CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO IV
LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA
PARTE I
I SACRAMENTI
TITOLO II IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE (Cann. 879 – 896)
CAPITOLO III (Cann. 889-891)
I CONFERMANDI Can. 889 - §1. È capace di ricevere la confermazione ogni battezzato e il solo battezzato, che non è stato ancora confermato. §2. Perché uno possa ricevere lecitamente la confermazione fuori del pericolo di morte, si richiede, se ha l'uso di ragione, che sia adeguatamente preparato, disposto nel debito modo e in grado di rinnovare le promesse battesimali. Can. 890 - I fedeli sono obbligati a ricevere tempestivamente questo sacramento; i genitori e i pastori d'anime, soprattutto i parroci, provvedano affinché i fedeli siano bene istruiti per riceverlo e vi accedano a tempo opportuno. Can. 891 - Il sacramento della confermazione venga conferito ai fedeli all'incirca all'età della discrezione, a meno che la Conferenza Episcopale non abbia determinato un'altra età o non vi sia il pericolo di morte oppure, a giudizio del ministro, una grave causa non suggerisca diversamente. |