CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO VI
LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA
PARTE I
DELITTI E PENE IN GENERE TITOLO IV LE PENE E LE ALTRE PUNIZIONI (Cann. 1331 – 1340)
CAPITOLO III (Cann. 1339-1340)
RIMEDI PENALI E PENITENZE
Can. 1339 - § 1. L’Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si trovi nell’occasione prossima di delinquere, o sul quale
dall’indagine fatta cada il sospetto grave d’aver commesso il delitto. |
§ 2. L’Ordinario può riprendere, in modo appropriato alle condizioni della persona e del fatto,
chi con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente
l’ordine. |
§ 3. Dell’ammonizione e della riprensione deve sempre constare almeno da un
qualche documento, che si conservi nell’archivio segreto della curia. |
§ 4. Se, una o più volte, siano state fatte inutilmente a qualcuno ammonizioni o
correzioni, o se non si possa attendere da esse alcun effetto, l’Ordinario dia
un precetto penale, nel quale si disponga accuratamente cosa si debba fare o
evitare. |
§ 5. Se lo richieda la gravità del caso, e soprattutto nel caso in cui qualcuno
si trovi in pericolo di ricadere nel delitto, l’Ordinario, anche al di là delle
pene inflitte a norma del diritto o dichiarate mediante sentenza o decreto, lo
sottoponga ad una misura di vigilanza determinata mediante un decreto singolare. |
Can. 1340 - § 1. La penitenza che può essere imposta in foro esterno, consiste in una
qualche opera di religione, di pietà o di carità da farsi. |
§ 2. Per una trasgressione occulta non s’imponga mai una penitenza pubblica. |
§ 3. L’Ordinario può a sua prudente discrezione aggiungere penitenze al rimedio
penale dell’ammonizione o della riprensione. |
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