CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO IV
LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA
PARTE I
I SACRAMENTI
TITOLO III LA SANTISSIMA EUCARESTIA (Cann. 897 – 958)
CAPITOLO I (Can. 899-933)
LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Articolo 4
Tempo e luogo della celebrazione eucaristica Can. 931 - La celebrazione e la distribuzione dell'Eucaristia può essere compiuta in qualsiasi giorno e ora, eccettuati quelli che sono esclusi dalle norme liturgiche. Can. 932 - §1. La celebrazione eucaristica venga compiuta nel luogo sacro, a meno che in un caso particolare la necessità non richieda altro; nel qual caso la celebrazione deve essere compiuta in un luogo decoroso. §2. Il sacrificio eucaristico si deve compiere sopra un altare dedicato o benedetto; fuori del luogo sacro può essere usato un tavolo adatto, purché sempre ricoperto di una tovaglia e del corporale. Can. 933 - Per una giusta causa e con licenza espressa dell'Ordinario del luogo, è consentito al sacerdote celebrare l'Eucaristia nel tempio di qualche Chiesa o comunità ecclesiale non aventi piena comunione con la Chiesa cattolica, allontanato il pericolo di scandalo. |