CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO IV
LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA
PARTE I
I SACRAMENTI
TITOLO II IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE (Cann. 879 – 896)
CAPITOLO V (Cann. 894-896)
PROVA E ANNOTAZIONI DELL'AVVENUTA CONFERMAZIONE Can. 894 - Per provare l'avvenuta confermazione si osservi quanto disposto nel can. 876. Can. 895 - I nomi dei cresimati, fatta menzione del ministro, dei genitori e dei padrini, del luogo e del giorno del conferimento della confermazione, siano trascritti nel libro dei cresimati della curia diocesana, o, se lo avrà stabilito la Conferenza Episcopale o il Vescovo diocesano, nel libro da conservarsi nell'archivio parrocchiale; il parroco deve informare dell'avvenuta confermazione il parroco del luogo del battesimo, affinché l'annotazione sia fatta nel libro dei battezzati, a norma del can. 535, §2. Can. 896 - Se il parroco del luogo non fu presente, il ministro personalmente o per mezzo di altri lo informi quanto prima dell'avvenuta confermazione. |