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Decreto del Delegato Pontificio n.1/2021 sul Regolamento di attuazione della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del 19 maggio 2020 recante «Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano», 22.06.2021


SEGRETERIA PER L’ECONOMIA

Decreto del Delegato Pontificio n. 1/2021

Regolamento di attuazione della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del 19 maggio 2020 recante «Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici

della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano»

*.*.*.*

- visto il Rescriptum ex Audientia SS.MI del 6 luglio 2020, con il quale il Santo Padre ha designato Padre Juan Antonio Guerrero Alves Suo delegato fino al 31 dicembre 2020, con il potere di interpretare ed applicare, nell’ambito della Santa Sede, la ‘Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” sulla trasparenza, controllo e concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano’ del 19 maggio 2020, e determinare il modo in cui risolvere le questioni pendenti anche con l’emanazione di norme transitorie;

- visto il Rescriptum ex Audientia SS.MI del 21 dicembre 2020 con il quale è stato prorogato fino al 30 giugno 2021 il provvedimento di cui all’alinea precedente;

- vista la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, del 19 maggio 2020, recante «Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano» (di seguito anche Norma sui contratti pubblici - NCP) e successive modifiche e integrazioni, pubblicata il 1° giugno 2020 sul sito Internet de L’Osservatore Romano, ed in particolare gli artt. 86, § 1 e 84, § 5;

- vista la Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” I beni temporali, del 4 luglio 2016, ed in particolare il punto 2, lett. a);

- visto lo Statuto della Segreteria per l’Economia, ed in particolare l’art. 15;

- considerato l’esito delle consultazioni previste dall’art. 7 dello Statuto della Segreteria per l’Economia;

- considerate le richieste di chiarimenti giunte alla Segreteria per l’Economia da diversi Enti della Santa Sede e la necessità di ulteriore interpretazione della NCP;

- considerata la necessità di provvedere in ordine alla continuità operativa degli Enti fino al definitivo assestamento del sistema;

- su proposta del Direttore della Sezione Amministrativa della Segreteria per l’Economia;

- sentita la Commissione di cui al Rescriptum ex Audientia SS.MI del 21 dicembre 2020;

ho adottato il seguente Decreto:

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione ed esclusioni

(artt. 1, 2, lett. a), 3, 4, 9 e 59 NCP)

§ 1. Sotto il profilo oggettivo, il presente Regolamento si applica a tutti gli acquisti di servizi, forniture, lavori e opere, ai sensi dell’art. 1, § 1, NCP. Costituiscono acquisti di servizi, forniture, lavori e opere tutti i contratti, comunque denominati, in forza dei quali, a fronte dell’acquisizione da parte di un Ente di un bene o di un servizio o della realizzazione per conto dell’Ente di un’opera o di un lavoro, è corrisposto all’operatore economico denaro, altra utilità o vantaggio economico, di qualunque genere.

§ 2. Sotto il profilo soggettivo, il presente Regolamento si applica a:

a) i Dicasteri e gli altri organismi della Curia Romana di cui alla Costituzione Apostolica Pastor Bonus del 28 giugno 1988 e successive modifiche ed integrazioni;

b) le Istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa, come individuate in base alla normativa vigente;

c) tutti i soggetti giuridici indicati nell’elenco approvato dalla Superiore Autorità su proposta del Consiglio per l’Economia;

d) i soggetti abilitati a svolgere le funzioni di cui all’art. 22 NCP e tutti gli altri soggetti che, in qualunque modo, intervengono o partecipano o sono contemplati nelle diverse fasi della procedura di iscrizione degli operatori economici, di abilitazione dei dipendenti, di aggiudicazione dei contratti e di esecuzione degli stessi o che possano influenzare in qualsiasi maniera la modalità di svolgimento o il risultato delle predette attività;

e) gli operatori economici, dal momento della richiesta di iscrizione all’Albo di cui all’art. 31, § 4 NCP, ovvero dal primo contatto con l’Ente che ha bandito la gara in caso di partecipazione ad una procedura selettiva pubblica.

§ 3. Ai soli fini di quanto previsto dall’art. 4, § 1, lett. a), NCP, sono equiparati ai contratti di lavoro subordinato:

a) i contratti di cui all’art. 11 del Regolamento Generale della Curia Romana e all’art. 20 del Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e successive modifiche ed integrazioni;

b) limitatamente agli Enti nei cui confronti non trovano applicazione i Regolamenti di cui alla precedente lettera a), i contratti di collaborazione stipulati esclusivamente con persone fisiche, aventi ad oggetto prestazioni di lavoro personali, continuative ed organizzate dall’Ente che mette a disposizione del prestatore le risorse economiche, materiali ed umane per lo svolgimento della prestazione medesima;

c) i contratti stipulati con persone fisiche, relativi alla loro nomina negli organi di amministrazione, controllo e direzione di un Ente.

§ 4. Gli Enti che abbiano necessità di stipulare contratti, nelle ipotesi di cui agli artt. 4, § 1, lett. d) e 9 NCP, devono inoltrare, con motivata istanza alla Commissione materie riservate, una proposta di gestione dell’appalto che contemperi le esigenze di riservatezza con i principi di trasparenza di cui alla NCP. L’appalto può essere gestito in deroga alla NCP, nei limiti di quanto espressamente stabilito dalla Commissione, con proprio provvedimento.

§ 5. Ai fini di quanto previsto dall’art. 4, § 1, lett. e), NCP sono esclusi dall’applicazione della NCP i soli acquisti che siano annoverati tra i costi della produzione dei servizi e dei beni destinati al finanziamento dell’attività degli Enti, secondo la disciplina contabile internazionale.

§ 6. Con riferimento alla manutenzione, all’ampliamento e alla ristrutturazione degli immobili esistenti nella Città del Vaticano resta fermo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. V sull’ordinamento economico, commerciale e professionale del 7 giugno 1929.

§ 7. Sono escluse dall’ambito di applicazione della NCP le Convenzioni stipulate dal Fondo di Assistenza Sanitaria (FAS) con i medici e le strutture di ricovero, assistenza e cura ai sensi dell’art. 17 del proprio Statuto e successive modifiche ed integrazioni e aventi ad oggetto le prestazioni sanitarie erogate agli iscritti.

Articolo 2
Definizioni

(art. 2 NCP)

§ 1. Le definizioni di cui all’art. 2 NCP si applicano anche ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione del presente Regolamento.

§ 2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si intendono per:

d) «NCP» le Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano adottate con Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del 19 maggio 2020;

e) «forniture» tutti i tipi di cose, beni e averi, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonché gli atti giuridici e amministrativi ovvero i relativi documenti, in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, attestanti la proprietà di tali cose e averi o qualsiasi diritto, titolo o interesse relativo a tali cose e averi;

f) «servizi» tutte le obbligazioni che hanno ad oggetto un fare, fisico o dell’intelletto, qualunque ne sia il risultato, materiale o immateriale, mobile o immobile, tangibile o intangibile;

g) «opere» o «lavori» le attività consistenti nella realizzazione, distruzione, ricostruzione, riparazione, equipaggiamento, installazione e decorazione di un immobile e ogni altro tipo di intervento sull’immobile medesimo;

h) «servizi intuitu personae» le consulenze professionali e le opere artigianali che non costituiscono opera artistica;

i) «procedura di acquisto» l’insieme degli atti giuridici e amministrativi, di qualunque tipo e forma giuridica, posti in essere dagli Enti, dall’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, dagli operatori economici tra loro collegati al fine di acquisire servizi, forniture, lavori e opere determinati nella quantità e nella qualità, che inizia con l’attribuzione del CIG e si conclude con l’esatta esecuzione di tutte le obbligazioni stabilite nel contratto;

j) «fascicolo della procedura», la raccolta informatica di tutti gli atti giuridici e amministrativi, da chiunque compiuti o adottati, relativi ad una singola procedura di acquisto;

k) «codice identificativo di gara» o «CIG» un codice che identifica in maniera univoca ciascuna procedura di acquisto e il relativo fascicolo e che deve essere riportato su tutti gli atti e i documenti costituenti la singola procedura di appalto;

l) «codice unico di progetto» o «CUP» un codice che identifica il progetto e che deve essere indicato su tutti i documenti relativi allo stesso, se trattasi di gare che necessitino di progetto;

m) «Enti qualificati» o «Enti decentralizzati» gli Enti che sono stati autorizzati ad operare in deroga alla centralizzazione ai sensi dell’art. 16 NCP.

n) «Codice civile» o «c.c.» il Codice civile vigente nello Stato della Città del Vaticano.

Articolo 3
Accesso agli atti

(art. 8 NCP)

§ 1. Nelle procedure centralizzate l’accesso agli atti è esercitato con istanza inoltrata all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. In tutti gli altri casi, l’istanza è presentata all’ente che detiene stabilmente il documento del quale si chiede l’ostensione.

§ 2. Non sono ostensibili i documenti coperti da segreto, salvo che la Commissione materie riservate, nel provvedimento di cui all’art. 1, § 4, non ne abbia autorizzato la comunicazione a terzi.

§ 3. L’istanza di accesso, da presentarsi nei casi di cui all’art. 8, § 1, NCP, deve essere adeguatamente motivata in relazione all’interesse attuale e concreto dell’istante. L’interesse deve essere riferito a un diritto esercitabile nella Santa Sede e/o nello Stato della Città del Vaticano, secondo la NCP. Non sono comunque ammissibili istanze attraverso le quali si intenda eseguire un controllo generalizzato sull’attività degli Enti o di tipo esplorativo.

§ 4. Qualora l’istanza coinvolga documenti che riguardino soggetti persone fisiche o giuridiche diversi dagli Enti, l’Ente che abbia ricevuto l’istanza deve informarne, entro dieci giorni, i terzi controinteressati, i quali possono presentare motivata opposizione all’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione. L’Ente decide sull’istanza valutando e bilanciando le ragioni dell’istante e quelle degli opponenti tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 5, § 2, lettera d), NCP.

Articolo 4
Forma e obbligo di motivazione degli atti

(art. 10, §§ 1 e 2, NCP)

§ 1. I provvedimenti e gli altri atti delle procedure di acquisto adottati dagli Enti devono essere rilasciati in forma scritta ed essere protocollati ai sensi delle disposizioni del Motu Proprio «La Cura Vigilantissima» anche qualora non siano soggetti a pubblicazione nell’Albo. Gli atti pubblicati nell’Albo in copia informatica devono recare attestazione di conformità all’originale sottoscritta dal Responsabile dell’Albo.

