GLI ALTRI ATTI DEL CULTO DIVINO
TITOLO V
IL VOTO E IL GIURAMENTO
(Cann. 1191 – 1204)
CAPITOLO II (Cann. 1199 - 1204)
IL GIURAMENTO
Can. 1199 - §1. Il giuramento, ossia l'invocazione del nome di Dio a testimonianza della verità, non può essere prestato se non secondo verità, prudenza e giustizia.
§2. Il giuramento richiesto o ammesso dai canoni, non può essere prestato validamente tramite procuratore.
Can. 1200 - §1. Chi giura liberamente di fare qualcosa, è tenuto da peculiare obbligo di religione a compiere quanto ha sancito con il giuramento.
§2. Il giuramento estorto con dolo, violenza o timore grave, è nullo per il diritto stesso.
Can. 1201 - §1. Il giuramento promissorio partecipa della natura e delle condizioni dell'atto a cui è unito.
§2. Se il giuramento è unito a un atto direttamente rivolto a danno degli altri oppure a pregiudizio del bene pubblico o della salvezza eterna, tale atto non consegue dal giuramento alcuna consistenza.
Can. 1202 - L'obbligo causato da un giuramento promissorio, cessa:
1) se viene condonato da colui a vantaggio del quale fu emesso il giuramento;
2) se la materia giurata muta sostanzialmente oppure, per le mutate circostanze, diviene o cattiva o del tutto indifferente o impedisce un bene maggiore;
3) se viene meno la causa finale o la condizione sotto cui il giuramento fu eventualmente prestato;
4) con la dispensa o la commutazione a norma del can. 1203.
Can. 1203 - Coloro che possono sospendere, dispensare, commutare il voto, hanno la medesima potestà, con le stesse modalità circa il giuramento promissorio; se però la dispensa da un giuramento torna a pregiudizio di terzi che si rifiutino di condonare l'obbligo, da tale giuramento può dispensare solo la Sede Apostolica.
Can. 1204 - Il giuramento va interpretato in senso stretto secondo il diritto e l'intenzione di chi giura oppure, se questi agisce con dolo, secondo l'intenzione di colui al quale viene prestato il giuramento.