CODICE DI DIRITTO CANONICO LIBRO VII I PROCESSI PARTE II IL GIUDIZIO CONTENZIOSO SEZIONE I IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO TITOLO IV LE PROVE (Cann. 1526 – 1586) CAPITOLO VI (Can. 1584 - 1586) LE PRESUNZIONI Can. 1584 - La presunzione è la deduzione probabile da un fatto certo di una cosa incerta; è detta iuris la presunzione che viene stabilita dalla legge stessa; è detta hominis quella che è formulata dal giudice. Can. 1585 - Chi ha dalla sua parte una presunzione iuris, viene liberato dall'onere della prova, che ricade sulla parte avversa. Can. 1586 - Il giudice non formuli presunzioni, che non sono stabilite dal diritto, se non sulla base di un fatto certo e determinato, direttamente connesso con il fatto che è oggetto della controversia. |