CODICE DI DIRITTO CANONICO LIBRO VII I PROCESSI PARTE II IL GIUDIZIO CONTENZIOSO SEZIONE I IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO TITOLO IV LE PROVE (Cann. 1526 – 1586) CAPITOLO V (Can. 1582 - 1583) ACCESSO E ISPEZIONE GIUDIZIARIA Can. 1582 - Se per la definizione della causa il giudice ritiene opportuno di recarsi in qualche luogo o d'ispezionare qualche cosa, lo stabilisca con un decreto, con cui descriva sommariamente, dopo aver udite le parti, tutto ciò che nell'ispezione deve essergli messo a disposizione. Can. 1583 - Dell'ispezione fatta si rediga uno strumento. |