§ 2. La motivazione consiste in una indicazione chiara e sintetica dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento, della descrizione dell’istruttoria compiuta con indicazione dei soggetti che vi hanno preso parte e delle conseguenti valutazioni dell’Ente che hanno condotto all’adozione dell’atto medesimo. Gli atti che devono essere necessariamente compiuti o che devono essere adottati come conseguenza di un precedente atto devono indicare la disposizione o l’atto da cui deriva l’obbligo di adottarli.

§ 3. Non è annullabile l’atto o il provvedimento privo di motivazione o con motivazione insufficiente qualora l’Ente dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, tenuto conto dell’interesse concreto e attuale di chi ne contesti il difetto di motivazione o l’inadeguatezza della stessa.

§ 4. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, quali, a titolo esemplificativo, i regolamenti di attuazione, il piano generale degli acquisti e il calendario degli acquisti.

§ 5. L’autorità alla quale è possibile fare ricorso avverso i provvedimenti degli Enti è individuata in via esclusiva nel Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.

Articolo 5
Istanze, soccorso istruttorio e rispetto dei termini a carico degli Enti

(artt.10, §§ 3 e 4, e 6, § 2, NCP)

§ 1. Sono dichiarate inammissibili e improduttive di effetti tutte le istanze e gli atti inoltrati agli Enti che non siano accompagnati dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente, non siano presentate sui moduli approvati o presentino comunque irregolarità o incompletezze. La declaratoria di inammissibilità non preclude la riproposizione dell’istanza o la rinnovazione dell’atto, sempre che avvenga nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente o dalla documentazione di gara.

§ 2. In ossequio al principio di cui all’art. 5, § 1, lett. e), della NCP, prima di procedere ai sensi del comma precedente, l’Ente provvede con il soccorso istruttorio assegnando all’istante o al concorrente un termine, non superiore a cinque giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati gli atti e i documenti irregolari o mancanti, indicando specificamente le irregolarità o le omissioni da sanare. In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione, l’istanza è rigettata e il concorrente è escluso dalla gara.

§ 3. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze e le irregolarità degli atti che afferiscono all’offerta tecnica e a quella economica, ovvero le carenze della documentazione che non consentono di individuare il contenuto dell’atto o il soggetto da cui proviene.

§ 4. Nelle procedure competitive, la documentazione di gara deve indicare espressamente gli atti sottratti al soccorso istruttorio. Il soccorso istruttorio è attivato dalla Commissione Giudicatrice o in mancanza dal Responsabile del Procedimento.

§ 5. Nel caso in cui venga disposto il soccorso istruttorio non si perfeziona il silenzio rigetto nei termini di cui all’articolo 10, § 3, NCP mentre il termine di cui all’articolo 10, § 4, NCP ovvero gli altri termini previsti dalla documentazione di gara o dalla legge a carico dell’Ente sono interrotti e un nuovo termine comincia a decorrere dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta.

§ 6. Ai fini di quanto previsto dall’art. 6, § 2, NCP si considera festivo anche il giorno nel quale l’Ente che deve emettere il provvedimento osserva un giorno di chiusura secondo il calendario approvato in base a quanto disposto dal Regolamento Generale della Curia Romana. L’orario d’ufficio degli Enti è pubblicato nell’Albo.

§ 7. I termini posti a carico degli Enti sono da considerarsi ordinatori, salvi i casi in cui sia previsto il silenzio rigetto. Il mancato rispetto dei termini da parte degli Enti non è causa di invalidità dell’atto, salvo che si dimostri che il ritardo ha cagionato un pregiudizio immediato e diretto all’operatore economico o ha compromesso la parità di trattamento.

Titolo II

Programmazione, pianificazione e centralizzazione

Articolo 6

Pianificazione

(artt. 19 e 20 NCP)

Le attività relative alla compilazione del Piano singolare degli acquisti e di formazione del Piano Generale sono disciplinate mediante istruzioni della Segreteria per l’Economia, d’intesa con l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, in coerenza con le procedure stabilite per la formazione del bilancio preventivo.

Articolo 7

Competenze negli acquisti centralizzati

(artt. 15 e 20, §§ 3 e 5, NCP)

§ 1. L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica procede agli acquisti di servizi, forniture, lavori e opere sulla base delle richieste pervenute con il piano singolare degli acquisti. Ove un acquisto precedentemente incluso nel piano singolare sia divenuto non più necessario, l’Ente richiedente ne deve dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e alla Segreteria per l’Economia in applicazione di quanto previsto dall’art. 5, § 1, lett. c) e g), NCP.

§ 2. Nelle procedure centralizzate, anche qualora si proceda con affidamento diretto, sono di esclusiva competenza dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica:

o) la nomina del Responsabile del Procedimento, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62, § 2, NCP;

p) nei soli acquisti di beni e servizi comuni, la progettazione e la nomina del progettista;

q) la compilazione del calendario degli acquisti;

r) l’apertura del fascicolo della procedura;

s) la ricezione, la protocollazione e la custodia di ogni documento e atto che debba includersi nel fascicolo della procedura;

t) la decisione sulla migliore metodologia di acquisto tra quelle consentite dalla NCP e dal presente Regolamento e la predisposizione della relativa documentazione di gara;

u) la pubblicazione degli avvisi, della documentazione di gara e dei contratti;

v) la risposta ai quesiti inoltrati dagli operatori economici, ferma la necessaria consultazione con l’Ente negli acquisti singolari;

w) l’organizzazione e l’esecuzione dei sopralluoghi;

x) in tutti i casi in cui non è prevista la nomina di una Commissione Giudicatrice, le attività di gara;

y) la predisposizione del contratto definitivo e la sua sottoscrizione;

z) la difesa in giudizio nelle impugnazioni che riguardano il regolare svolgimento della procedura di acquisto e nel contenzioso relativo alla corretta esecuzione dei contratti, salva la previsione di cui all’art. 2, §§ 2 e 3, della Tutela giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano;

aa) la ricezione e il pagamento delle relative fatture, ove l’Ente beneficiario si avvalga del sistema di tesoreria centralizzato dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, assicurando che dette fatture, anche in formato elettronico, siano poste a conoscenza dell’Ente.

§ 3. Ai sensi dell’art. 20, § 4, NCP, in caso di acquisti singolari, resta salva la facoltà dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica di delegare con proprio provvedimento all’Ente richiedente tutte o parte delle attività di cui al paragrafo precedente. In ogni caso, negli acquisti singolari, l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica assicura il coordinamento con l’Ente richiedente in tutte le attività di cui al paragrafo precedente.

§ 4. Nei sistemi di acquisto centralizzati è di competenza degli Enti richiedenti e beneficiari:

bb) la determinazione, attraverso il piano singolare, del proprio fabbisogno di servizi, forniture, lavori e opere, nei limiti del bilancio preventivo per essi approvato;

cc) la progettazione degli acquisti singolari, ove dovuta ai sensi dell’art. 40 NCP ovvero ove spontaneamente realizzata dall’Ente;

dd) la responsabilità dell’esecuzione del contratto e la nomina del relativo responsabile ai sensi dell’art. 62, § 2, NCP;

ee) la compilazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 63 NCP;

ff) la valutazione di cui all’art. 63, § 6, NCP.

§ 5. L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica è competente anche per le attività di cui al paragrafo precedente in relazione agli acquisti singolari che abbia eseguito a valere sul proprio bilancio o qualora abbia ricevuto direttamente la prestazione.

Articolo 8

Deroghe alla centralizzazione

(artt. 16 e 17 NCP)

§ 1. Gli Enti qualificati, in relazione alle categorie di acquisti per i quali siano legittimati a procedere senza avvalersi dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, svolgono autonomamente le attività di cui all’articolo precedente, § 2, nel rispetto di tutte le altre disposizioni della NCP e del presente Regolamento.

§ 2. Gli Enti qualificati devono trasmettere all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica per la pubblicazione nell’Albo tutti gli atti e i documenti che, in base alla NCP e al presente Regolamento, devono essere pubblicati. Resta ferma la facoltà degli Enti qualificati di pubblicare i bandi di gara sul proprio sito istituzionale in aggiunta alla pubblicazione sull’Albo.

§ 3. In sede di rilascio dell’approvazione, la Segreteria per l’Economia può delegare all’Ente l’esecuzione delle verifiche sugli operatori economici di cui agli artt. 11 e ss. NCP. In tali casi gli operatori economici possono essere iscritti all’Albo previa attestazione dell’Ente di aver svolto le verifiche previste dalla NCP e a seguito della trasmissione della relativa documentazione alla Segreteria per l’Economia. La Segreteria per l’Economia può sempre svolgere verifiche, anche a campione, sulla documentazione trasmessa dagli Enti.

§ 4. Le Linee guida per la gestione del processo di acquisto negli Enti decentralizzati sono stabilite dalla Segreteria per l’Economia nell’allegato 1.

§ 5. Le disposizioni di cui ai paragrafi precedente si applicano anche agli acquisti degli Organismi di vigilanza e controllo di cui all’art. 17 NCP in quanto compatibili.

Articolo 9

Contenuto del calendario degli acquisti

(art. 21 NCP)

In coerenza e nel rispetto del Piano generale, il calendario degli acquisti indica:

gg) l’ente che procede all’appalto;

hh) il tipo di procedura e il metodo di selezione delle offerte;

ii) l’oggetto dell’appalto;

jj) il valore;

kk) le categorie di specializzazione e le classi di valore degli operatori economici ammessi alla partecipazione;

ll) la tempistica prevista per la pubblicazione della documentazione di gara.

Titolo III

Soggetti della procedura

Capo I

Responsabile del procedimento e soggetti abilitati

Articolo 10

Responsabile del Procedimento

(art. 25 NCP)

§ 1. Il Responsabile del Procedimento è nominato tra i dipendenti dell’Ente a ciò competente. Un Responsabile può essere nominato per una o più procedure.

§ 2. Prima dell’avvio della procedura di appalto, il Responsabile del Procedimento sovraintende alla redazione della documentazione di gara di cui all’art. 39 NCP.

§ 3. Il Responsabile del Procedimento svolge compiti istruttori nell’ambito della procedura di appalto e le altre funzioni previste dalla NCP e dal presente Regolamento, ma non può adottare provvedimenti definitivi o stipulare contratti. In particolare, il Responsabile:

mm) avvia la procedura di acquisto richiedendo al Responsabile dell’Albo l’apertura del fascicolo della procedura con l’attribuzione del Codice identificativo di gara (CIG);

nn) trasmette al Responsabile dell’Albo la documentazione di gara di cui all’art. 39 NCP e richiede alla Segreteria per l’Economia di nominare una Commissione giudicatrice, indicando il numero di Commissari e il termine per la presentazione delle offerte;

oo) cura la predisposizione delle risposte ai quesiti inoltrati dai concorrenti e la loro pubblicazione sull’Albo, contando sulla collaborazione di progettisti e collaboratori, con anticipo rispetto al termine stabilito per la presentazione delle offerte e, qualora ne avesse necessità, ha facoltà di determinare il differimento dei termini per la presentazione delle offerte;

pp) nel caso di procedure di gara semplificate, basate esclusivamente sulla componente economica e ove non sia prevista la nomina di una Commissione giudicatrice, il Responsabile del Procedimento provvede all’apertura delle offerte in seduta pubblica e alla redazione di un verbale contenente la graduatoria, riservandosi la verifica dell’anomalia del prezzo offerto e dei requisiti soggettivi degli operatori economici.

