CODICE DI DIRITTO CANONICO
IL POPOLO DI DIO PARTE II LA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA SEZIONE II LE CHIESE PARTICOLARI E I LORO RAGGRUPPAMENTI (Cann. 368 – 572)
TITOLO I LE CHIESE PARTICOLARI E L'AUTORITÀ IN ESSE COSTITUITA (Cann. 368 – 430) CAPITOLO I (Cann. 368 - 374) LE CHIESE PARTICOLARI Can. 368 - Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le diocesi, alle quali, se non consta altro, vengono assimilate la prelatura territoriale e l'abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica e altresì l'amministrazione apostolica eretta stabilmente. Can. 369 - La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica. Can. 370 - La prelatura territoriale, o l'abbazia territoriale, è una determinata porzione del popolo di Dio, circoscritta territorialmente, la cura della quale viene affidata, per circostanze speciali, ad un Prelato o ad un Abate che la governa a modo di Vescovo diocesano, come suo pastore proprio. Can. 371 - §1. Il vicariato apostolico, o la prefettura apostolica, è una determinata porzione del popolo di Dio che, per circostanze peculiari, non è ancora stata costituita come diocesi ed è affidata alla cura pastorale di un Vicario apostolico o di un Prefetto apostolico, che la governano in nome del Sommo Pontefice. §2. L'amministrazione apostolica è una determinata porzione del popolo di Dio che, per ragioni speciali e particolarmente gravi, non viene eretta come diocesi dal Sommo Pontefice e la cui cura pastorale viene affidata ad un Amministratore apostolico, che la governa in nome del Sommo Pontefice. Can. 372 - §1. Di regola la porzione del popolo di Dio, che costituisce una diocesi o un'altra Chiesa particolare, sia circoscritta entro un determinato territorio, in modo da comprendere tutti i fedeli che abitano in quel territorio. §2. Tuttavia, dove a giudizio della suprema autorità della Chiesa, sentite le Conferenze Episcopali interessate, l'utilità lo suggerisca, nello stesso territorio possono essere erette Chiese particolari distinte sulla base del rito dei fedeli o per altri simili motivi. Can. 373 - Spetta unicamente alla suprema autorità erigere Chiese particolari; queste, una volta legittimamente erette, godono per il diritto stesso di personalità giuridica. Can. 374 - §1. Ogni diocesi o altra Chiesa particolare sia divisa in parti distinte o parrocchie. §2. Per favorire la cura pastorale mediante un'azione comune, più parrocchie vicine possono essere riunite in peculiari raggruppamenti, quali sono i vicariati foranei. |