CODICE DI DIRITTO CANONICO
TITOLO IX
GLI UFFICI ECCLESIASTICI (Cann. 145 – 196)
Can. 145 - §1. L'ufficio ecclesiastico è qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale. §2. Gli obblighi e i diritti propri dei singoli uffici ecclesiastici sono definiti sia dallo stesso diritto con cui l'ufficio viene costituito, sia dal decreto dell'autorità competente con cui viene insieme costituito e conferito. |