CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO IV
LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA
PARTE I
I SACRAMENTI
TITOLO II IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE (Cann. 879 – 896)
CAPITOLO II (Cann. 882-888)
IL MINISTRO DELLA CONFERMAZIONE Can. 882 - Ministro ordinario della confermazione è il Vescovo; conferisce validamente questo sacramento anche il presbitero provvisto di questa facoltà in forza del diritto universale o per speciale concessione della competente autorità. Can. 883 - Per il diritto stesso hanno facoltà di amministrare la confermazione: 1) entro i confini della propria circoscrizione, coloro che sono equiparati dal diritto al Vescovo diocesano; 2) relativamente alla persona di cui si tratta, il presbitero, che, in forza dell'ufficio o del mandato del Vescovo diocesano, battezza uno uscito dall'infanzia o ammette uno già battezzato nella piena comunione della Chiesa cattolica; 3) in riferimento a coloro che si trovano in pericolo di morte, il parroco, anzi ogni presbitero. Can. 884 - §1. Il Vescovo diocesano amministri personalmente la confermazione o provveda che sia amministrata da un altro Vescovo; qualora lo richiedesse una necessità, può concedere la facoltà di amministrarlo a uno o più presbiteri determinati. §2. Per una causa grave il Vescovo e similmente il presbitero che possiede la facoltà di confermare in forza del diritto o per speciale concessione della competente autorità, possono, in singoli casi, associarsi dei presbiteri, perché anch'essi amministrino il sacramento. Can. 885 - §1. Il Vescovo diocesano è tenuto all'obbligo di curare che il sacramento della confermazione sia conferito ai sudditi che lo richiedono nel dovuto modo e ragionevolmente. §2. Il presbitero che ha questa facoltà deve servirsene per coloro in favore dei quali la facoltà venne concessa. Can. 886 - §1. Il Vescovo nella sua diocesi amministra legittimamente il sacramento della confermazione anche ai fedeli non sudditi, a meno che non si opponga una espressa proibizione del loro Ordinario proprio. §2. Per amministrare lecitamente la confermazione in un'altra diocesi, il Vescovo, a meno che non si tratti dei suoi sudditi, deve avere la licenza almeno ragionevolmente presunta del Vescovo diocesano. Can. 887 - Il presbitero che gode della facoltà di amministrare la confermazione, conferisce lecitamente questo sacramento anche agli estranei, entro il territorio per lui designato, a meno che non si opponga il divieto del loro Ordinario proprio; fuori del proprio territorio non lo conferisce validamente a nessuno, salvo il disposto del can. 883, n. 3. Can. 888 - Entro il territorio nel quale hanno la facoltà di conferire la confermazione, i ministri la possono amministrare anche nei luoghi esenti. |