I LUOGHI E I TEMPI SACRI
TITOLO I
I LUOGHI SACRI
(Cann. 1205 – 1243)
CAPITOLO IV (Cann. 1235-1239)
GLI ALTARI
Can. 1235 - §1. L'altare, ossia la mensa sulla quale si celebra il Sacrificio eucaristico, si dice fisso se è costruito in modo che sia unito al pavimento e che perciò non possa essere rimosso; si dice mobile, invece, se può essere trasportato.
§2. È opportuno che in ogni chiesa vi sia l'altare fisso; invece negli altri luoghi destinati alle celebrazioni sacre, l'altare può essere fisso o mobile.
Can. 1236 - §1. Secondo l'uso tradizionale della Chiesa, la mensa dell'altare fisso sia di pietra e per di più di una pietra naturale intera; tuttavia, a giudizio della Conferenza Episcopale, si può usare anche altra materia decorosa e solida. Gli stipiti o base, invero, possono essere fatti di qualsiasi materia.
§2. L'altare mobile può essere costruito con qualsiasi materia solida conveniente all'uso liturgico.
Can. 1237 - §1. Gli altari fissi devono essere dedicati; quelli mobili, invece, dedicati o benedetti secondo i riti prescritti nei libri liturgici.
§2. Secondo le norme prescritte nei libri liturgici, si mantenga l'antica tradizione di riporre sotto l'altare fisso le reliquie dei Martiri o di altri Santi.
Can. 1238 - §1. L'altare perde la dedicazione o la benedizione a norma del can. 1212.
§2. Gli altari, fissi o mobili, non perdono la dedicazione o la benedizione per il fatto che la chiesa o altro luogo sacro siano ridotti a usi profani.
Can. 1239 - §1. L'altare, sia fisso sia mobile, deve essere riservato unicamente al culto divino, escludendo del tutto qualsivoglia uso profano.
§2. Sotto l'altare non sia riposto alcun cadavere; altrimenti non è lecito celebrarvi sopra la Messa.