§ 4. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Responsabile del Procedimento può avvalersi delle strutture e del personale dell’Ente che procede alla gara, sulla base di procedure interne dell’Ente medesimo che rispettino i criteri di trasparenza, tracciabilità e segregazione e definizione dei diversi ruoli e che salvaguardino il ruolo di coordinamento del Responsabile medesimo.

§ 5. Il Responsabile del Procedimento ha facoltà di chiedere la nomina di un Responsabile dell’Esecuzione del Contratto scelto tra gli officiali o tra i collaboratori professionali dell’Ente.

§ 6. Il controllo formale di cui agli artt. 55 e 76 NCP è volto a verificare l’acquisizione della documentazione, delle autorizzazioni e dei pareri richiesti dalla legge, dal presente regolamento, dalla documentazione di gara e dalle procedure interne dell’Ente, se adottate, e che tale documentazione sia stata sottoposta alla valutazione dei soggetti a ciò competenti in relazione alla tipologia di procedura. La verifica non si estende alla correttezza delle valutazioni espresse da tali soggetti, né implica una valutazione nel merito degli atti da questi soggetti adottati. L’attestazione circa l’esito dei controlli così effettuati è resa ai soggetti deputati alla firma, secondo il regolamento interno di ciascun Ente, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, alla firma del contratto e all’autorizzazione dei pagamenti ed è comunque acquisita al fascicolo della procedura.

§ 7. La nomina del Responsabile del Procedimento può essere omessa per gli affidamenti diretti di cui agli artt. 34 e ss. qualora l’Ente abbia adottato una procedura interna conforme ai predetti articoli e che rispetti i principi di trasparenza, tracciabilità, segregazione delle funzioni e definizione dei ruoli. La richiesta di sottoscrizione di un contratto al Superiore dell’Ente controfirmata da parte di tutti quanti abbiano partecipato alla predetta procedura tiene luogo delle verifiche e dell’attestazione di cui agli artt. 55 e 76 NCP. Le procedure devono essere sottoposte alla Segreteria per l’Economia per l’approvazione.

§ 8. Le attività del Responsabile del Procedimento, dei dipendenti che con questo collaborano e, in generale, dei soggetti della procedura hanno natura endoprocedimentale e si imputano esclusivamente all’Ente, che assume ogni responsabilità nei confronti degli operatori economici e di terzi. Restano ferme le disposizioni del Regolamento Generale della Curia Romana e del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 11

Elenco dei dipendenti abilitati

(artt. 22 e 23 NCP)

§ 1. Negli appalti di lavori e in quelli che hanno ad oggetto elementi che presuppongono particolari competenze tecniche, i periti e i progettisti di cui all’art. 22, § 1, lett. a), NCP possono essere chiamati a svolgere anche la funzione di responsabile dell’esecuzione del contratto.

§ 2. I soggetti iscritti nell’Elenco sono ripartiti:

qq) in classi di specializzazione in ragione dell’oggetto dell’appalto;

rr) in classi di merito, in ragione del valore dell’appalto rapportato ai titoli e all’esperienza del soggetto abilitato nella materia di specializzazione;

ss) in classi di appartenenza, in ragione dell’Ente presso i quali prestano servizio ove si tratti di dipendenti di ruolo o di collaboratori professionali che abbiano un pregresso rapporto con un Ente.

I dipendenti dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e del Governatorato iscritti d’ufficio nell’elenco sono ripartiti nelle classi di cui al paragrafo precedente d’intesa tra i predetti Enti e la Segreteria per l’Economia.

§ 3. I soggetti abilitati possono sempre chiedere di essere assegnati ad una classe diversa dimostrando di averne acquisito i titoli e l’esperienza.

§ 4. La Segreteria per l’Economia valuta l’inclusione di un nuovo dipendente nell’elenco al momento dell’assunzione in ruolo dello stesso e, successivamente all’assunzione, in accordo con i Superiori dell’Ente presso il quale questo presta servizio.

§ 5. Gli Enti che non sono soggetti per la gestione del personale alle competenze della Segreteria per l’Economia comunicano alla stessa ogni nuova assunzione corredata dal curriculum vitae del dipendente ai fini della valutazione circa l’inserimento del dipendente.

§ 6. I nominativi sono valutati da una Commissione composta da rappresentanti della Segreteria per l’Economia, dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

§ 7. L’inclusione nell’elenco è operata dandone comunicazione al Responsabile dell’Ente presso il quale presta servizio il dipendente.

§ 8. Ove i dipendenti individuati non siano sufficienti a garantire adeguata copertura al fabbisogno che si stima necessario, la Commissione di cui al § 6, d’ufficio o su segnalazione di un Ente inoltrata alla Segreteria per l’Economia, provvede a verificare la disponibilità di professionisti esterni da includere nell’elenco e ad assegnare l’incarico ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Generale della Curia Romana.

§ 9. Il nulla osta della Segreteria di Stato, per i professionisti di cui al precedente paragrafo, è rilasciato una sola volta al momento dell’inclusione del professionista nell’elenco e può essere revocato con provvedimento motivato. Il contratto è stipulato dalla Segreteria per l’Economia al momento dell’assegnazione dell’incarico.

§ 10. Qualora manchino anche professionisti in numero e specializzazione sufficienti alla soddisfazione del fabbisogno, l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica o gli Enti qualificati, motivando la decisione, possono procedere all’affidamento dell’incarico di perito o progettista con le modalità di cui al Titolo IV. La Segreteria per l’Economia procede con le stesse modalità per i membri della Commissione Giudicatrice.

Articolo 12

Compenso per i soggetti abilitati

(art. 22, § 3, NCP)

§ 1. I compensi ai soggetti abilitati, incaricati delle funzioni di membri delle Commissioni giudicatrici, sono determinati secondo la tabella di cui all'allegato 2 sulla base dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto.

§ 2. Gli incarichi ai dipendenti, se svolti durante l’orario di lavoro, comportano l’obbligo di recuperare le ore di lavoro ordinario.

§ 3. Il compenso riconosciuto ai dipendenti, ai sensi del paragrafo 1, non fa parte della retribuzione corrisposta per le prestazioni di lavoro ordinario e deve, pertanto, intendersi omnicomprensivo non dando diritto a contribuzione previdenziale e assistenziale o altri emolumenti comunque connessi alla retribuzione da lavoro di ruolo presso Enti della Santa Sede, ad essa collegati o che fanno riferimento ad essa ovvero presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

§ 4. Le spese eventualmente sopportate dai soggetti abilitati sono rimborsate dietro presentazione del relativo giustificativo e devono essere previamente autorizzate dall’Ente che provvede alla loro refusione.

§ 5. Nei casi di eccezionale complessità tecnica dell’appalto e delle relative valutazioni ovvero nel caso in cui vi sia necessità di tutelare il patrimonio artistico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, previa autorizzazione della Segreteria per l’Economia, può attribuirsi un compenso superiore a quello stabilito nei paragrafi precedenti, purché la selezione del soggetto abilitato avvenga tra soggetti dotati di titoli accademici o esperienza che li rendano particolarmente qualificati per l’esecuzione dell’incarico. L’autorizzazione della Segreteria per l’Economia non è necessaria qualora la selezione avvenga mediante procedura competitiva, non applicandosi in tale ipotesi le norme relative all’affidamento diretto.

§ 6. Negli acquisti singolari i costi per i compensi e i rimborsi spese di soggetti abilitati sono imputati al bilancio dell’ente che ha chiesto l’acquisto. Negli acquisti comuni sono imputati al bilancio dell’Autorità centralizzata che procede.

Articolo 13

Nomina dei membri della Commissione giudicatrice

(art. 50 NCP)

§ 1. La nomina dei soggetti abilitati inseriti nell’Elenco avviene mediante richiesta alla Segreteria per l’Economia da parte del Responsabile del Procedimento.

§ 2. La Segreteria per l’Economia provvede a sorteggiare i soggetti abilitati tra quanti appartengono alla classe di specializzazione e di merito che li abiliti ad assumere l’incarico in relazione allo specifico appalto di cui si tratta.

§ 3. Detti soggetti sono divisi in gruppi in ragione della classe di appartenenza. Dai gruppi sono esclusi i soggetti che, sulla base delle informazioni già in possesso della Segreteria per l’Economia, sono incompatibili o in conflitto di interessi. Il sorteggio avviene all’interno di ogni gruppo in maniera da assicurare che:

tt) negli acquisti singolari, ivi inclusi quelli decentralizzati, almeno un componente della Commissione giudicatrice appartenga all’amministrazione che ha richiesto l’acquisto ovvero, in caso di carenza di personale esperto, un componente individuato ai sensi dell’art. 11, § 5, del presente Regolamento;

uu) negli acquisti centralizzati almeno un componente appartenga alla Autorità centralizzata che procede all’acquisto.

§ 4. Delle operazioni compiute è redatto verbale sottoscritto da tutti quanti siano intervenuti alle stesse.

§ 5. Il Presidente della Commissione viene nominato ai sensi dell’art. 50, § 4, NCP; in difetto di accordo tra i membri, il Presidente della Commissione giudicatrice è nominato dalla Autorità centralizzata o dall’Ente qualificato a seconda di chi procede all’acquisto.

Articolo 14

Incompatibilità e conflitto di interessi

(artt. 7, 13 lett. g), 24, § 2 e 50, § 5, NCP)

§ 1. In applicazione di quanto previsto dagli artt. 7 e 13, lett. g), NCP:

vv) le incompatibilità di cui all’art. 24, § 2 NCP sussistono anche qualora le condizioni ivi previste esistano tra il dipendente, il collaboratore e il professionista inseriti nell’elenco dei soggetti abilitati e un membro degli organi di amministrazione e controllo, un direttore, anche tecnico, un socio di società di persone, un socio di società di capitali con partecipazione pari o superiore a quelle previste dall’art. 2359 c.c., di un operatore economico che abbia presentato offerta;

ww) anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 24, § 2, NCP è dovere del soggetto abilitato, all’atto di rendere la dichiarazione di cui al § 3 del medesimo articolo 24, dichiarare le situazioni e i rapporti diretti e indiretti con alcuno degli offerenti dai quali potrebbe comunque risultare compromessa o diminuita la propria imparzialità e indipendenza.

