CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO IV
LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA
PARTE I
I SACRAMENTI TITOLO I IL BATTESIMO (Can. 849-878) Can. 849 - Il battesimo, porta dei sacramenti, necessario di fatto o almeno nel desiderio per la salvezza, mediante il quale gli uomini vengono liberati dai peccati, sono rigenerati come figli di Dio e, configurati a Cristo con un carattere indelebile, vengono incorporati alla Chiesa, è validamente conferito soltanto mediante il lavacro di acqua vera e con la forma verbale stabilita. |