CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO VI
LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA
PARTE PRIMA
DELITTI E PENE IN GENERE TITOLO III IL SOGGETTO PASSIVO DELLE SANZIONI PENALI (Cann. 1321 – 1330)
Can. 1321 - § 1. Chiunque è ritenuto innocente finché non sia provato il contrario. |
§ 2. Nessuno è punito salvo che la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa. |
§ 3. È tenuto alla pena stabilita da una legge o da un precetto, chi
deliberatamente violò la legge o il precetto; chi poi lo fece per omissione
della debita diligenza non è punito, salvo che la legge o il precetto non dispongano altrimenti. |
§ 4. Posta la violazione esterna l’imputabilità si presume, salvo che non appaia
altrimenti. |
Can. 1322 - Coloro che non hanno abitualmente l’uso della ragione, anche se hanno
violato la legge o il precetto mentre apparivano sani di mente, sono ritenuti
incapaci di delitto. |
Can. 1323 - Non è passibile di alcuna pena chi, quando violò la legge o il precetto: 1º non aveva ancora compiuto i 16 anni di età;
2º senza sua colpa ignorava di violare una legge o un precetto; all’ignoranza
sono equiparati l’inavvertenza e l’errore;
3º agì per violenza fisica o per un caso fortuito che non poté prevedere o
previstolo non vi poté rimediare;
4º agì costretto da timore grave, anche se solo relativamente tale, o per
necessità o per grave incomodo, a meno che tuttavia l’atto non fosse
intrinsecamente cattivo o tornasse a danno delle anime;
5º agì per legittima difesa contro un ingiusto aggressore suo o di terzi, con la
debita moderazione;
6º era privo dell’uso di ragione, ferme restando le disposizioni dei cann. 1324,
§ 1, n. 2 e 1326, § 1, n. 4;
7º senza sua colpa credette esserci alcuna delle circostanze di cui ai nn. 4 o 5.
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Can. 1324 - § 1. L’autore della violazione non è esentato dalla pena stabilita dalla
legge o dal precetto, ma la pena deve essere mitigata o sostituita con una
penitenza, se il delitto fu commesso: 1º da una persona che aveva l’uso di ragione soltanto in maniera imperfetta;
2º da una persona che mancava dell’uso di ragione a causa di ubriachezza o di
altra simile perturbazione della mente, di cui fosse colpevole, fermo restando il disposto del can. 1326, § 1, n. 4;
3º per grave impeto passionale, che tuttavia non abbia preceduto ed impedito
ogni deliberazione della mente e consenso della volontà e purché la passione
stessa non sia stata volontariamente eccitata o favorita;
4º da un minore che avesse compiuto i 16 anni di età;
5º da una persona costretta da timore grave, anche se soltanto relativamente
tale, o che agì per necessità o per grave incomodo, se il delitto commesso sia
intrinsecamente cattivo o torni a danno delle anime;
6º da chi agì per legittima difesa contro un ingiusto aggressore suo o di terzi,
ma senza la debita moderazione;
7º contro qualcuno che l’abbia gravemente e ingiustamente provocato;
8º da chi per un errore, di cui sia colpevole, credette esservi alcuna delle
circostanze di cui al can. 1323, nn. 4 o 5;
9º da chi senza colpa ignorava che alla legge o al precetto fosse annessa una
pena;
10º da chi agì senza piena imputabilità, purché questa rimanga ancora grave.
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§ 2. Il giudice può agire allo stesso modo quando vi sia qualche altra
circostanza attenuante la gravità del delitto. |
§ 3. Nelle circostanze di cui al § 1, il reo non incorre nella pena
latae
sententiae, tuttavia possono essere inflitte al medesimo pene più miti oppure gli si possono
applicare delle penitenze al fine del ravvedimento o della riparazione dello
scandalo. |
Can. 1325 - L’ignoranza crassa o supina o affettata non può mai essere presa in
considerazione nell’applicare le disposizioni dei cann. 1323 e 1324. |
Can. 1326 - § 1. Il giudice deve punire più gravemente di quanto la legge o il precetto stabiliscono: 1º chi dopo la condanna o la dichiarazione della pena persiste ancora nel
delinquere, a tal punto da lasciar prudentemente presumere dalle circostanze la
sua pertinacia nella cattiva volontà;
2º chi è costituito in dignità o chi ha abusato dell’autorità o dell’ufficio per
commettere il delitto;
3º chi essendo stabilita una pena per il delitto colposo, previde l’evento e
ciononostante omise le precauzioni per evitarlo, come qualsiasi persona
diligente avrebbe fatto;
4º chi abbia commesso il delitto in stato di ubriachezza o in altra
perturbazione della mente, ricercate ad arte per mettere in atto il delitto o
scusarsene, o a causa di passione volontariamente eccitata o favorita.
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§ 2. Nei casi di cui al § 1, se la pena stabilita sia
latae sententiae, vi si
può aggiungere un’altra pena o una penitenza. |
§ 3. Nei medesimi casi, se la pena è stabilita come facoltativa, diventa
obbligatoria. |
Can. 1327 - La legge particolare può stabilire altre circostanze esimenti, attenuanti
o aggravanti, oltre ai casi di cui nei cann. 1323-1326, sia con una norma generale, sia per i singoli delitti.
Parimenti si possono stabilire nel precetto circostanze che esimano dalla pena
costituita con il precetto o l’attenuino o l’aggravino. |
Can. 1328 - § 1. Chi fece od omise alcunché per il compimento di un delitto, che
tuttavia, nonostante la sua volontà, effettivamente non commise, non è tenuto
alla pena stabilita per il delitto effettivamente compiuto, a meno che la legge
o il precetto non dispongano altrimenti. |
§ 2. Che se quegli atti od omissioni per loro natura conducono all’esecuzione
del delitto, l’autore può essere sottoposto ad una penitenza o ad un rimedio
penale, a meno che non abbia spontaneamente desistito dall’esecuzione già
intrapresa del delitto. Se poi ne sia derivato scandalo o altro grave danno o
pericolo, l’autore, anche se abbia spontaneamente desistito, può essere punito
con una giusta pena, tuttavia più lieve di quella stabilita per il delitto
effettivamente compiuto. |
Can. 1329 - § 1. Coloro che di comune accordo concorrono nel delitto, e non vengono
espressamente nominati dalla legge o dal precetto, se sono stabilite pene
ferendae sententiae contro l’autore principale, sono soggetti alle stesse pene o
ad altre di pari o minore gravità. |
§ 2. Incorrono nella pena
latae sententiae annessa al delitto i complici non
nominati dalla legge o dal precetto, se senza la loro opera il delitto non
sarebbe stato commesso e la pena sia di tal natura che possa essere loro
applicata, altrimenti possono essere puniti con pene ferendae sententiae. |
Can. 1330 - Il delitto che consiste in una dichiarazione o in altra manifestazione di
volontà, di dottrina o di scienza, non deve considerarsi effettivamente
compiuto, se nessuno raccolga quella dichiarazione o manifestazione. |
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