§ 2. In applicazione di quanto previsto dagli artt. 7, 13 lett. g) e 50, § 5, NCP non possono presentare offerte gli operatori economici che si trovino rispetto al progettista in una delle situazioni di cui ai all’art. 24, § 2, NCP o che abbiano prestato consulenza al progettista, anche a titolo gratuito, in ordine alla realizzazione del progetto, ad eccezione dei casi di in cui tale consulenza sia avvenuta nella forma della consultazione pubblica che abbia coinvolto più imprese potenzialmente capaci di presentare un’offerta. Il disciplinare prevede sempre l’esistenza di tali rapporti tra progettista e operatori economici come causa di esclusione e, ove non le preveda, le stesse devono intendersi inserite di diritto nel disciplinare medesimo in sostituzione delle previsioni difformi. Del nominativo del progettista è data indicazione nel bando di gara.

§ 3. Il progettista rende la dichiarazione di cui al § 1, lett. b, al Presidente della Commissione giudicatrice.

§ 4. Gli operatori economici offerenti dichiarano di impegnarsi, anche in nome e per conto degli altri operatori che partecipano congiuntamente alla procedura e per un periodo di cinque anni dall’aggiudicazione della stessa, a non assumere o stipulare contratti di collaborazione di qualunque genere, anche per interposta persona, con i dipendenti dell’Ente che ha bandito la gara, i quali abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente stesso ovvero abbiano svolto il ruolo di Responsabile del procedimento, di Responsabile dell’Albo, di membro di Commissione giudicatrice, progettista o perito in relazione alla procedura stessa o siano stati dipendenti o collaboratori professionali degli organismi di vigilanza e controllo della Santa Sede.

Capo II

Requisiti degli operatori economici

Articolo 15

Documentazione per l’iscrizione nell’Albo

(Artt. 11, 12, 13, 14, 31 e 33 NCP)

§ 1. Al momento della richiesta di iscrizione all’Albo, gli operatori economici devono produrre la documentazione, le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di cui all’allegato 3 del presente decreto.

§ 2. Su motivata istanza dell’operatore economico, la Segreteria per l’Economia può consentire di sostituire anche la documentazione di cui al § 1 con un’ulteriore autocertificazione o dichiarazione sostitutiva autorizzando l’iscrizione sulla base di queste e assegnando un termine perentorio all’operatore economico per fornire i documenti.

§ 3. La Segreteria per l’Economia può richiedere all’operatore economico o acquisire d’ufficio, anche avvalendosi delle autorità preposte della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, ogni ulteriore documentazione e informazione utile ad accertare l’effettiva applicazione e la non elusione di quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13 e 14 NCP.

§ 4. La Segreteria per l’Economia, accertate la completezza della documentazione prodotta e la sussistenza dei requisiti richiesti, autorizza l’iscrizione dell’operatore economico dandone comunicazione al Responsabile dell’Albo che vi provvede.

Articolo 16

Assenza di condotte penalmente rilevanti

(artt. 12 e 14 NCP)

§ 1. Sono esclusi dalla partecipazione ad una procedura, dall’affidamento diretto di appalti e dall’iscrizione all’Albo gli operatori economici sottoposti ad indagini per i reati, tentati o consumati, di cui alle lettere a), d) ed f) dell’art. 12, § 1, NCP. Prima di procedere con l’esclusione, l’Ente, la Commissione Giudicatrice o la Segreteria per l’Economia possono richiedere alle Autorità di cui all’art. 14 NCP di svolgere le verifiche previste dal medesimo articolo.

§ 2. In ogni caso, le Autorità di cui al paragrafo precedente ricevono con cadenza almeno semestrale la lista dei nuovi operatori economici iscritti all’Albo e provvedono, anche a campione, ad eseguire i controlli di competenza.

§ 3. Sono, altresì, esclusi gli operatori economici nei confronti dei quali sia stata applicata una misura di prevenzione o che abbiano riportato una condanna in primo grado per delitto, tentato o consumato, in relazione alle categorie di reati di cui all’art. 12, § 1. La categoria di cui alla lettera g) include i reati che, secondo le disposizioni del codice penale dello Stato della Città del Vaticano o delle convenzioni di cui la Santa Sede è parte, comportano la pena accessoria del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero configurano le ipotesi di cui all’articolo 14 NCP.

§ 4. Alla condanna in primo grado sono equiparati il patteggiamento o forme analoghe di determinazione della pena.

§ 5. Le cause di esclusione di cui ai paragrafi precedenti cessano:

xx) nelle ipotesi di cui al § 1, con l’archiviazione delle indagini, ovvero, in caso di rinvio a giudizio, con il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione;

yy) nelle ipotesi di cui al § 2, con il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione;

zz) in tutti i casi, con la depenalizzazione del reato nello Stato della Città del Vaticano e nella Santa Sede;

aaa) trascorsi cinque anni dalla cessazione dalla carica del rappresentante, del membro dell’organo di amministrazione o della perdita della qualifica di socio per le persone giuridiche ovvero dal mutamento della titolarità dell’impresa.

§ 6. La Segreteria per l’Economia e gli Enti, anche avvalendosi delle istituzioni a ciò preposte nella Santa Sede o nello Stato della Città del Vaticano, verificano con ogni mezzo che le cause di cessazione di cui al paragrafo precedente, lettera d) non siano frutto di atti simulati, falsità, intestazioni fittizie e altri artifici e raggiri volti all’elusione delle prescrizioni di legge.

Articolo 17

Regimi fiscali privilegiati

(art.13, § 1, lett. c), NCP)

§ 1. Ai fini di quanto previsto dall’art. 13, § 1, lett. c), NCP è recepita la lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali elaborata dal Consiglio dell’Unione Europea, ivi inclusi gli Stati che non hanno ancora assolto agli impegni assunti per la definitiva esclusione dalla lista medesima.

§ 2. La lista è riportata all’allegato 4 del presente Regolamento ed è aggiornata periodicamente con circolare della Segreteria per l’Economia e pubblicata nell’Albo.

Articolo 18

Pericolo di distorsione della concorrenza

(13, § 1, lett. h), NCP)

§ 1. Sono rigettate le domande di iscrizione all’Albo:

bbb) presentate da parte dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori, anche tecnici, dei dipendenti di società già iscritte nella medesima categoria di specializzazione;

ccc) presentate da parte del socio di una società a base personale o di una società mutualistica anche consortile già iscritte all’Albo nella medesima categoria di specializzazione;

ddd) presentate da un socio, persona fisica o giuridica, che detenga una posizione di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. in una società già iscritta all’Albo nella medesima categoria di specializzazione;

eee) di una società che sia soggetta a direzione e coordinamento o ad altre forme di controllo indiretto da parte di un’altra società o impresa già iscritta nella medesima categoria di specializzazione;

fff) in tutti gli altri casi in cui possa ragionevolmente dimostrarsi che potrebbero aversi due o più imprese che facciano riferimento ad un unico centro decisionale iscritte nella medesima categoria di specializzazione.

§ 2. Qualora nessuno degli operatori economici che si trovi in una delle situazioni di cui al paragrafo precedente sia già iscritto all’Albo, ma abbia solo presentato domanda per l’iscrizione nella medesima categoria di specializzazione, verrà presa in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

§ 3. Ferme le eventuali responsabilità penali, la documentazione di gara prevede sempre l’esclusione di entrambi i soggetti che in relazione ad una singola gara presentino offerte distinte trovandosi in una delle condizioni previste dal § 1.

§ 4. L’operatore già iscritto all’Albo può richiedere l’iscrizione di altra impresa che si trovi in una delle condizioni di cui al § 1 ai soli fini della partecipazione congiunta con quest’ultima ad una o più gare o dell’affidamento di uno o più contratti. L’impresa così iscritta non può partecipare autonomamente a nessuna gara o essere affidataria direttamente di alcun contratto se non per il tramite della mandataria ai sensi dell’art. 20 del presente Regolamento.

Articolo 19

Cancellazione dall’Albo

(artt. 13, lett. i), 34 e 63, § 6, NCP)

Ai fini della cancellazione dall’Albo le significative o persistenti carenze di cui all’art. 13, lett. i), NCP sono individuate mediante l’attribuzione di un rating ad ogni operatore economico da parte della Segreteria per l’Economia sulla base delle valutazioni di cui all’art. 63, § 6, NCP.

Articolo 20

Forme di collaborazione tra operatori economici

(artt. 11, § 3, e 44 NCP)

§ 1. Se previsto dalla documentazione di gara, più operatori economici possono partecipare alle gare presentando un’unica offerta congiunta e impegnandosi ad eseguire il relativo contratto.

§ 2. Le forme di collaborazione ammesse sono:

ggg) l’associazione o il raggruppamento temporaneo di imprese, di tipo orizzontale e di tipo verticale;

hhh) l’associazione di professionisti;

iii) la rete di imprese;

jjj) il consorzio contrattuale di cui agli artt. 2602 e ss. del codice civile;

kkk) ulteriori forme di collaborazione fra imprese o gruppi economici previste dagli ordinamenti del Paese in cui gli operatori sono stabiliti, purché assimilabili a quelle previste dalle lettere precedenti.

§ 3. Le imprese che intendano aggiudicarsi congiuntamente un contratto devono farne richiesta in sede di presentazione dell’offerta dichiarando:

lll) l’impresa che assume la qualifica di rappresentante unico di tutte le imprese coinvolte e che ha, in via esclusiva, la facoltà di compiere, anche in nome e per conto delle altre imprese, gli atti della procedura di gara;

mmm) la parte dell’appalto che sarà eseguita da ciascuna impresa e il valore della stessa;

nnn) la ripartizione dei compensi che ciascuna di esse percepirà in percentuale sul prezzo offerto.

§ 4. Tutte le imprese coinvolte devono possedere i requisiti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 NCP e, ove richiesto in ragione del tipo di procedura selettiva, essere iscritte all’Albo autonomamente o nella forma stabilita dall’articolo 18.

§ 5. Le imprese, unitamente all’altra documentazione prevista dal disciplinare, devono fornire copia del contratto che regola i loro rapporti sottoscritta da tutti i partecipanti all’accordo.

§ 6. La documentazione di gara può prevedere che qualora uno o più dei partecipanti all’associazione non sia iscritto all’Albo, l’associazione temporanea o le altre forme di collaborazione siano ammesse a partecipare alla procedura selettiva con riserva. Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria non può essere adottato fintanto che non sia intervenuta l’iscrizione all’Albo.

§ 7. Il subappalto può essere consentito nella misura massima del trenta per cento del valore dell’appalto.

