scandalo; il giudice tuttavia in
questi casi può anche, se del caso, mitigare la pena o imporre in luogo di essa una penitenza. |
Can. 1344 - Ancorché la legge usi termini precettivi, il giudice, secondo coscienza e
a sua prudente discrezione, può: 1° differire l’inflizione della pena a tempo più opportuno, se da una
punizione troppo affrettata si prevede che insorgeranno mali maggiori, salvo che non urga la necessità di riparare lo scandalo;
2° astenersi dall’infliggere la pena, o infliggere una pena più mite o fare
uso di una penitenza, se il reo si sia emendato ed altresì sia stato riparato lo scandalo e il danno eventualmente procurato, oppure se lo stesso sia stato sufficientemente punito dall’autorità civile o
si preveda che sarà punito;
3° sospendere l’obbligo di osservare una pena espiatoria al reo che abbia
commesso delitto per la prima volta dopo aver vissuto onorevolmente e qualora
non urga la necessità di riparare lo scandalo, a condizione tuttavia che, se il
reo entro il tempo determinato dal giudice stesso commetta nuovamente un
delitto, sconti la pena dovuta per entrambi i delitti, salvo che frattanto non
sia decorso il tempo per la prescrizione dell’azione penale relativa al primo
delitto.
|
Can. 1345 - Ogniqualvolta il delinquente o aveva l’uso di ragione in maniera soltanto
imperfetta o commise il delitto per necessità o per timore grave o per impeto passionale o, salvo il disposto del can. 1326, § 1, n. 4, in stato di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente, il
giudice può anche astenersi dall’infliggere qualunque punizione, se ritiene si
possa meglio provvedere in altro modo al suo emendamento; tuttavia si deve punire il reo se non si possa altrimenti provvedere a
ristabilire la giustizia e a riparare lo scandalo eventualmente procurato. |
Can. 1346 -§ 1. Ordinariamente tante sono le pene quanti i delitti. |
§ 2. Ma ogniqualvolta il reo abbia commesso più delitti, se sembri eccessivo il cumulo
delle pene ferendae sententiae, è lasciato al prudente arbitrio del giudice di
contenere le pene entro equi limiti, e di sottoporlo a vigilanza. |
Can. 1347 - § 1. Non si può infliggere validamente una censura, se il reo non fu prima
ammonito almeno una volta di recedere dalla contumacia, assegnandogli un congruo
spazio di tempo per ravvedersi. |
§2. Si deve ritenere che abbia receduto dalla contumacia il reo che si sia
veramente pentito del delitto e che abbia inoltre dato congrua riparazione allo scandalo e al danno o almeno abbia seriamente promesso di realizzare tale riparazione. |
Can. 1348 - Quando il reo viene assolto dall’accusa o non gli viene inflitta alcuna
pena, l’Ordinario può provvedere al suo bene e al bene pubblico con opportune
ammonizioni o per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale, o anche, se
del caso, con rimedi penali. |
Can. 1349 - Se la pena è indeterminata e la legge non disponga altrimenti, il giudice nel determinare le pene scelga quelle che siano proporzionate allo scandalo
arrecato e alla gravità del danno; tuttavia non infligga pene troppo gravi, a meno che non lo richieda assolutamente la
gravità del caso; non può tuttavia infliggere pene perpetue. |
Can. 1350 - § 1. Nell’infliggere pene ad un chierico si deve sempre provvedere che non
gli manchi il necessario per un onesto sostentamento, a meno che non si tratti
della dimissione dallo stato clericale. |
§ 2. L’Ordinario abbia cura di provvedere nel miglior modo possibile a chi è
stato dimesso dallo stato clericale e che a causa della pena sia veramente
bisognoso, eccetto che con il conferimento di uffici, ministeri e incarichi. |
Can. 1351 - La pena vincola il reo ovunque, anche venuto meno il diritto di colui che
l’ha costituita, l’ha inflitta o dichiarata, a meno che non si disponga espressamente altro. |
Can. 1352 - § 1. Se la pena proibisce di ricevere i sacramenti o i sacramentali, la proibizione è sospesa finché il reo versa in pericolo di morte. |
§ 2. L’obbligo di osservare una pena
latae sententiae che non sia stata
dichiarata né sia notoria nel luogo ove vive il delinquente, è sospeso in tutto
o in parte nella misura in cui il reo non la possa osservare senza pericolo di
grave scandalo o d’infamia. |
Can. 1353 - L’appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che
infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo. |