TITOLO III
LA DISCIPLINA CHE DEVE ESSERE OSSERVATA NEI TRIBUNALI
(Cann. 1446 – 1475)
CAPITOLO III (Cann. 1465 - 1467)
TERMINI E DILAZIONI
Can. 1465 - §1. I così detti fatalia legis, cioè i termini costituiti dalla legge per la perenzione dei diritti, non possono essere prorogati, né possono essere validamente ridotti se non lo richiedano le parti.
§2. I termini giudiziari e convenzionali invece, prima della loro decadenza, possono essere prorogati dal giudice intervenendo una giusta causa, udite le parti o a loro richiesta, ma non possono essere mai validamente ridotti, senza il consenso delle parti.
§3. Il giudice provveda tuttavia affinché la lite non si protragga troppo a lungo a causa della proroga.
Can. 1466 - Dove la legge non fissa termini per il compimento degli atti processuali, li deve stabilire il giudice, tenuto conto della natura di ciascun atto.
Can. 1467 - Se nel giorno notificato per un atto processuale il tribunale non abbia lavorato, il termine s'intende prorogato al primo giorno non festivo seguente.