CODICE DI DIRITTO CANONICO
TITOLO IX GLI UFFICI ECCLESIASTICI (Cann. 145 – 196) CAPITOLO II PERDITA DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO Articolo 4 La privazione Can. 196 - §1. La privazione dell'ufficio, vale a dire in pena di un delitto, può essere effettuata solamente a norma del diritto. §2. La privazione sortisce effetto secondo le disposizioni dei canoni sul diritto penale. |