§ 8. Per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale, l’operatore economico può avvalersi delle capacità di altri soggetti. La documentazione di gara stabilisce limiti e condizioni per potersi avvalere delle risorse messe a disposizione da un altro operatore economico. L'operatore economico dimostra all’Ente appaltante che disporrà dei mezzi e dei requisiti necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’Ente appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse e i mezzi necessari di cui è carente il concorrente ovvero il relativo contratto. Nella detta dichiarazione dovranno essere specificati i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

§ 9. L’impresa ausiliaria non deve essere iscritta all’Albo, ma deve comunque soddisfare i requisiti di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 NCP che sono accertati dalla Commissione giudicatrice o, in mancanza, dal Responsabile del procedimento.

§ 10. L’avvalimento non genera alcun diritto dell’impresa ausiliaria nei confronti dell’Ente. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

§ 11. É ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto e in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Titolo IV

Procedure di affidamento dei contratti

Capo I

Regole generali di selezione e valutazione

Articolo 21

Scelta della procedura selettiva

(artt. 36 e 37 NCP)

§ 1. La procedura selettiva pubblica può essere utilizzata qualora nella relativa categoria di specializzazione dell’Albo:

ooo) vi sia un numero di operatori economici inferiore a tre;

ppp) gli operatori presenti non soddisfano i requisiti di selezione soggettivi previsti dalla documentazione di gara.

§ 2. Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento la scelta della tipologia di gara è operata dall’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica nel piano generale o dall’Ente qualificato che procede all’acquisto nel proprio piano singolare.

Articolo 22

Criteri soggettivi di selezione degli operatori economici

(art. 47 NCP)

§ 1. I criteri soggettivi di selezione relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica degli operatori economici devono essere attinenti e proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse ad avere il più ampio e qualificato numero di potenziali partecipanti.

§ 2. In applicazione dei principi di cui all’articolo 5, § 1, lett. e) e g), NCP, la documentazione di gara, motivando sul punto, può omettere la previsione di requisiti soggettivi di selezione qualora irrilevanti ai fini della corretta esecuzione dell’appalto, ovvero qualora gli stessi siano già attestati dall’iscrizione dell’operatore all’Albo nella relativa categoria di specializzazione, fatta salva la facoltà di prevedere nella documentazione di gara che la Commissione giudicatrice o il Responsabile del procedimento verifichi la perdurante sussistenza dei requisiti che hanno determinato l’iscrizione all’Albo.

§ 3. La capacità economica e finanziaria è di regola accertata in ragione delle necessità stabilite dall’Ente nella documentazione di gara mediante verifica:

qqq) del fatturato annuo o del fatturato annuo nel settore oggetto dell’appalto, con riferimento all’arco temporale indicato nella documentazione di gara;

rrr) di un determinato rapporto tra attività e passività;

sss)di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

ttt) di adeguato accesso a forme di finanziamento bancario o di altro genere;

uuu) di ogni altro elemento che consenta di assicurare la corretta esecuzione dell’appalto per tutta la sua durata e il risarcimento del danno in caso di inadempimento o errore professionale.

§ 4. Le competenze tecniche sono di regola accertate in ragione delle necessità stabilite dall’Ente nella documentazione di gara mediante richiesta del possesso:

vvv) di risorse umane in numero e specializzazione adeguate;

www) di dotazioni tecniche e strumentali necessarie all’esecuzione dell’appalto;

xxx) dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto;

yyy) di ogni altro elemento che consenta di accertare in concreto la capacità tecnica dell’operatore economico di eseguire l’intera prestazione oggetto dell’appalto.

§ 5. I requisiti di qualificazione sono valutati stabilendo un punteggio minimo che ciascun operatore deve raggiungere a pena di esclusione, attribuendo o sottraendo dei punti in ragione della presenza o assenza dei requisiti stabiliti dalla documentazione di gara. Tali punteggi non interferiscono con quelli assegnati per la valutazione delle offerte.

§ 6. Qualora determinati requisiti siano valutati dall’Ente come imprescindibili per l’esecuzione dell’appalto, la documentazione di gara, motivando sul punto, può prevedere che gli stessi siano stabiliti direttamente a pena di esclusione, senza necessità di attribuzione di un punteggio. La documentazione di gara può anche stabilire un punteggio minimo che l’offerta tecnica o un elemento della stessa deve conseguire.

§ 7. Con riferimento alla dimostrazione dei requisiti di cui al presente articolo si applica la disciplina del soccorso istruttorio.

§ 8. I certificati di qualunque genere presentati dagli operatori economici hanno una validità di dodici mesi dalla data del loro rilascio, anche qualora la legge del Paese in cui sono stati rilasciati attribuisca agli stessi una durata inferiore. Trascorso tale periodo, i certificati devono essere rinnovati sotto pena di esclusione dalla relativa procedura.

Articolo 23

Modalità di selezione delle offerte tecniche ed economiche

(art. 48 NCP)

§ 1. Le valutazioni delle offerte tecniche sono sempre espresse mediante l’attribuzione di un punteggio in una proporzione predeterminata, che preveda un limite massimo di punti da attribuire per ogni elemento tecnico e funzionale suscettibile di valutazione separata ed autonoma.

§ 2. Per tutti o parte degli elementi suscettibili di valutazione autonoma e separata il disciplinare prevede di norma l’attribuzione di un punteggio per le proposte migliorative presentate dagli operatori economici nelle loro offerte, specificando:

zzz) i requisiti minimi che dette proposte devono rispettare;

aaaa) gli elementi tecnici e funzionali che non possono essere modificati;

bbbb) il risultato, definito, raggiungibile e misurabile, in termini qualitativi e quantitativi, che dette migliorie devono garantire.

§ 3. Gli elementi tecnici e funzionali suscettibili di valutazione separata e autonoma e il punteggio attribuibile sono specificati nel disciplinare di gara.

§ 4. La valutazione delle offerte economiche è espressa mediante attribuzione di un punteggio al ribasso proposto dall‘operatore economico rispetto alla base d’asta ed è rapportata al punteggio tecnico conseguito dall’offerta secondo le metodologie indicate nel disciplinare di gara.

§ 5. Gli oneri per la sicurezza, ove previsti, non sono soggetti a ribasso economico. Il disciplinare può prevedere ulteriori aspetti in relazione ai quali non sia ammesso il ribasso economico. In tali circostanze, sotto pena di esclusione, l’offerta economica deve dare separata evidenza della componente soggetta a ribasso e di quella non soggetta a ribasso.

§ 6. Per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e gli Enti qualificati utilizzano metodi generalmente riconosciuti come garanzia di efficacia e trasparenza, adottando quello più idoneo alla soddisfazione dei fabbisogni connessi all’appalto e motivando la scelta anche con rinvio alle fonti da cui il sistema è stato mutuato. Il disciplinare di gara deve riportare analiticamente il tipo di sistema scelto, il grado di discrezionalità assegnato alla Commissione giudicatrice, le formule utilizzate per le valutazioni, il sistema di raccordo tra l’offerta tecnica e quella economica e il sistema di valutazione dell’anomalia dell’offerta.

§ 7. In applicazione dei principi di cui all’articolo 5, § 1, lett. e) e g), NCP e senza necessità di preventiva autorizzazione della Segreteria per l’Economia, la documentazione di gara può prevedere che, nei casi previsti dal Capo III del presente titolo, non sia attribuito alcun punteggio alle componenti tecniche e funzionali avviando la competizione solo sulla componente economica.

§ 8. Le procedure a competizione solo economica non devono prevedere elementi di valutazione soggetti a discrezionalità tecnica. Ogni elemento tecnico e funzionale dell’appalto deve essere predeterminato dalla documentazione di gara. La gara è aggiudicata, senza la nomina di una Commissione giudicatrice, all’operatore economico che si sia offerto di eseguire l’intera prestazione al prezzo più conveniente.

§ 9. Gli appalti che abbiano ad oggetto prodotti o servizi innovativi, o nei quali la selezione degli elementi tecnici e funzionali abbia significativo carattere di progettualità, possono essere banditi a prezzo chiuso, senza competizione sulla componente economica, che è determinata in misura fissa nella documentazione di gara.

Capo II

Regole generali del procedimento

Articolo 24

Avvio della procedura

(artt. 37, 38 e 45 NCP)

§ 1. La singola procedura di acquisto è avviata, secondo le tempistiche stabilite nel Calendario degli Acquisti, con la richiesta di apertura del fascicolo della procedura e di attribuzione del codice identificativo di gara – CIG, da parte del Responsabile del procedimento al Responsabile dell’Albo.

§ 2. Per gli acquisti che per qualunque ragione non siano stati inclusi nel Piano Singolare, l’apertura del fascicolo della procedura non può avvenire senza previa verifica da parte della Segreteria per l’Economia del rispetto dei bilanci preventivi approvati e delle altre condizioni previste dalla normativa vigente.

§ 3. Per gli acquisti per i quali sia disposta la preventiva progettazione, la richiesta di apertura del fascicolo della procedura e di attribuzione del CIG è inoltrata dal Responsabile del procedimento dell’Ente incaricato della progettazione.

Articolo 25

Progettazione

(art. 40 NCP)

§ 1. In base alla complessità del progetto, i tre livelli di progettazione – di fattibilità, definitivo ed esecutivo - possono essere realizzati in fasi successive per essere poi riuniti in un progetto definitivo o essere direttamente inclusi in un unico documento progettuale, previo espletamento delle verifiche preventive.

§ 2. Lo studio di fattibilità tecnica ed economica individua e riporta i bisogni dell’Ente in relazione alle proprie finalità istituzionali e determina le soluzioni tecniche che presentano il miglior rapporto tra costi e benefici. Le soluzioni tecniche devono indicare le caratteristiche tipologiche, qualitative, funzionali, tecnologiche e il ciclo di vita dei beni e servizi. Le valutazioni economiche devono dare evidenza anche dei costi futuri prevedibili.

§ 3. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori e le opere da realizzare, i beni e i servizi e le gare di appalto necessari alla sua compiuta realizzazione, il cronoprogramma di realizzazione e determina ogni aspetto rilevante.

§ 4. Il progetto esecutivo, conformemente al progetto definitivo, deve essere sviluppato ad un livello di definizione per il quale ogni elemento che abbia un costo sia identificato in tipologia, qualità, quantità, caratteristiche e prezzo.

§ 5. I progetti la cui realizzazione comporti impegni di spesa nel corso di più esercizi devono essere aggiornati e verificati ogni anno e devono essere trasmessi alla Segreteria per l’Economia, unitamente alle richieste di stanziamento del bilancio preventivo.

§ 6. Il progetto, una volta completato, è acquisito al fascicolo della procedura.

