CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO VII
I PROCESSI
PARTE I
IL GIUDIZIO IN GENERALE
(Cann. 1400 - 1500) TITOLO V AZIONI ED ECCEZIONI (Cann. 1491 – 1500)
CAPITOLO II (Cann. 1496 - 1500)
AZIONI ED ECCEZIONI IN SPECIE Can. 1496 - §1. Chi avrà dimostrato con argomenti almeno probabili di avere diritto ad una qualche cosa in possesso altrui, e che è imminente per lui un danno se quella cosa non sia consegnata in custodia, ha diritto di ottenerne dal giudice il sequestro. §2. In analoghe circostanze può ottenere che sia inibito a un terzo l'esercizio di un diritto. Can. 1497 - §1. Il sequestro della cosa è ammesso anche per assicurare un credito, purché consti sufficientemente del diritto del creditore. §2. Il sequestro può estendersi anche ai beni del debitore che si trovino a qualunque titolo presso terze persone, e ai crediti del debitore. Can. 1498 - Il sequestro della cosa e l'inibizione all'esercizio del diritto non possono assolutamente essere decisi, se il danno temuto possa essere altrimenti riparato o se ne dia idonea garanzia. Can. 1499 - Il giudice può imporre a colui al quale concede il sequestro della cosa o l'inibizione all'esercizio del diritto, una cauzione previa sui danni da risarcire nel caso che non abbia provato il suo diritto. Can. 1500 - Per quanto concerne la natura e il valore dell'azione possessoria, si osservino le disposizioni del diritto civile del luogo ov'è situata la cosa del cui possesso si tratta. |