CODICE DI DIRITTO CANONICO
IL POPOLO DI DIO PARTE III GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA SEZIONE I GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA (Cann. 573 – 730) TITOLO II GLI ISTITUTI RELIGIOSI (Cann. 607 - 709) CAPITOLO III (Cann. 659 - 661) AMMISSIONE DEI CANDIDATI E FORMAZIONE DEI MEMBRI Articolo 4 La formazione dei religiosi Can. 659 - §1. In ogni istituto, dopo la prima professione, si continui la formazione di tutti i membri perché possano condurre più integralmente la vita propria dell'istituto e rendersi meglio idonei a realizzarne la missione. §2. Pertanto il diritto proprio deve stabilire la ratio e la durata di questa formazione, tenendo presenti le necessità della Chiesa e le condizioni delle persone e dei tempi, secondo quanto è richiesto dalle finalità e l'indole dell'istituto. §3. La formazione dei membri che si preparano a ricevere gli ordini sacri è regolata dal diritto universale e dal "piano degli studi" proprio dell'istituto. Can. 660 - §1. La formazione deve essere sistematica, adeguata alla recettività dei membri, spirituale e apostolica, dottrinale e insieme pratica, e portare anche al conseguimento dei titoli convenienti, sia ecclesiastici sia civili, secondo l'opportunità. §2. Durante il periodo di questa formazione non si affidino ai religiosi incarichi e attività che la ostacolano. Can. 661 - Per tutta la vita i religiosi proseguano assiduamente la propria formazione spirituale, dottrinale e pratica; i Superiori ne procurino loro i mezzi e il tempo. |