Articolo 26

Documentazione di gara e richiesta di nomina della Commissione Giudicatrice

(art. 39 e 50 NCP)

§ 1. I modelli di cui all’articolo 39 NCP sono individuati nell’allegato 5.

§ 2. Il Responsabile del Procedimento sovraintende alla redazione della documentazione di gara, previe le eventuali comunicazioni di cui all’articolo 39, § 3, NCP.

§ 3. Il Responsabile del procedimento trasmette la documentazione al Responsabile dell’Albo per la pubblicazione e invia con congruo anticipo una richiesta alla Segreteria per l’Economia per la nomina della Commissione giudicatrice, ove prevista, dando le necessarie indicazioni sul numero dei commissari e sul termine stabilito per la presentazione delle offerte.

§ 4. La Segreteria per l’Economia procede alla nomina spirato il termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 27

Sopralluoghi e richieste di chiarimenti

(artt. 29 e 42 NCP)

§ 1. L’avviso della data e del luogo dei sopralluoghi è contenuto nella documentazione di gara. La data del sopralluogo può sempre essere modificata dandone congruo preavviso e adeguata pubblicità nell’Albo.

§ 2. I sopralluoghi possono essere eseguiti congiuntamente. Ove non sia previsto come obbligatorio nella documentazione di gara, è onere degli operatori economici partecipare ai sopralluoghi. La mancata partecipazione al sopralluogo e la successiva presentazione di un’offerta comportano accettazione da parte dell’operatore economico ad ogni effetto di quanto contenuto nei verbali e nelle relazioni e l’assunzione in proprio del rischio dell’eventuale incompletezza delle indagini compiute.

§ 3. Gli operatori economici possono inoltrare all’ente che ha bandito la gara richieste di chiarimenti entro il termine stabilito dal disciplinare. Le richieste di chiarimenti sono inviate per via telematica e sono pubblicate in forma anonima nell’Albo.

§ 4. Il Responsabile del procedimento cura la predisposizione delle risposte e la loro pubblicazione sull’Albo entro il termine stabilito nella documentazione di gara, con congruo anticipo sul termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Articolo 28

Seduta pubblica e apertura delle offerte

(art. 51 NCP)

§ 1. Le sedute della Commissione giudicatrice sono tenute presso la sede dall’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica laddove è custodita la documentazione di gara. Subito dopo aver accettato l’atto di nomina, i Commissari possono tenere uno o più incontri organizzativi nei quali si predisporrà, tra l’altro, anche il calendario delle sedute successive e si procederà alla nomina del Presidente. Il calendario delle sedute sarà pubblicato nell’Albo.

§ 2. Nella data indicata dal Presidente della Commissione per l’apertura dell’offerta, il Responsabile dell’Albo consegna alla Commissione il fascicolo della procedura o fornisce le credenziali di accesso per l’estrazione della stessa dal sistema informatico.

§ 3. Ove la documentazione sia cartacea, la Commissione nella prima seduta adotta ogni provvedimento e accorgimento utile per la custodia della stessa tra una seduta e l’altra, in maniera da assicurarne la non alterazione e la non sostituzione.

§ 4. La prima seduta della Commissione è aperta alla partecipazione degli operatori economici che abbiano presentato offerta, del Responsabile del Procedimento e del Responsabile dell’Albo o di loro delegati. Le sedute nelle quali si procede all’apertura delle offerte sono pubbliche e gli operatori economici, nonché i loro delegati, e il Responsabile del Procedimento hanno diritto di parteciparvi e di esprimere le proprie osservazioni.

§ 5. La Commissione, in contraddittorio con i soggetti presenti alla seduta, verifica l’integrità delle offerte o eventuali anomalie o irregolarità nella loro presentazione.

§ 6. Ove vi siano fondati motivi per ritenere che l’integrità delle offerte o la loro riservatezza sia stata compromessa, sentiti il Responsabile dell’Albo e il Responsabile del Procedimento, la Commissione dispone l’annullamento della procedura. Delle ragioni dell’annullamento è dato conto nel verbale.

§ 7. Non si procede all’annullamento della procedura ma all’esclusione dell’offerta qualora le anomalie, le irregolarità e la non integrità di cui al paragrafo precedente riguardino solo una o più offerte e le stesse siano imputabili al fatto di chi le abbia presentate.

§ 8. Di tutte le operazioni di cui al presente articolo è redatto verbale, sottoscritto dai Commissari, che attestano con dichiarazione facente fede fino a querela di falso la presenza e le affermazioni degli intervenuti. È comunque fatta salva la facoltà dei Commissari di raccogliere la sottoscrizione degli intervenuti.

§ 9. La seduta pubblica può essere svolta anche con collegamento telematico audio e video delle persone che abbiano titolo a parteciparvi purché la stessa avvenga con modalità tecniche che garantiscano l’inequivocabile identificazione dei partecipanti e sia loro consentito il pieno esercizio delle facoltà previste dai paragrafi precedenti.

§ 10. Mediante protocolli di intesa stipulati tra l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e gli Enti qualificati sono definiti il modo di dare attuazione al presente articolo per le procedure non gestite centralmente e per la consegna e la restituzione al Responsabile dell’Albo della documentazione relativa a dette procedure.

Articolo 29

Sedute riservate e valutazione delle offerte

(art. 52 NCP)

§ 1. La Commissione giudicatrice procede alla valutazione discrezionale di sua competenza in sedute riservate cui possono partecipare solo i membri della Commissione sotto pena di annullamento dell’intera procedura.

§ 2. Fino alla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, i Commissari sono vincolati al segreto d’ufficio sulle attività della Commissione e sull’esito dei propri lavori. I Commissari possono sempre richiedere chiarimenti al Responsabile del procedimento purché dagli stessi non si evinca alcun giudizio sulle offerte presentate.

§ 3. Nello svolgimento delle proprie attività la Commissione giudicatrice si conforma alle Linee Guida di cui all’allegato 6. Eventuali deroghe alle Linee guida possono essere disposte dall’Ente che procede all’appalto previa autorizzazione della Segreteria per l’Economia.

§ 4. In caso di anomalia dell’offerta, la Commissione decide a maggioranza sulla sufficienza delle giustificazioni offerte dall’operatore economico. In caso di esclusione dell’aggiudicatario provvisorio, l’appalto è aggiudicato al secondo in graduatoria, sempre che anche tale offerta non risulti anormalmente bassa, nel qual caso la Commissione provvede ad una nuova richiesta di chiarimenti e ad una nuova valutazione di congruità.

§ 5. Negli appalti di valore inferiore a 100.000 euro la Commissione giudicatrice può decidere di non procedere alla valutazione dell’anomalia delle offerte motivando le ragioni per le quali, sulla base della documentazione già in suo possesso, ritiene l’offerta comunque sostenibile. Il disciplinare può individuare limiti e presupposti di tali decisioni dei Commissari.

§ 6. Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria è comunicato al Responsabile dell’Albo per l’immediata pubblicazione, unitamente alla graduatoria, e ai chiarimenti eventualmente resi in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta. L’istanza di accesso ai verbali delle sedute riservate deve essere presentata ai sensi dell’art. 3, §§ 2 e 3. La Commissione trasmette, altresì, al Responsabile dell’Albo tutta la documentazione in suo possesso e relativa alla gara per l’archiviazione della stessa.

§ 7. In applicazione del principio di cui all’art. 5, § 1, lett. e), NCP, la documentazione di gara, negli appalti aggiudicati mediante nomina di una Commissione Giudicatrice, può prevedere che:

cccc) le verifiche sulla documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione e delle cause di esclusione di cui agli artt. 15 e ss. siano svolte dall’Ente appaltante, che ne riferisce poi alla Commissione Giudicatrice mediante relazione scritta da acquisire al fascicolo della procedura;

dddd) gli operatori economici possano attestare tutti o parte dei requisiti mediante autocertificazione e i Commissari richiedere la dimostrazione di quanto autocertificato solo all’offerente aggiudicatario provvisorio.

I requisiti di ammissione sono sempre valutati dalla Commissione Giudicatrice quando per la verifica degli stessi sia utilizzato un sistema mediante attribuzione dei punteggi di cui all’art. 22.

Articolo 30

Provvedimento di aggiudicazione definitiva

(artt. 55 e 76 NCP)

§ 1. All’esito della verifica sulla regolarità dell’intera procedura a cura del Responsabile del procedimento, è adottato e pubblicato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

§ 2. La documentazione di gara può prevedere che il termine di cui all’articolo 55 NCP sia ridotto o eliminato qualora le verifiche di cui al paragrafo precedente siano state espletate o non si prevedano essere di elevata complessità.

Capo III

Procedure semplificate a competizione sulla sola componente economica

Articolo 31

Casistica

(artt. 5, § 1, lett. e) e g), e 48 NCP)

§ 1. Nelle procedure semplificate la documentazione di gara può prevedere l’avvio della competizione sulla sola componente economica:

eeee) per l’acquisizione di beni e servizi che non avvenga in maniera ripetitiva o frequente e che, in base al Piano generale degli acquisti, risulti complessivamente di valore inferiore a euro 150.000 nel singolo esercizio;

ffff) per i beni e i servizi standard le cui caratteristiche tecniche e funzionali non sono modificabili in maniera apprezzabile su richiesta dell’Ente, nonché per servizi, forniture, lavori ed opere di importo inferiore a euro 40.000,00 caratterizzati da elevata ripetitività effettuati mediante catalogo informatico;

gggg) per i beni e i servizi singolari, qualora l’Ente ne abbia fatto motivata richiesta nel proprio Piano Singolare con riferimento alla necessità di soddisfare in una determinata maniera le finalità istituzionali perseguite;

hhhh) per gli appalti di beni e servizi ad uso ricorrente o ripetitivo qualora gli stessi siano già stati aggiudicati per due volte con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa senza apprezzabili vantaggi in termini tecnici e funzionali.

§ 2. L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e gli Enti qualificati individuano le procedure da eseguire in maniera semplificata rispettivamente nel Piano generale e singolare degli acquisti.

§ 3. Si applicano in quanto compatibili tutte le disposizioni dei Capi I e II del presente titolo, fermo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Articolo 32

Procedura di gara semplificata

(art. 39 NCP)

Quando la competizione si basi sulla sola componente economica la procedura di gara può essere semplificata purché la bozza di contratto riporti ogni elemento disciplinante il futuro rapporto con l’operatore economico ad eccezione del corrispettivo e del nome dello stesso.

Articolo 33

Apertura delle offerte e aggiudicazione provvisoria

(art. 51 NCP)

§ 1. All’apertura delle offerte provvede il Responsabile del procedimento in seduta pubblica, può essere svolta anche con collegamento telematico audio e video.

