CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO VII
I PROCESSI
PARTE II
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
SEZIONE I
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO TITOLO IV LE PROVE (Cann. 1526 – 1586)
CAPITOLO III (Can. 1547 - 1573)
TESTI E TESTIMONIANZE
Articolo 4
Forza probante delle testimonianze Can. 1572 - Nella valutazione delle testimonianze, il giudice, dopo aver richiesto, se necessario, lettere testimoniali, prenda in considerazione: 1) quale sia la condizione e l'onestà della persona; 2) se la testimonianza è fatta per conoscenza propria, soprattutto per aver veduto o udito personalmente, oppure in base alla propria opinione, per fama o per averlo udito da altri; 3) se il teste sia costante e fermamente coerente con se stesso, oppure sia variabile, insicuro o dubbioso; 4) se abbia contestimoni su quanto ha deposto, e sia confermato o no da altri elementi di prova. Can. 1573 - La deposizione di un solo teste non può fare fede piena, a meno che non si tratti di un teste qualificato che deponga su cose fatte d'ufficio, o le circostanze di cose e di persone suggeriscano altro. |