CODICE DI DIRITTO CANONICO
TITOLO IX GLI UFFICI ECCLESIASTICI (Cann. 145 – 196) CAPITOLO II (Cann. 184 - 186) PERDITA DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO Can. 184 - §1. L'ufficio ecclesiastico si perde con lo scadere del tempo prestabilito, raggiunti i limiti d'età definiti dal diritto, per rinuncia, trasferimento, rimozione e anche per privazione. §2. Venuto meno in qualsiasi modo il diritto dell'autorità dalla quale fu conferito, l'ufficio ecclesiastico non si perde, a meno che non sia disposto altro dal diritto. §3. La perdita dell'ufficio, che ha sortito effetto, sia resa nota quanto prima a tutti quelli cui compete un qualche diritto nella provvisione dell'ufficio. Can. 185 - A colui che perde l'ufficio per raggiunti limiti d'età o per rinuncia accettata, può essere conferito il titolo di emerito. Can. 186 - Allo scadere del tempo prestabilito o raggiunti i limiti d'età, la perdita dell'ufficio ha effetto soltanto dal momento in cui è intimata per iscritto dalla competente autorità. |