CODICE DI DIRITTO CANONICO LIBRO IV LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA PARTE I I SACRAMENTI TITOLO II IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE (Cann. 879 – 896) CAPITOLO IV (Cann. 892-893) I PADRINI Can. 892 - Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento. Can. 893 - §1. Affinché uno possa adempiere l'incarico di padrino, è necessario che soddisfi le condizioni di cui nel can. 874. §2. È conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo. |