CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO VII
I PROCESSI
PARTE V
IL MODO DI PROCEDERE NEI RICORSI AMMINISTRATIVI E NELLA RIMOZIONE O NEL TRASFERIMENTO DEI PARROCI SEZIONE II PROCEDURA PER LA RIMOZIONE E IL TRASFERIMENTO DEI PARROCI (Cann. 1740 – 1752)
CAPITOLO II (Cann. 1748-1752)
MODO DI PROCEDERE NEL TRASFERIMENTO DEI PARROCI Can. 1748 - Se il bene delle anime oppure la necessità o l'utilità della Chiesa richiedono che un parroco sia trasferito dalla sua parrocchia, che egli regge utilmente, ad un'altra o ad un altro ufficio, il Vescovo gli proponga il trasferimento per scritto e lo convinca ad accettare per amore di Dio e delle anime. Can. 1749 - Se il parroco non intende assecondare il consiglio e i pressanti inviti del Vescovo, ne esponga i motivi per iscritto. Can. 1750 - Se il Vescovo nonostante le ragioni addotte, giudica di non dover recedere dal suo proposito, insieme a due parroci scelti a norma del can. 1742, §1, valuti le ragioni favorevoli o contrarie al trasferimento; che se poi ritiene che il trasferimento si debba fare, rivolga nuovamente al parroco paterne esortazioni. Can. 1751 - §1. Fatto quanto detto sopra, se ancora il parroco rifiuta e il Vescovo reputa che il trasferimento deve essere fatto, emani il decreto di trasferimento, decidendo che, trascorso il tempo stabilito, la parrocchia sarà vacante. §2. Trascorso inutilmente questo tempo, dichiari vacante la parrocchia. Can. 1752 - Nelle cause di trasferimento si applichino le disposizioni del can. 1747, attenendosi a princípi di equità canonica e avendo presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema. |