CODICE DI DIRITTO CANONICO
IL POPOLO DI DIO PARTE III GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA SEZIONE I GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA (Cann. 573 – 730) TITOLO II GLI ISTITUTI RELIGIOSI (Cann. 607 - 709) CAPITOLO III (Cann. 641 - 645) AMMISSIONE DEI CANDIDATI E FORMAZIONE DEI MEMBRI Articolo 1 Ammissione al noviziato Can. 641 - Il diritto di ammettere i candidati al noviziato spetta ai Superiori maggiori a norma del diritto proprio. Can. 642 - I Superiori ammettano con la più attenta cura soltanto coloro che, oltre all'età richiesta, abbiano salute, indole adatta e la maturità sufficiente per assumere il genere di vita proprio dell'istituto; la salute, l'indole e la maturità siano anche verificati, all'occorrenza, da esperti, fermo restando il disposto del can. 220. Can. 643 - §1. È ammesso invalidamente al noviziato: 1) chi non ha ancora compiuto 17 anni di età; 2) il coniuge, durante il matrimonio; 3) chi è attualmente legato con un vincolo sacro a qualche istituto di vita consacrata o è stato incorporato in una società di vita apostolica, salvo il disposto del can. 684; 4) chi entra nell'istituto indotto da violenza, da grave timore o dolo, o colui che il Superiore accetta, indotto allo stesso modo; 5) chi ha nascosto di essere stato incorporato in un istituto di vita consacrata o in una società di vita apostolica. §2. Il diritto proprio può stabilire altri impedimenti, anche per la validità dell'ammissione, o porre condizioni. Can. 644 - I Superiori non ammettano al noviziato chierici secolari senza consultare il loro proprio Ordinario, né persone gravate di debiti e incapaci di estinguerli. Can. 645 - §1. I candidati, prima di essere ammessi al noviziato, devono produrre un attestato di battesimo, di confermazione, nonché di stato libero. §2. Se si tratta di ammettere chierici, o persone che furono ammesse in un altro istituto di vita consacrata, o in una società di vita apostolica o in seminario, si richiede inoltre l'attestato rilasciato rispettivamente dall'Ordinario del luogo, o dal Superiore maggiore dell'istituto o della società, oppure dal rettore del seminario. §3. Il diritto proprio può esigere altri documenti circa l'idoneità richiesta per i candidati e l'immunità da impedimenti. §4. I Superiori, se loro pare necessario, possono richiedere altre informazioni, anche sotto segreto. |