CODICE DI DIRITTO CANONICO LIBRO IV LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA PARTE I I SACRAMENTI TITOLO V IL SACRAMENTO DELL'UNZIONE DEGLI INFERMI (Cann. 998 – 1007) CAPITOLO II (Can. 1003) IL MINISTRO DELL'UNZIONE DEGLI INFERMI Can. 1003 - §1. Amministra validamente l'unzione degli infermi ogni sacerdote e soltanto il sacerdote. §2. Hanno il dovere e il diritto di amministrare l'unzione degli infermi tutti i sacerdoti ai quali è demandata la cura delle anime, ai fedeli affidati al loro ufficio pastorale; per una ragionevole causa, qualunque sacerdote può amministrare questo sacramento con il consenso almeno presunto del sacerdote di cui sopra. §3. A qualunque sacerdote è lecito portare con sé l'olio benedetto, perché sia in grado di amministrare, in caso di necessità, il sacramento dell'unzione degli infermi. |