§ 2. Nella medesima seduta convocata per l’apertura delle offerte, salvo che non si renda necessaria una seduta ulteriore qualora si concedano i termini di cui all’art. 5, § 2, del presente Regolamento, si procede immediatamente alla verifica del prezzo più conveniente, all’esito della quale il Responsabile del procedimento stila il verbale contenente la graduatoria con l’aggiudicazione, con riserva di verifica dell’anomalia del prezzo offerto e dei requisiti soggettivi dei fornitori.

§ 3. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva è pubblicato all’esito delle verifiche di cui al paragrafo precedente.

§ 4. L’appalto può essere aggiudicato tassativamente solo in presenza di almeno tre offerte valide.

Capo IV

Affidamento diretto

Articolo 34

Individuazione dell’operatore economico

(art. 43 NCP)

§ 1. Fatta eccezione per gli acquisti di cui all’art. 35, § 3, nel sistema di affidamento diretto deve comunque provvedersi all’apertura del fascicolo della procedura ai sensi dell’art. 24.

§ 2. Per l’affidamento deve, di regola, procedersi alla comparazione delle proposte di almeno tre operatori economici anche non iscritti all’Albo, salvo che:

iiii) ciò risulti in via di fatto impossibile per totale assenza di competizione in relazione al prodotto o al servizio oggetto della procedura;

jjjj) si proceda in urgenza nei casi e con le modalità di cui all’art. 37;

kkkk) sia stato adottato un sistema rotativo automatico previsto dall’art. 43, § 1, lett. a), NCP.

§ 3. Nell’individuazione degli operatori economici da invitare alla presentazione di un preventivo ai sensi del paragrafo precedente deve sempre garantirsi l’alternanza tra gli stessi ed una concreta possibilità di partecipazione in base al principio di cui all’art. 5, § 2, lett. c), NCP.

§ 4. I preventivi possono essere oggetto di negoziazione ai sensi dell’art. 5, lett. e) e g), NCP.

§ 5. L’appalto è aggiudicato al preventivo che, da sommaria delibazione e all’esito della negoziazione, risulti più vantaggioso. Nel caso in cui l’operatore economico non sia iscritto all’Albo, il contratto, sotto pena di invalidità, non può essere sottoscritto finché non sia intervenuta l’iscrizione.

§ 6. Il provvedimento di aggiudicazione reca espressa motivazione sulle ragioni dell’affidamento ad un determinato operatore economico. Tutti gli atti sono raccolti nel fascicolo della procedura e il contratto deve essere pubblicato nell’Albo ai sensi dell’art. 38.

§ 7. Agli affidamenti diretti non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 56, § 4, NCP.

Articolo 35

Appalti sotto soglia

(artt. 43, § 1, lett. a), e 58 NCP)

§ 1. È vietato, sotto pena di nullità di tutti i contratti, il frazionamento delle prestazioni per farle rientrare nella soglia di cui all’articolo 43 NCP.

§ 2. Negli appalti centralizzati le procedure di valore inferiore a 40.000 euro sono aggiudicate a trattativa privata negli acquisti singolari, o comunque in assenza di un contratto per acquisti comuni stipulato dall’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

§ 3. Gli acquisti di modico valore di servizi, forniture e piccole riparazioni possono essere eseguiti senza formalità fino all’importo massimo di 1.000 euro ciascuno e con un massimale complessivo di 10.000 euro totale annuo, nel rispetto del divieto di frazionamento di cui al § 1. Importi complessivi annui maggiori o minori possono essere stabiliti in sede di approvazione del bilancio preventivo.

§ 4. Agli acquisti di modico valore può procedere direttamente l’Ente, nell’ambito della disponibilità di cassa loro riconosciuta con il bilancio preventivo, senza necessità di avvalersi dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. È comunque obbligatorio procedere mediante l’Autorità centralizzata se gli acquisti hanno ad oggetto beni o servizi oggetto di un contratto quadro da questa stipulato, o se si tratta di beni e servizi inclusi in un catalogo informatico.

§ 5. Per gli acquisti di modico valore non è necessaria l’iscrizione all’Albo degli operatori economici.

Articolo 36

Assenza di concorrenza

(art. 43, § 1, lett. b), e § 2, NCP)

§ 1. Costituiscono casi di assenza di concorrenza per motivi tecnici:

llll) la situazione di monopolio di fatto;

mmmm) le situazioni nelle quali le apparecchiature e gli impianti già in uso presso l’Ente abbiano caratteristiche che non ne consentano l’interoperabilità e l’intercambiabilità con altri sistemi e, in ragione di ciò, la sostituzione dell’operatore economico comporti la sostituzione delle predette apparecchiature e impianti di modo che l’affidamento ad altri risulti impraticabile o eccessivamente oneroso per motivi economici o tecnici, avendo cura di valutare la reale infungibilità di apparecchiature e impianti;

nnnn) i contratti che abbiano apportato significativi vantaggi economici all’Ente e che nessun altro operatore economico sia disponibile a sottoscrivere alle medesime condizioni;

oooo) i contratti intuitu personae.

§ 2. Della necessità di stipulare contratti nei casi di cui al paragrafo precedente deve farsi richiesta nel Piano Singolare degli acquisti, fornendo ogni informazione utile al riguardo.

§ 3. Nelle ipotesi di cui al § 1, lett. a), b) e c), l’Ente deve aver avviato una consultazione preliminare con gli operatori economici, anche non iscritti all’Albo, mediante comunicazione che contenga le specifiche tecniche e funzionali dell’appalto ovvero allegando il progetto definitivo, se realizzato, al fine di verificare l’esistenza di alternative convenienti e praticabili. Unitamente al Piano singolare devono essere fornite all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e alla Segreteria per l’Economia le risposte degli operatori economici consultati.

§ 4. L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, qualora lo richieda la Segreteria per l’Economia ovvero qualora non ritenga sufficienti le indagini compiute dall’Ente, le può rinnovare o può bandire una gara con avvio della competizione solo sulla componente economica, ponendo a base d’asta le condizioni proposte dall’operatore economico indicato dall’Ente.

§ 5. Nel caso degli Enti qualificati, a dette attività procede l’Ente stesso qualora lo richieda la Segreteria per l’Economia.

§ 6. I contratti possono essere affidati intuitu persone quando il professionista o l’artigiano, con specifico riferimento alle particolari prestazioni oggetto del contratto:

pppp) abbia acquisito una conoscenza approfondita e specialistica delle esigenze dell’Ente, anche in ragione di precedenti rapporti con lo stesso;

qqqq) abbia in precedenza realizzato, anche per terzi, la medesima prestazione con risultati che l’Ente valuta con criteri oggettivi di particolare pregio e in base ad un’indagine di mercato non sia facilmente reperibile altro professionista o artigiano con la medesima esperienza;

rrrr) in ragione di particolari titoli accademici o pubblicazioni scientifiche risulti eccezionalmente competente a soddisfare il fabbisogno specifico dell’Ente.

Con proprio provvedimento la Segreteria per l’Economia può estendere i casi nei quali sia possibile affidare contratti intuitu personae.

§ 7. Gli Enti possono procedere all’affidamento del contratto intuitu personae con provvedimento motivato e documentando i presupposti per tale tipologia di affidamento, purché il prezzo pattuito non ecceda del dieci per cento i prezzi di riferimento. Ove i prezzi di riferimento non siano stati rilevati per la particolare tipologia di prestazione ovvero, se rilevati, eccedano la predetta soglia, è necessaria l’autorizzazione della Segreteria per l’Economia.

Articolo 37

Procedure di somma urgenza

(art. 57 NCP)

§ 1. Qualora gli interventi di somma urgenza siano realizzati mediante l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, la stessa, in caso di necessità improrogabile, può attivarsi senza formalità, salvo documentare appena possibile le circostanze dell’urgenza e gli atti compiuti secondo il modello di cui all’allegato 7.

§ 2. In applicazione dei principi di cui all’articolo 5, § 1, lett. e), NCP, l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ovvero l’Ente provvede a quanto richiesto, scegliendo tra i seguenti il modo più celere ed idoneo a scongiurare il pericolo:

ssss) mediante i servizi interni dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica o del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

tttt) mediante operatori economici con i quali sia già in corso un contratto quadro per una tipologia di appalto similare a quella per la quale è sorta l’urgenza;

uuuu) mediante operatori economici con i quali sia in corso un contratto chiuso e che si rendano disponibili ad eseguire l’ulteriore prestazione alle stesse condizioni o a condizioni analoghe;

vvvv) mediante catalogo informatico;

wwww) mediante invio a operatori economici iscritti all’Albo di una proposta di contratto a prezzo chiuso per l’intera prestazione richiesta;

xxxx) mediante operatore economico non iscritto all’Albo che accetti di eseguire la prestazione sulla base dei prezzi di riferimento.

§ 3. L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica presta assistenza agli Enti nell’individuazione delle soluzioni di cui al § 2.

§ 4. Solo in assenza di tali soluzioni si procede con l’operatore che assicuri nella maniera più celere l’eliminazione del pericolo.

Titolo V

Disciplina ed esecuzione dei contratti

Articolo 38

Efficacia ed esecuzione dei contratti

(artt. 56, § 6, 62, § 1, e 63 NCP)

§ 1. La pubblicazione del contratto nell’Albo informatico è condizione di efficacia dello stesso. Gli Enti della Santa Sede, ove vi abbiano interesse, possono provvedere alla registrazione del contratto presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

L’accesso agli atti pubblicati è consentito:

yyyy) agli Organismi di Vigilanza e Controllo;

zzzz) a chiunque abbia un interesse attuale e concreto, previa istanza al Responsabile dell’Albo.

§ 2. Gli Enti che risultino beneficiari effettivi, in tutto o in parte, della prestazione dedotta in un contratto per beni e servizi, comuni o singolari, sono responsabili della regolare esecuzione della stessa, nella misura in cui ciascuno la riceva e di verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, secondo il disposto dell’art. 1218 c.c.

§ 3. È compito degli Enti beneficiari provvedere:

aaaaa) all’esecuzione dei collaudi;

bbbbb) alla verifica qualitativa e quantitativa dei beni, dei materiali consegnati e dei servizi resi;

ccccc) alla verifica del rispetto dei tempi, dei termini e dei cronoprogrammi previsti nel contratto;

ddddd) negli appalti di opere e di lavori, alla predisposizione e alla tenuta della contabilità di cantiere.

§ 4. All’esito delle verifiche di cui al paragrafo precedente, l’Ente rilascia il certificato di regolare esecuzione.

