GLI ALTRI ATTI DEL CULTO DIVINO
TITOLO III
LE ESEQUIE ECCLESIASTICHE
(Cann. 1176 - 1185)
CAPITOLO I (Cann. 1177 - 1182)
LA CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE
Can. 1177 - §1. Per qualsiasi fedele defunto, le esequie devono essere celebrate di norma nella chiesa della propria parrocchia.
§2. Tuttavia è consentito a ciascun fedele, o a coloro cui compete provvedere alle esequie del fedele defunto, scegliere un'altra chiesa per il funerale, con il consenso del rettore di questa e avvertito il parroco proprio del defunto.
§3. Se la morte è avvenuta fuori della propria parrocchia, e il cadavere non è stato trasportato in essa, né è stata legittimamente scelta alcuna chiesa per il funerale, le esequie siano celebrate nella chiesa della parrocchia in cui è avvenuta la morte, a meno che non ne sia designata un'altra dal diritto particolare.
Can. 1178 - Le esequie del Vescovo diocesano siano celebrate nella sua chiesa cattedrale, eccetto che egli stesso ne abbia scelta un'altra.
Can. 1179 - Le esequie dei religiosi o dei membri di una società di vita apostolica, di norma siano celebrate nella loro chiesa od oratorio dal Superiore, se l'istituto o la società sono clericali, diversamente dal cappellano.
Can. 1180 - §1. Se la parrocchia ha un proprio cimitero, i fedeli defunti devono essere tumulati in esso, a meno che non ne sia stato legittimamente scelto un altro dal medesimo defunto o da coloro cui compete provvedere alla sua sepoltura.
§2. A tutti, poi, se non ne hanno la proibizione dal diritto, è consentito scegliere il cimitero della propria sepoltura.
Can. 1181 - Per quanto riguarda le offerte date in occasione dei funerali, si osservino le disposizioni del can. 1264, procurando, tuttavia, che nelle esequie non si faccia alcuna preferenza di persone, e che i poveri non siano privati delle dovute esequie.
Can. 1182 - Compiuta la tumulazione, si faccia la registrazione nel libro dei defunti a norma del diritto particolare.