CODICE DI DIRITTO CANONICO LIBRO IV LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA PARTE III
I LUOGHI E I TEMPI SACRI
TITOLO I
I LUOGHI SACRI
(Cann. 1205 – 1243)
CAPITOLO V (Cann. 1240-1243)
I CIMITERI Can. 1240 - §1. Dove è possibile, si abbiano cimiteri propri della Chiesa; o almeno degli spazi, nei cimiteri civili, riservati ai fedeli defunti; gli uni e gli altri devono essere benedetti secondo il rito. §2. Ma se non è possibile ottenere ciò, si benedicano di volta in volta, secondo il rito, i singoli tumuli. Can. 1241 - §1. Le parrocchie e gli istituti religiosi possono avere il cimitero proprio. §2. Anche le altre persone giuridiche o le famiglie possono avere un cimitero o un sepolcro peculiare, che va benedetto a giudizio dell'Ordinario del luogo. Can. 1242 - Non si seppelliscano cadaveri nelle chiese, eccetto che si tratti di seppellire il Romano Pontefice oppure, nella propria chiesa, i Cardinali o i Vescovi diocesani anche emeriti. Can. 1243 - Nel diritto particolare si stabiliscano opportune norme circa la disciplina da osservarsi nei cimiteri, soprattutto per quanto riguarda la tutela e il rispetto della loro indole sacra. |