Articolo 39

Responsabile dell’esecuzione del contratto

(art. 62, § 2, NCP)

§ 1. Negli acquisti centralizzati l’Ente beneficiario della prestazione nomina il Responsabile dell’esecuzione del contratto che, a sua volta, deve riportare ogni evento negativo al Responsabile del procedimento. In assenza di nomina, il Responsabile dell’esecuzione del contratto è individuato nell’Officiale che ha la responsabilità delle attività di acquisto dell’Ente.

§ 2. In assenza di risorse umane adeguate tra il proprio personale, gli Enti possono richiedere la nomina di un perito tra i soggetti inseriti nell’elenco dei soggetti abilitati.

§ 3. Gli Enti qualificati e l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica nei propri acquisti singolari adottano procedure interne per assicurare un’adeguata segregazione delle funzioni tra Responsabile del Procedimento e Responsabile dell’esecuzione del contratto.

Articolo 40

Valutazione degli operatori economici

(art. 63, § 6, NCP)

§ 1. Sulla base dei modelli recepiti in apposito applicativo informatico e delle relative procedure di compilazione, approvati con provvedimento della Segreteria per l’Economia, l’Ente beneficiario effettivo di un bene o di un servizio e, se nominato, il Responsabile dell’esecuzione del contratto, ciascuno per quanto di competenza, devono trasmettere alla Segreteria per l’Economia i dati informativi relativi all’adempimento degli operatori economici dai quali abbiano ricevuto delle prestazioni.

§ 2. Il metodo di valutazione degli operatori economici è stabilito con provvedimento della Segreteria per l’Economia e pubblicato nell’Albo.

Il sistema di valutazione deve utilizzare sistemi oggettivi e automatici che attribuiscano o sottraggano un determinato numero di punti.

§ 3. Il rating di ciascun operatore economico è stabilito mediante la ponderazione di tutte le valutazioni espresse dagli Enti, che risultino beneficiari effettivi delle relative prestazioni, in un arco temporale predeterminato ed è utilizzabile come elemento di valutazione o causa di esclusione nelle successive gare.

Articolo 41

Durata del contratto

(art. 64 NCP)

§ 1. I contratti ad esecuzione continuata e periodica non possono essere stipulati per un periodo superiore a tre anni.

§ 2. Con il presente Regolamento gli Enti sono autorizzati, ai sensi dell’articolo 64 NCP, a riservarsi, nella documentazione di gara, un’opzione per l’estensione della durata del contratto alle medesime condizioni fino ad un massimo di ulteriori due anni, nel caso in cui sia stata bandita una nuova gara ma la stessa non sia stata ancora aggiudicata.

§ 3. I contratti diversi da quelli di cui al § 1 devono indicare i termini perentori entro i quali le prestazioni degli operatori economici devono essere eseguite stabilendo le penali in caso di inosservanza dei termini.

Articolo 42

Modifica dei contratti

(art. 65 NCP)

§ 1. Tutti i contratti, una volta stipulati, non possono essere modificati, prorogati, ampliati, ristretti, trasferiti o ceduti, nemmeno con il consenso di tutte le parti, né le obbligazioni da esso derivanti, ivi inclusi i crediti, possono essere oggetto di novazione oggettiva o soggettiva, cessione o trasferimento a qualunque titolo o di qualunque altro negozio che comporti la modificazione o alterazione delle parti o degli effetti del contratto.

§ 2. Sono consentite:

eeeee) le clausole di revisione dei prezzi nei contratti a prestazione continuata e periodica;

fffff) le varianti in corso d’opera;

ggggg) le successioni nel contratto determinate da fusioni, scissioni, trasformazioni, cessioni di aziende o operazioni similari;

hhhhh) accordi transattivi e le risoluzioni consensuali.

§ 3. Non può mai prevedersi la revisione prezzi ove l’impegno dell’operatore economico a tenere ferma la propria proposta, assumendosene il rischio, sia stata oggetto di attribuzione di un punteggio, anche a seguito di offerta migliorativa, in sede di gara.

§ 4. Le varianti in corso d’opera sono consentite al fine di non pregiudicare, in tutto o per parte rilevante e significativa, la realizzazione dell'opera o del lavoro o la sua utilizzazione, qualora:

iiiii) vi siano stati errori od omissioni in sede di progettazione non rilevabili dall’operatore economico prima della presentazione dell’offerta;

jjjjj) siano sopravvenute alla pubblicazione della documentazione di gara circostanze impreviste e imprevedibili;

kkkkk) in sede di esecuzione emerga uno stato di luoghi, cose, impianti, sistemi, dati e documenti dell’Ente che non siano stati rilevati in sede di sopralluogo e non potevano esserlo usando la diligenza di cui all’art. 1176, c. 2, c.c.

§ 5. Il disciplinare di gara e il contratto prevedono sempre che le varianti siano aggiudicate a trattativa privata al medesimo contraente originario, sulla base dei prezzi di riferimento diminuiti della percentuale di ribasso praticata dall’operatore economico in sede di offerta.

§ 6. Le varianti che, sulla base del precedente paragrafo, risultino avere un’incidenza in aumento o in diminuzione pari o inferiore al cinque per cento rispetto al prezzo di aggiudicazione sono dovute dall’aggiudicatario su richiesta dell’Ente senza revisione del corrispettivo pattuito. Le varianti che comportino un’incidenza fino al quindici per cento rispetto al prezzo di aggiudicazione possono essere disposte dall’Ente con provvedimento motivato anche in ordine alla ricorrenza dei requisiti di cui al § 4, senza necessità dell’autorizzazione prevista dart. 65, § 1, NCP.

Devono essere sempre autorizzate ai sensi dell’art. 65 NCP le varianti che:

lllll) abbiano un’incidenza superiore al quindici per cento rispetto al prezzo di aggiudicazione;

mmmmm) siano relative ad appalti aggiudicati con la procedura semplificata di cui agli artt. 31 e ss.;

nnnnn) siano relative ad appalti aggiudicati mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 34 e ss.

§ 7. Gli accordi transattivi e di risoluzione non possono di regola consentire la corresponsione all’operatore economico di alcuna forma di lucro cessante e devono essere preventivamente autorizzati dalla Segreteria per l’Economia.

Articolo 43

Operazioni straordinarie degli operatori economici

(art. 65 NCP)

Nei casi in cui l’operatore economico venga interessato da operazioni straordinarie di cui all’art. 42, § 2, lett. c), l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica o l’Ente qualificato devono verificare la permanenza in capo al nuovo operatore economico dei requisiti per l’iscrizione all’Albo e quelli ulteriori eventualmente previsti dal disciplinare di gara. Analogamente si procede nel caso in cui intervenga un trasferimento delle partecipazioni in misura superiore al trenta per cento.

Titolo VI

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 44

Contratti in corso, deroghe e piani degli acquisti

 

§ 1. Gli Enti possono rinnovare alle medesime condizioni i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della NCP fino al 31 dicembre 2021 qualora gli stessi siano essenziali per le funzioni istituzionali dell’Ente.

§ 2. Gli accordi di rinnovo devono prevedere il diritto di recesso dell’Ente ad nutum senza oneri aggiuntivi che non siano già previsti dal contratto stipulato in precedenza e con preavviso non superiore a sessanta giorni.

§ 3. Gli Enti centralizzati devono trasmettere all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e alla Segreteria per l’Economia copia dei contratti per i quali si prevede il rinnovo entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento. L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica provvede a pianificare le gare per assicurare il nuovo affidamento del contratto entro il 31 dicembre 2021, eventualmente delegando l’Ente ai sensi dell’art. 7, § 3, del presente Regolamento.

§ 4. Avvenuto il nuovo affidamento l’Ente esercita il recesso dal contratto stipulato in precedenza secondo le previsioni di cui di cui al § 2.

§ 5. Gli Enti che hanno richiesto la deroga alla centralizzazione, in attesa dell’approvazione, procedono all’indizione delle gare in via autonoma secondo le procedure proposte. Le comunicazioni di cui al § 3 sono fatte nei soli confronti della Segreteria per l’Economia.

§ 6. Il piano singolare degli acquisti è presentato inderogabilmente dagli Enti entro il termine di scadenza indicato con provvedimento della Segreteria per l’Economia. In relazione all’esercizio 2021 il piano generale è realizzato in via sperimentale e, ai fini di quanto previsto dall’articolo 19, § 6, NCP, il bilancio preventivo di ciascun ente tiene luogo del piano singolare degli acquisti.

Articolo 45

Implementazione informatica

(art. 84 NCP)

§ 1. Fino alla messa in opera della piattaforma informatica dell’Albo, le pubblicazioni e le comunicazioni con gli operatori economici sono eseguite tramite il sito www.bandipubblici.va, ferma la possibilità degli enti di dare maggiore visibilità agli annunci anche mediante il proprio sito istituzionale.

§ 2. Le altre attività che prevedono la pubblicazione nell’Albo sono eseguite in maniera cartacea mediante trasmissione degli atti e dei documenti all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica o alla Segreteria per l’Economia secondo la competenza di ciascuna.

§ 3. L’efficacia delle disposizioni relative agli acquisti mediante catalogo informatico è sospesa fino alla messa in opera della piattaforma informatica dell’Albo.

Articolo 46

Allegati

Gli allegati al presente Regolamento ne fanno parte integrante e sono aggiornati e modificati mediante lettera circolare della Segreteria per l’Economia.

Articolo 47

Acquisti immobiliari e controlli

(artt. 68, 69 e 86 NCP)

§ 1. Le disposizioni relative alle operazioni nel settore immobiliare e al monitoraggio e al controllo sono escluse dall’ambito di applicazione del presente Regolamento.

§ 2. La Segreteria per l’Economia provvederà all’emanazione di un Regolamento di attuazione di dette disposizioni entro il 31 dicembre 2021.

§ 3. Fino all’emanazione del Regolamento di cui al paragrafo precedente trovano comunque applicazione per le operazioni nel settore immobiliare le disposizioni di cui ai Titoli I, II e III del presente Regolamento in quanto compatibili con la particolare natura di dette operazioni.

Articolo 48

Coordinamento

§ 1. Le disposizioni del Decreto del Delegato Pontificio n. 1/2020, del 14 luglio 2020, continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le previsioni del presente Regolamento. Gli allegati al detto Decreto sono aggiornati e modificati mediante lettera circolare della Segreteria per l’Economia.

§ 2. Restano ferme le iscrizioni nell’Elenco dei soggetti abilitati e nell’Albo degli operatori economici già operate in base al predetto Decreto.

Articolo 49

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Decreto è promulgato mediante la pubblicazione sul sito internet de L’Osservatore Romano ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, prima di essere pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis e sul sito internet www.bandipubblici.va.

Dato in Vaticano, il 22 giugno 2021

Il Delegato Pontificio
Juan Antonio Guerrero Alves, S.I.

 

[00879-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0402-XX.02]